Ai prefetti della Repubblica A tutte le province A tutti i comuni A tutte le comunita' montane e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Dipartimento del tesoro - Servizio II Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro - Divisione normativa e procedurale Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica All'Associazione bancaria italiana 1. Premessa. In occasione della prima applicazione della modulistica del rendiconto prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, emanato ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, e' sorta la necessita' di fornire elementi atti a chiarire alcuni dubbi applicativi ed a fornire criteri univoci per la redazione dei parametri gestionali allegati al conto del bilancio. 2. Rendiconto della gestione. 2.1. Il rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 77 del 1995, comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Il recente avvio della riforma della contabilita' degli enti locali e la possibilita' di utilizzare per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, la modulistica di bilancio derivante dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, pur in vigenza del nuovo ordinamento finanziario e contabile, ha fatto nascere alcuni dubbi circa la redazione del rendiconto per l'esercizio finanziario ormai chiuso. A riguardo e' quindi necessario fornire i seguenti chiarimenti. 2.2. Gli enti locali che nell'esercizio 1997 hanno applicato la modulistica del bilancio di previsione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, sono tenuti a redigere il rendiconto secondo quanto disciplinato dall'attuale normativa. Ossia devono redigere il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio secondo la regolamentazione dettata dal citato decreto presidenziale. Si rammenta che in base all'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, solo i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, esclusi quelli capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane, devono redigere il conto economico per l'anno 1997. 2.3. L'applicazione nell'anno 1997 della modulistica del bilancio di previsione strutturata sulla passata disciplina recata dal citato decreto presidenziale n. 421 del 1979, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 168, della legge n. 662 del 1996, implica che il rendiconto della gestione per lo stesso anno venga redatto utilizzando la modulistica regolata dalla predetta disciplina. Cio' al fine di rendere leggibile la gestione dell'esercizio ormai chiuso e di confrontarla con le previsioni iniziali. Da questo discende che gli enti locali potranno redigere non solo il conto del bilancio ma anche il conto del patrimonio utilizzando i modelli vigenti nel passato e che, invece, non sono tenuti a redigere il conto economico visto che nel sistema del rendiconto collegato al bilancio di previsione redatto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, non era previsto. Si rammenta che lo schema del conto del bilancio regolato dalla predetta disciplina e' previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 febbraio 1983. 3. Parametri finanziari e gestionali. 3.1. Definizione dei parametri. 3.1.1. Il modello del conto del bilancio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1996, n. 194, presenta in allegato l'indicazione di specifici parametri finanziari e gestionali. I primi sono diretti a fornire gli indici necessari a valutare prettamente l'aspetto finanziario della gestione del bilancio. I parametri gestionali, invece, focalizzano l'attenzione su specifiche valutazioni, quali l'efficacia e l'efficienza, che necessitano anche di dati extracontabili. Mentre per i parametri finanziari non sorgono particolari problematiche in ordine alla loro formulazione in quanto sono elaborati sulla base di dati reperiti direttamente dal conto del bilancio i quali, pertanto, risultano avere una valenza uniforme per tutti gli enti locali, cio' non puo' dirsi per i parametri gestionali. Per questi ultimi, come gia' accennato in precedenza, occorre fare riferimento non solo a dati finanziari ma anche a dati extracontabili i quali possono essere interpretati non in maniera univoca. Sorge pertanto la necessita' di dettare alcuni criteri direttivi per la formulazione dei parametri gestionali in modo da avere da parte della generalita' degli enti locali una rappresentazione uniforme la quale, di conseguenza, possa fornire gli elementi minimi per un confronto tra gli stessi enti. Occorre dare innanzi tutto alcune direttive di carattere generale riguardanti la generalita' delle tabelle dei parametri. 3.2. Direttive sui parametri. 