L'AUTORlTA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 21 maggio 1998;
  Premesso che  in conformita' dell'art.  3, comma 1, della  legge 14
novembre 1995,  n. 481,  tra i  compiti trasferiti  all'Autorita' per
l'energia elettrica e  il gas (di seguito: l'Autorita')  vi e' quello
di determinare ai  sensi dell'art. 7, comma 3, della  legge 9 gennaio
1991,  n.  10,  le  integrazioni tariffarie  spettanti  alle  imprese
elettriche  minori  non trasferite  all'Enel  sulle  basi di  bilanci
certificati;
  Visti  i decreti  legislativi luogotenenziali  19 ottobre  1944, n.
347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 90 del
5 dicembre 1944, e 23 aprile  1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale  - n.  124  del 29  maggio  1946 e  loro
successive modifiche e integrazioni;
  Visto il  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 22
aprile 1947,  n. 283, e 15  settembre 1947, n. 896,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 217 del 22 settembre 1947 e
loro successive modifiche e integrazioni;
  Visto il  decreto legislativo  26 gennaio  1948, n.  98, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 56  del 6 marzo 1948,
che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
  Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  Visto il provvedimento CIP 13  gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 15 del 20 gennaio 1987, con
il quale  la Cassa conguaglio  per il settore elettrico  (di seguito:
Cassa   conguaglio)   e'   stata  investita   della   responsabilita'
dell'istruttoria  relativa  alla  determinazione  delle  integrazioni
tariffarie spettanti  alle imprese  elettriche minori  non trasferite
all'Enel;
  Visti  i  decreti  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19  novembre   1996,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie  generale - n. 3  del 4 gennaio 1997  e 12 dicembre
1996, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 31
del  7  febbraio  1997,  recanti  la  determinazione  delle  aliquote
definitive per l'anno  1991, nonche' l'importo spettante  a titolo di
acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti;
  Viste le  note della Cassa  conguaglio all'Autorita' del  12 giugno
1997 (prot. 384), 24 novembre 1997  (prot. RIS 699), 18 febbraio 1998
(prot. RIS 90) e del 27 febbraio 1998 (prot. RIS 122);
  Viste  le delibere  dell'Autorita' 30  maggio  1997, n.  61/97 e  5
novembre 1997, n. 109/97;
  Viste  le sentenze  del  TAR  per il  Lazio,  Sez.  III, n.  834/98
(pubblicata  mediante   deposito  il  10  aprile   1998),  n.  836/98
(pubblicata  mediante  deposito  il  14  aprile  1998)  e  n.  841/98
(pubblicata mediante  deposito il  14 aprile 1998)  con cui  e' stato
pronunciato l'annullamento dei sopra  richiamati decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato a fronte dei ricorsi
proposti  rispettivamente  dalla  impresa  Odoardo  Zecca  S.r.l.  di
Pescara, dalla Impresa elettrica fratelli  Elmi di Elmi Giuseppe & C.
S.n.c.  di   Grizzana  (Bologna)  e  dall'Unione   nazionale  imprese
elettriche minori (UNIEM);
  Considerato che:
  le  sopra richiamate  sentenze  del  TAR per  il  Lazio hanno  reso
necessario  la determinazione  di  aliquote definitive  anche per  il
1991;
  in particolare, la  sopra richiamata sentenza del TAR  per il Lazio
n.  836/98 ha  accolto il  ricorso  avverso il  decreto del  Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato 12  dicembre 1996,
limitatamente alla parte in cui determina l'acconto dovuto per l'anno
1992 e seguenti, per difetto  di motivazione e di istruttoria, stante
la carenza  di qualsiasi motivazione  in ordine alla  sussistenza dei
presupposti  della modifica  dell'acconto come  previsti dall'art.  7
della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  la Cassa conguaglio, con la sopra richiamata nota all'Autorita' del
18  febbraio 1998,  ha  rappresentato alcuni  elementi relativi  alla
Impresa elettrica  F.lli Elmi  di Elmi  Giuseppe &  C. S.n.c.,  ed in
particolare il fatto che attualmente l'unico utente da questa servito
sarebbe l'Officina meccanica Elmi  S.r.l., facente capo alla medesima
proprieta';
  Ritenuto che:
  le  attivita'  istruttorie curate  dalla  Cassa  conguaglio per  il
settore elettrico, sono  state svolte in modo coerente  con i criteri
dalla  stessa applicati  ai fini  della presentazione  delle proposte
approvate sino ad  oggi dal Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
