IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la legge  12  giugno 1990,  n. 146,  ed  in particolare  gli
articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13;
  Visto il  protocollo d'intesa  del 25  luglio 1991,  concernente la
disciplina pattizia sui servizi  pubblici essenziali per il personale
del  comparto "Scuola",  in ordine  al  quale sono  state sentite  le
organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;
  Vista  la deliberazione  del 30  luglio 1991  della commissione  di
garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale,
"per   rimuovere   un   persistente    contrasto   in   ordine   alla
inammissibilita' di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali
ed  esami" di  cui all'art.  2,  comma 1,  lettera h),  dell'indicato
protocollo d'intesa  del 25 luglio  1991, nel riservarsi  il giudizio
complessivo  sul citato  protocollo d'intesa  dopo aver  acquisito il
parere  delle  organizzazioni  degli  utenti, ha  assunto,  ai  sensi
dell'art. 13,  comma 1,  lettera a), della  predetta legge  12 giugno
1990,  n. 146,  il  "Lodo"  con il  quale  ha  giudicato "che  quanto
previsto dalla lettera h) del comma  1 dell'art. 2 del protocollo del
25 luglio  1991 aderisca alla  lettera ed  alla ratio della  legge n.
146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo", motivando che:
  "  a)  lo  svolgimento  degli  scrutini finali  e  degli  esami  e'
legislativamente   individuato   come   oggetto   d'una   prestazione
indispensabile   per   garantire  la   realizzazione   dell'interesse
costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art.
1, comma 2, lettera d), della legge n. 146/1990)";
  "  b) il  testo legislativo  non permette  di isolare,  all'interno
dell'insieme  delle  modalita'  di svolgimento  predeterminate  dalle
competenti autorita' scolastiche, quelle modificabili unilateralmente
per esercizio del diritto di sciopero";
  Vista la  deliberazione del  10 ottobre  1991 della  commissione di
garanzia  ex  art. 12  della  legge  n.  146/1990,  con la  quale,  a
scioglimento  della  riserva  in  precedenza  indicata,  ha  valutato
"idoneo" nella  sua interezza  il citato  protocollo d'intesa  del 25
luglio   1991,   motivando   che   tale   protocollo   "realizza   il
contemperamento dell'esercizio del diritto  di sciopero col godimento
del  diritto  all'istruzione  costituzionalmente tutelato,  ai  sensi
della lettera a) dell'art. 13 della legge n. 146/1990";
  Vista la deliberazione del 25 gennaio 1996 della citata commissione
di garanzia, con la quale e'  stata confermata la attuale vigenza del
richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;
  Visto  il  telefax del  28  maggio  1998, del  Sindacato  nazionale
precari della scuola  italiana (SI.NA.P.S.I.), con il  quale e' stata
comunicata la  proclamazione di  scioperi nazionali per  il personale
del  comparto Scuola  diretti in  particolare alla  astensione "dalle
operazioni di scrutinio finale nei giorni  8 e 9 giugno 1998 in tutti
gli IPSIA;  15 e  16 giugno 1998  in tutte le  scuole medie  di primo
grado;  17 e  18 giugno  1998  in tutte  le scuole  medie di  secondo
grado";
  Vista  la nota  n. 28358/BL  del  2 giugno  1998, con  la quale  il
Ministro  della pubblica  istruzione ha  chiesto al  Ministro per  la
funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della
legge 12 giugno 1990, n.  146, nella considerazione che le agitazioni
in atto, riguardanti l'astensione dall'effettuazione delle operazioni
di  scrutini   finali  nelle  scuole  e   negli  istituti  scolastici
interessati, non consentono di completare gli scrutini in tempo utile
per assicurare il regolare svolgimento degli esami di licenza media e
di  quelli  di maturita'  per  cui  la partecipazione  agli  scioperi
programmati  in  taluni  casi   potrebbe  determinare  ritardi  nella
ultimazione  degli scrutini  con  conseguenze  negative sul  regolare
inizio e la conclusione degli esami;
  Atteso   che  e'   rimasto   senza  esito   l'invito  alla   citata
organizzazione  sindacale promotrice  di  revocare  o riformulare  le
proclamazioni  di  sciopero  sopra  riferite,  in  quanto  in  aperto
contrasto con la menzionata legge n. 146/1990;
  Considerato  che   l'obbligo  per  l'esplicazione   delle  predette
attivita' riguardanti il regolare  svolgimento delle operazioni degli
scrutini finali e  degli esami finali discende, in  caso di sciopero,
direttamente dall'art. 1, comma 2,  lettera d), della legge 12 giugno
1990,  n. 146,  in quanto  tali attivita'  sono ritenute  prestazioni
indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di
funzionamento del servizio  pubblico essenziale "Istruzione pubblica"
per garantire, nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona
all'istruzione,  costituzionalmente  tutelato;  previsione  contenuta
peraltro in analoghi termini anche  nell'art. 1, comma 2, lettera d),
e  nell'art.  2,  comma  1, lettera  h),  del  richiamato  protocollo
d'intesa  del 25  luglio 1991,  allo stato  in vigore  come precisato
nella  citata  deliberazione della  commissione  di  garanzia del  25
gennaio 1996;
  Considerato  che le  agitazioni in  atto nel  comparto Scuola  e le
relative  modalita'  e  periodo  di attuazione,  per  le  motivazioni
espresse  dal Ministro  della pubblica  istruzione, costituiscono  un
fondato  pericolo di  un pregiudizio  grave ed  imminente al  diritto
all'istruzione, negli ambiti definiti dalla  legge 12 giugno 1990, n.