3.2.1. Come gia' accennato in precedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 662 del 1996, gli enti locali hanno avuto la facolta' di predisporre il bilancio di previsione per l'anno 1997 utilizzando i modelli derivanti dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, anziche' quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 emanato in applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995. Visto che gli enti locali che, ai sensi della citata disposizione della legge n. 662 del 1996, hanno utilizzato la modulistica del bilancio di previsione della passata normativa dovranno deliberare il conto del bilancio conformemente al bilancio stesso, ossia utilizzando la relativa modulistica vigente sotto il regime del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, non sussiste per essi l'obbligo di allegare al conto del bilancio i parametri finanziari e gestionali, ma una mera facolta'. Per gli altri enti locali che, invece, nell'anno 1997 hanno utilizzato la modulistica di bilancio derivante dalla nuova normativa e' ovvio che sussiste l'obbligo di allegare al conto del bilancio tutti i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996. 3.2.2. I parametri finanziari e gestionali, secondo la modulistica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, devono essere indicati secondo un andamento triennale. Sorge il dubbio in sede di prima applicazione, specie per quelli gestionali, se debbano essere indicati in riferimento all'anno 1997 e precedenti o solo per l'anno 1997. Per una questione di uniformita', visto che i parametri gestionali costituiscono una novita' recata dalla nuova disciplina e che pertanto sarebbe alquanto difficoltoso elaborare gli stessi per gli anni 1996 e 1995, e' opportuno che la redazione dell'intero sistema dei parametri venga redatto per il solo anno 1997. 3.2.3. La redazione dei parametri in questione e' obbligatoria per gli enti locali che nell'anno 1997 hanno utilizzato la modulistica del bilancio di previsione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996. Resta invece facoltativa per gli altri enti. 3.2.4. I servizi indicati nelle tabelle dei parametri gestionali fanno riferimento ai "servizi indispensabili", ai "servizi a domanda individuale" e ad "altri servizi". Questi, in alcuni casi, non sono ripartiti con un chiaro riferimento alla classificazione funzionale (funzioni e servizi) prevista per il bilancio di previsione. Comunque ai fini della definizione dei parametri e' possibile trovare una corrispondenza nella ripartizione utilizzata nel bilancio di previsione affinche' i dati finanziari siano univocamente riferiti alla classificazione funzionale del bilancio o a sue ulteriori articolazioni (centri di costo e capitoli). 3.2.5. I parametri in questione sono il risultato di una operazione aritmetica ed in particolare sono il quoziente di un rapporto tra due valori indicati in maniera precisa nelle tabelle allegate al conto del bilancio. A tale riguardo va precisato che nelle predette tabelle non devono essere indicate solo i valori risultanti dall'operazione aritmetica ma anche i valori del rapporto da cui derivano gli stessi parametri. Cio' fornisce una conoscenza piu' dettagliata dei risultati ottenuti dalla gestione. 3.2.6. I valori decimali inferiori a 0,5 dovranno essere arrotondati per difetto all'unita' mentre quelli pari e superiori a 0,5 dovranno essere arrotondati per eccesso all'unita'. 3.2.7. I parametri gestionali si riferiscono di norma solo ai servizi gestiti direttamente dall'ente. Ove i servizi vengano gestiti dagli enti strumentali dell'ente o svolti in concessione da terzi soggetti dovranno essere indicati i costi sostenuti ed i proventi accertati direttamente dall'ente e riscontrabili nel bilancio. I valori di domanda e di offerta per i predetti servizi gestiti da enti strumentali o da altri soggetti saranno riportati solo se disponibili e se effettivamente corrispondenti ai risultati conseguiti. Fatte tali premesse di carattere generale si forniscono criteri direttivi per la formulazione di ciascuna tabella dei parametri gestionali. 3.3. Tabella dei servizi indispensabili. Come gia' accennato in precedenza i parametri sono il risultato di una operazione aritmetica ed in particolare sono il quoziente di un rapporto dove al numeratore ed al denominatore sono indicati specifici valori che variano in relazione alla tipologia del servizio. Al fine di ottenere accettabili livelli di omogeneita' nella considerazione della tipologia del servizio o della domanda degli utenti, dell'output e degli altri elementi costituiti dall'efficacia, dall'efficienza e dall'economicita', per la generalita' degli enti e' necessario utilizzare i seguenti criteri. 3.3.1. Numero addetti: indicare l'entita' del personale di ruolo e di quello con contratto a termine. Per il personale con contratto a termine la quantificazione dovra' essere rapportata al periodo dell'anno in cui presta servizio (ad es.: l'addetto che presta servizio per il periodo di 6 mesi va quantificato come 1/2 unita'). Problemi piu' particolari sorgono laddove uno stesso dipendente svolga le proprie funzioni presso piu' servizi. In tali casi, per ciascun servizio dovra' essere riportata la frazione di tempo occupato presso gli stessi servizi. 3.3.2. Popolazione: ai sensi dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995, va indicata quella esistente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunita' montane. 