  il riconoscimento  di una  componente di utile  di impresa  ai fini
della  determinazione delle  integrazioni  tariffarie spettanti  alle
imprese elettriche minori non assuma  il rilievo di una voce autonoma
da riconoscere alle dette imprese  dovendo la stessa tariffa, secondo
la giurisprudenza consolidata, assicurare  la redditivita' dei prezzi
amministrati e  dovendo la  perequazione tariffaria  essere destinata
alla copertura delle perdite  rispetto alla redditivita' che verrebbe
assicurata dalla tariffa in condizioni di costo normali;
  a  tale  riguardo,  le   tariffe  elettriche  attualmente  vigenti,
adottate  in base  ai  provvedimenti  CIP 14  dicembre  1993, n.  15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 24
dicembre 1993  e 29 dicembre  1993, n. 17, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, siano state
al  tempo   incrementate  cosi'   come  evidenziato   nella  delibera
dell'Autorita'  25  maggio 1998,  n.  28/98,  proprio allo  scopo  di
adeguare   il  livello   di  redditivita'   assicurato  dal   sistema
tariffario;
  per  quanto concerne  i  conguagli, le  variazioni intervenute  nei
costi del combustibile  e nei costi del personale nel  periodo tra il
1990 ed  il 1995 rendano  necessaria la variazione delle  aliquote di
acconto;
  quanto segnalato  dalla Cassa conguaglio in  ordine alla situazione
della Impresa  elettrica F.lli Elmi di  Elmi Giuseppe & C.  S.n.c. di
Grizzana (Bologna) renda opportuno  lo svolgimento di approfondimenti
ulteriori attraverso i quali  accertare il permanere delle condizioni
che giustificano l'erogazione delle integrazioni tariffarie ovvero il
momento in cui queste siano venute meno;
                              Delibera:
  di determinare, ai  fini della corresponsione da  parte della Cassa
conguaglio  per  il  settore elettrico  dell'integrazione  tariffaria
spettante  alle imprese  elettriche minori  non trasferite  all'Enel,
nonche' della quantificazione degli  eventuali conguagli, le aliquote
definitive  relative agli  anni 1991,  1992,  1993, 1994  e 1995  per
ciascuna delle  imprese sotto  elencate, per  ogni kWh  venduto, come
rappresentato nella tabella allegata;
  di determinare, ai  fini della corresponsione da  parte della Cassa
conguaglio  per  il  settore elettrico  dell'integrazione  tariffaria
spettante  alle imprese  elettriche minori  non trasferite  all'Enel,
nonche' ai  fini della quantificazione degli  eventuali conguagli, le
aliquote definitive  relative agli  anni 1991,  1992 per  la societa'
S.N.I.E.  S.p.a. -  Societa'  nolana per  imprese  elettriche -  Nola
(Napoli), per ogni kWh venduto e  per ogni anno indicato nella misura
di L. 254,29/kWh per l'anno 1991  e di L. 182,34/kWh per l'anno 1992,
rinviando  le determinazioni  in ordine  agli anni  dal 1993  al 1995
all'esito  dell'istruttoria  svolta  dalla Cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico, e alle conseguenti proposte;
  di  rinviare   le  determinazioni   in  ordine  alle   proposte  di
integrazione tariffaria riguardanti l'Impresa elettrica F.lli Elmi di
Elmi Giuseppe & C. S.n.c. di Grizzana (Bologna) per gli anni dal 1991
al  1995  all'esito di  una  istruttoria  conoscitiva condotta  dagli
uffici  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas, volta  ad
accertare il permanere delle condizioni che giustificano l'erogazione
delle integrazioni tariffarie  ovvero il momento in  cui queste siano
venute meno;
  di disporre  che la Cassa  conguaglio per il settore  elettrico per
l'anno 1996  e seguenti,  corrisponda alle imprese  elettriche minori
non  trasferite all'Enel,  a titolo  di acconto  e salvo  conguaglio,
l'integrazione tariffaria  calcolata sulla base  dell'ultima aliquota
definitiva  approvata, fatta  eccezione  per la  societa' S.N.I.E.  -
Societa' nolana per le imprese elettriche S.p.a. di Nola (Napoli) cui
l'acconto sara' corrisposto per l'anno 1993 e seguenti;
  di  invitare  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico  a
sospendere in  via cautelare  i pagamenti nei  confronti dell'Impresa
elettrica  F.lli  Elmi di  Elmi  Giuseppe  &  C. S.n.c.  di  Grizzana
(Bologna)  sino all'esito  dell'istruttoria  conoscitiva disposta  in
base al presente provvedimento.
  Il  presente   provvedimento  ha  effetto  dalla   data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Milano, 21 maggio 1998
                                                 Il presidente: Ranci