146, art. 1, comma 2, lettera d),  in quanto le azioni di sciopero in
precedenza  indicate  incidono,  rispetto  alle  date  fissate  dagli
istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e
conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;
  Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29
novembre 1991,  con la quale -  in riferimento ad analoga  vicenda di
sciopero  relativa  alle  attivita' conclusive  dell'anno  scolastico
1982/1983 - e' stato sancito che:
  "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti
scioperanti durante gli scrutini finali  e gli esami finali con altri
docenti non scioperanti e con  supplenti, atteso che tale condotta e'
volta  non ad  impedire l'esercizio  della liberta'  sindacale e  del
diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella
insussistenza di un obbligo  della pubblica amministrazione di subire
passivamente l'interruzione del proprio servizio";
  "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini
costituiscono, nell'ambito della  pubblica istruzione, prestazioni di
minore  importanza e  che  la pubblica  amministrazione non  accusava
nessuna sollecita  lesione del pubblico servizio,  in quanto scrutini
ed  esami  integrano  oggettivamente   il  momento  conclusivo  della
didattica  ed,   attraverso  la  verifica  dell'apprendimento   e  la
certificazione  abilitante,  costituiscono  il  necessario  e  logico
epilogo di  tutta la  programmazione annuale  che impegna  la massima
responsabilita' dei  docenti e  degli studenti (ed  indirettamente le
attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee
al servizio)";
  Viste le  deliberazioni del 28  febbraio 1991  e del 5  giugno 1991
della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con
le  quali,  rispettivamente,  e'  stato precisato  che  gli  scioperi
interessanti  le attivita'  di  non insegnamento  sono soggetti  alla
disciplina  recata  dalla suddetta  legge  n.  146/1990 ed  e'  stato
ribadito che  quanto contenuto nella disposizione  dell'art. 1, comma
2,  lettera d),  della legge  n. 146/1990  "non ammette  differimenti
nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami";
  Viste le deliberazioni del 28  maggio 1992 della citata commissione
di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni
di  sciopero proclamate  da  alcune organizzazioni  sindacali per  il
periodo degli scrutini finali e degli esami finali, relativi all'anno
scolastico 1991/1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con
la vigente normativa in materia:
  a) "in quanto"  contrastano "col disposto di cui  all'art. 1, comma
2, lettera  d), della legge  n. 146/1990 il  quale esclude -  come il
richiamato   protocollo  d'intesa   esplicitamente   conferma  -   la
differibilita'  dello  svolgimento  delle  operazioni  inerenti  agli
scrutini finali";
  b) in quanto "in base all'art.  1, comma 2, lettera d), della legge
n.  146/1990, il  protocollo d'intesa  del 25  luglio 1991,  valutato
idoneo  dalla commissione  in data  10 ottobre  1991, prevede  che le
attivita' relative  allo svolgimento degli scrutini  finali, compresi
quelli di  ammissione per  gli esami,  devono essere  garantite nella
loro interezza nei termini e con le modalita' previste dal calendario
scolastico";
  Vista  la deliberazione  del 27  maggio 1993  della commissione  di
garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni di
sciopero proclamate da alcune organizzazioni sindacali per il periodo
degli  scrutini  finali  e   degli  esami  finali  relativi  all'anno
scolastico  1992/1993,   motivando  che   "l'iniziativa  conflittuale
descritta costituisce violazione del  precetto legale e convenzionale
dell'indifferibilita'  delle   operazioni  terminali  dei   cicli  di
istruzione";
  Viste le  deliberazioni della commissione  di garanzia del 20  e 27
luglio 1995 e  del 24 ottobre 1996, con le  quali sono state valutate
negativamente   le   azioni   di  sciopero   proclamate   da   alcune
organizzazioni sindacali per il periodo degli scrutini finali e degli