3.3.3. Domande presentate: va indicato il numero delle richieste formulate a qualsiasi titolo da soggetti esterni all'amministrazione locale per prestazioni connesse alle funzioni del servizio (ad es., per l'ufficio tecnico si dovranno considerare tutte le attivita' connesse con la gestione del territorio quali concessioni edilizie, autorizzazioni, abitabilita', condono, ecc., e per le quali esiste una esplicita domanda di cittadini ed altri soggetti). 3.3.4. Domande evase: va indicato il numero degli atti adottati in risposta alle domande presentate computando anche quelli che si risolvono in un mancato accoglimento delle richieste presentate al servizio. 3.3.5. Nella tabella allegata al conto del bilancio dei comuni ed unioni di comuni al servizio n. 14 "Viabilita' e illuminazione pubblica" nell'indicare "Km Strade" vanno prese in considerazione solo le strade di competenza dell'ente. 3.3.6. Costo totale: implica un valutazione economica. Attualmente, per il periodo di prima applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile, la generalita' degli enti locali non ha ancora avviato la contabilita' economica prevista dall'art. 71 del decreto legislativo n. 77 del 1995, e di cui e' prevista una applicazione graduale da parte dell'art. 8, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 444 del 1995. Pertanto, in via transitoria dovranno essere indicati valori prettamente finanziari ossia gli impegni di spesa assunti nell'esercizio di riferimento. 3.3.7. Va precisato che vanno indicati solo i costi diretti, ossia quelli associati alla produzione ed all'erogazione del servizio. Vanno esclusi quelli connessi ai servizi strumentali quali il servizio finanziario, il servizio personale, ecc. 3.4. Tabella dei servizi a domanda individuale. Anche per questa tabella sono formulate alcune prescrizioni per consentire una omogenea interpretazione dei dati. 3.4.1. Domande presentate: va indicato il numero delle richieste presentate per la fruizione del servizio (ad es., per gli asili nido dovra' essere indicato il numero dei bambini per i quali e' stata richiesta l'iscrizione. Tale valore sara' la somma delle nuove domande presentate con quelle dei bambini gia' frequentanti). 3.4.2. Domande soddisfatte: va indicato il numero degli utenti che hanno utilizzato il servizio (ad es., per gli asili nido dovra' essere indicato il numero dei bambini iscritti). 3.4.3. Per i servizi n. 1 "Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero" e n. 4 "Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli", al fine di ottenere indicatori utili a dimostrare l'efficacia dovranno essere adottati i seguenti criteri. Al numeratore "Domande soddisfatte" dovranno essere indicate tutte le presenze giornaliere soddisfatte nell'anno. Al denominatore "Domande presentate" dovranno essere indicate tutte le domande di ospitalita' giornaliera connesse con il servizio. 3.4.4. Costo totale: va seguito il criterio indicato per la tabella dei servizi indispensabili. 3.4.5. Provento totale: vanno indicate solo le entrate derivanti da tariffe, prezzi e rette pagate dagli utenti dei servizi. Sono pertanto escluse altre entrate quali i trasferimenti da altri enti ed i contributi di altri soggetti quali le sponsorizzazioni. Inoltre, per le ragioni gia' rappresentate in ordine ai criteri da seguire per l'indicazione dei costi nella tabella dei servizi indispensabili, pur implicando i proventi una valutazione economica, in via transitoria, dovranno essere indicati valori prettamente finanziari ossia le entrate accertate nell'esercizio di riferimento. 3.4.6. Al n. 22 "Altri servizi" gli enti locali potranno indicare, in maniera distinta, ulteriori servizi svolti in relazione alla domanda dei cittadini quali quelli relativi all'assistenza domiciliare, ai centri diurni e residenziali per anziani non autosufficienti e per disabili, ai centri di formazione professionale, ai centri di accoglienza di lavoratori stranieri, ecc. 3.5. Tabella dei servizi diversi. Analogamente a quanto fatto per le precedenti tabelle si forniscono brevi note illustrative. 3.5.1. Per le domande soddisfatte e le domande presentate vanno seguiti i criteri gia' indicati per la tabella dei servizi a domanda individuale. 3.5.2. Costo totale: vanno seguiti i criteri indicati per la tabella dei servizi indispensabili e dei servizi a domanda individuale. 3.5.3. Provento totale: vanno seguiti i criteri indicati per la tabella dei servizi indispensabili e dei servizi a domanda individuale. 3.5.4. Nella tabella relativa ai comuni ed unioni di comuni al servizio n. 1 "Distribuzione gas" al denominatore popolazione servita va indicato il numero degli abitanti dell'ente che complessivamente usufruisce del servizio. Inoltre, al servizio n. 3 "Teleriscaldamento" per il parametro dell'efficienza, nel momento in cui si inseriscono i dati relativi al denominatore "k calorie prodotte", occorre tenere conto della tipologia della fonte di energia. Infatti ogni fonte energetica sviluppa uno specifico numero di calorie. Pertanto, e' necessario che sia indicato, come elemento di confronto, anche la tipologia della fonte di energia. 4. Divulgazione della circolare. Le prefetture sono invitate a voler trasmettere agli enti locali la presente circolare. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati