Ai prefetti della Repubblica
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
  Alla Presidenza  del Consiglio dei  Ministri - Dipartimento  per la
funzione pubblica e gli affari regionali
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                    Al   Ministero  del  tesoro,  del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica    - Dipartimento   della
                                  ragioneria generale  dello Stato  -
                                  I.GE.S.P.A.  -   Dipartimento   del
                                  tesoro - Servizio II
                                    Alla     Banca     d'Italia     -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti con il Tesoro -  Divisione
                                  normativa e procedurale
                                    Al   Ministero  delle  finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Agli    uffici  regionali      di
                                  riscontro      amministrativo   del
                                  Ministero dell'interno - Presso  le
                                  prefetture    dei   capoluoghi   di
                                  regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Associazione bancaria italiana
1. Premessa.
  In  occasione  della  prima   applicazione  della  modulistica  del
rendiconto prevista  dal decreto  del Presidente della  Repubblica 31
gennaio  1996, n.  194, emanato  ai sensi  dell'art. 114  del decreto
legislativo  25  febbraio 1995,  n.  77,  e successive  modifiche  ed
integrazioni,  e' sorta  la  necessita' di  fornire  elementi atti  a
chiarire alcuni dubbi applicativi ed a fornire criteri univoci per la
redazione dei parametri gestionali allegati al conto del bilancio.
  2. Rendiconto della gestione.
  2.1.  Il  rendiconto della  gestione,  ai  sensi dell'art.  69  del
decreto legislativo n. 77 del  1995, comprende il conto del bilancio,
il conto economico ed il conto del patrimonio.
  Il recente avvio della riforma della contabilita' degli enti locali
e la possibilita'  di utilizzare per l'anno 1997,  ai sensi dell'art.
1, comma 168, della legge 23 dicembre 1997, n. 662, la modulistica di
bilancio  derivante   dall'abrogato  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  19  giugno  1979,  n.  421,  pur  in  vigenza  del  nuovo
ordinamento finanziario  e contabile,  ha fatto nascere  alcuni dubbi
circa la  redazione del rendiconto per  l'esercizio finanziario ormai
chiuso.
  A riguardo e' quindi necessario fornire i seguenti chiarimenti.
  2.2. Gli  enti locali  che nell'esercizio  1997 hanno  applicato la
modulistica  del  bilancio di  previsione  prevista  dal decreto  del
Presidente della Repubblica  n. 194 del 1996, sono  tenuti a redigere
il  rendiconto secondo  quanto  disciplinato dall'attuale  normativa.
Ossia devono redigere il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del  patrimonio secondo la regolamentazione  dettata dal citato
decreto presidenziale. Si  rammenta che in base all'art.  8, comma 1,
lettera d),  del decreto-legge  25 ottobre  1995, n.  444, convertito
dalla legge 20  dicembre 1995, n. 539, solo i  comuni con popolazione
superiore a  100.000 abitanti, esclusi quelli  capoluogo di provincia
compresi nelle aree metropolitane, devono redigere il conto economico
per l'anno 1997.
  2.3. L'applicazione  nell'anno 1997 della modulistica  del bilancio
di previsione strutturata sulla  passata disciplina recata dal citato
decreto presidenziale n. 421 del  1979, cosi' come previsto dall'art.
1, comma 168, della legge n.  662 del 1996, implica che il rendiconto
della  gestione  per lo  stesso  anno  venga redatto  utilizzando  la
modulistica  regolata  dalla predetta  disciplina.  Cio'  al fine  di
rendere  leggibile  la  gestione  dell'esercizio ormai  chiuso  e  di
confrontarla con le  previsioni iniziali. Da questo  discende che gli
enti locali potranno redigere non solo il conto del bilancio ma anche
il conto del  patrimonio utilizzando i modelli vigenti  nel passato e
che, invece, non sono tenuti a  redigere il conto economico visto che
nel  sistema  del  rendiconto  collegato al  bilancio  di  previsione
redatto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del
1979,  non era  previsto. Si  rammenta che  lo schema  del conto  del
bilancio regolato  dalla predetta disciplina e'  previsto dal decreto
del Ministro dell'interno del 23 febbraio 1983.
 3. Parametri finanziari e gestionali.
 3.1. Definizione dei parametri.
  3.1.1. Il modello  del conto del bilancio previsto  dal decreto del
Presidente  della Repubblica  30 gennaio  1996, n.  194, presenta  in
allegato   l'indicazione   di   specifici  parametri   finanziari   e
gestionali.
  I  primi sono  diretti a  fornire gli  indici necessari  a valutare
prettamente l'aspetto finanziario della gestione del bilancio.