esami finali relativi agli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996;
  Atteso  che, nonostante  che alla  citata organizzazione  sindacale
SI.NA.P.S.I.,  promotrice delle  azioni  di  sciopero, in  precedenza
riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma
1, della  legge n. 146/1990, l'invito  a desistere, con facolt  a' di
richiedere  tempestivamente il  previsto tentativo  di conciliazione,
dai comportamenti  determinanti la  indicata situazione  di pericolo,
non e' pervenuta  alcuna comunicazione in merito al  citato invito ed
al tentativo di conciliazione;
  Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere,  che - in relazione alle
date,  fissate  come  sopra,  per   l'inizio,  la  conclusione  e  la
pubblicazione  degli scrutini  finali ed  alla data  di inizio  delle
prove  degli esami  finali  nelle scuole  ed  istituti scolastici  in
precedenza indicati - impedisce differimenti o ulteriori tentativi di
conciliazione  del conflitto  insorto con  l'organizzazione sindacale
che ha promosso le azioni di sciopero sopra riportate;
  Considerato  che,   conseguentemente,  permane  la   situazione  di
pericolo anzidetta;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare   la   salvaguardia
dell'interesse alla regolare effettuazione  e conclusione, nelle date
fissate dal  calendario relativo all'anno scolastico  1997/1998 delle
operazioni  di  tutti  gli  scrutini finali  e  degli  esami  finali:
interesse  risalente  a  diritto  costituzionalmente  garantito,  che
resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di
sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il
necessario  equilibrio  tra l'interesse  stesso  e  gli interessi  di
categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;
  Considerato oltretutto che l'attuazione  delle suindicate azioni di
sciopero con le modalita' indicate  in precedenza si traduce anche in
lesione del  principio costituzionale di eguaglianza,  trattandosi di
agitazioni  che  potrebbero  risolversi in  grave  pregiudizio  degli
alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno
scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il
regolare svolgimento degli esami stessi;
  Considerato, infine, che le attivita' inerenti a tutti gli scrutini
finali  ed esami  finali -  ritenute, come  sopra detto,  prestazioni
indispensabili,  ai sensi  dell'art. 1,  comma 2,  lettera d),  della
legge 12 giugno 1990, n. 146,  nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera d), e dell'art. 2, comma 1, lettera h), del citato protocollo
d'intesa del  25 luglio 1991  - rientrano negli obblighi  di servizio
come individuati dalla  vigente normativa in materia e  che le stesse
consuete  attivita', per  la loro  regolare esplicazione,  richiedono
prestazioni, oltre  che del  personale docente, anche  del necessario
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, con il quale il  Ministro per la funzione pubblica e gli
affari  regionali, prof.  Franco  Bassanini, e'  stato delegato,  tra
l'altro, a provvedere alla "attuazione... della legge 12 giugno 1990,
n.  146" e  ad "esercitare...  ogni altra  funzione attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
relative a  tutte le materie che  riguardano le ... aree:  1 Funzione
pubblica ...";
                               Ordina:
                               Art. 1.
          Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione
  1. Il Ministro  della pubblica istruzione e' tenuto  ad adottare le
misure  di  cui  agli  articoli seguenti,  idonee  ad  assicurare  il
regolare inizio,  effettuazione e conclusione nelle  date fissate dal
calendario, relativo all'anno  scolastico 1997/1998, delle operazioni
di tutti  gli scrutini  finali e  degli esami  finali nelle  scuole e
negli istituti  scolastici di ogni  ordine e grado di  istruzione del
territorio nazionale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione
vigila sull'applicazione delle  disposizioni contenute nella presente
ordinanza.