  I  parametri   gestionali,  invece,  focalizzano   l'attenzione  su
specifiche  valutazioni,   quali  l'efficacia  e   l'efficienza,  che
necessitano anche di dati extracontabili.
  Mentre  per   i  parametri   finanziari  non   sorgono  particolari
problematiche  in  ordine  alla  loro  formulazione  in  quanto  sono
elaborati  sulla base  di dati  reperiti direttamente  dal conto  del
bilancio i quali, pertanto, risultano  avere una valenza uniforme per
tutti  gli  enti  locali,  cio'   non  puo'  dirsi  per  i  parametri
gestionali.  Per questi  ultimi, come  gia' accennato  in precedenza,
occorre fare riferimento  non solo a dati finanziari ma  anche a dati
extracontabili  i quali  possono essere  interpretati non  in maniera
univoca.  Sorge  pertanto la  necessita'  di  dettare alcuni  criteri
direttivi per  la formulazione  dei parametri  gestionali in  modo da
avere   da   parte   della   generalita'  degli   enti   locali   una
rappresentazione uniforme la quale, di conseguenza, possa fornire gli
elementi minimi per un confronto tra gli stessi enti.
  Occorre dare  innanzi tutto alcune direttive  di carattere generale
riguardanti la generalita' delle tabelle dei parametri.
 3.2. Direttive sui parametri.
  3.2.1. Come  gia' accennato  in precedenza,  ai sensi  dell'art. 1,
comma 168, della  legge n. 662 del 1996, gli  enti locali hanno avuto
la facolta' di predisporre il  bilancio di previsione per l'anno 1997
utilizzando i modelli derivanti  dall'abrogato decreto del Presidente
della Repubblica n.  421 del 1979, anziche' quelli di  cui al decreto
del  Presidente  della   Repubblica  n.  194  del   1996  emanato  in
applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali di cui al decreto legislativo n. 77 del 1995.
  Visto che gli  enti locali che, ai sensi  della citata disposizione
della  legge n.  662 del  1996, hanno  utilizzato la  modulistica del
bilancio di previsione della passata normativa dovranno deliberare il
conto   del  bilancio   conformemente  al   bilancio  stesso,   ossia
utilizzando  la  relativa modulistica  vigente  sotto  il regime  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, non sussiste
per  essi l'obbligo  di allegare  al conto  del bilancio  i parametri
finanziari e gestionali, ma una mera facolta'.
  Per  gli  altri  enti  locali che,  invece,  nell'anno  1997  hanno
utilizzato la modulistica di bilancio derivante dalla nuova normativa
e' ovvio  che sussiste  l'obbligo di allegare  al conto  del bilancio
tutti  i   parametri  previsti  dal  decreto   del  Presidente  della
Repubblica n. 194 del 1996.
  3.2.2. I parametri finanziari  e gestionali, secondo la modulistica
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996,
devono  essere  indicati secondo  un  andamento  triennale. Sorge  il
dubbio in sede  di prima applicazione, specie  per quelli gestionali,
se debbano essere indicati in  riferimento all'anno 1997 e precedenti
o solo per l'anno 1997. Per una questione di uniformita', visto che i
parametri  gestionali costituiscono  una novita'  recata dalla  nuova
disciplina e che pertanto sarebbe alquanto difficoltoso elaborare gli
stessi  per gli  anni  1996 e  1995, e'  opportuno  che la  redazione
dell'intero  sistema dei  parametri venga  redatto per  il solo  anno
1997.
  3.2.3. La redazione dei parametri  in questione e' obbligatoria per
gli enti  locali che nell'anno  1997 hanno utilizzato  la modulistica
del bilancio di previsione prevista  dal decreto del Presidente della
Repubblica n.  194 del 1996.  Resta invece facoltativa per  gli altri
enti.
  3.2.4. I  servizi indicati  nelle tabelle dei  parametri gestionali
fanno riferimento ai "servizi  indispensabili", ai "servizi a domanda
individuale" e ad  "altri servizi". Questi, in alcuni  casi, non sono
ripartiti con  un chiaro riferimento alla  classificazione funzionale
(funzioni e servizi) prevista per il bilancio di previsione. Comunque
ai  fini della  definizione dei  parametri e'  possibile trovare  una
corrispondenza   nella  ripartizione   utilizzata  nel   bilancio  di
previsione affinche'  i dati  finanziari siano  univocamente riferiti
alla  classificazione  funzionale  del  bilancio o  a  sue  ulteriori
articolazioni (centri di costo e capitoli).
  3.2.5. I parametri in questione sono il risultato di una operazione
aritmetica ed in particolare sono il quoziente di un rapporto tra due
valori indicati  in maniera precisa  nelle tabelle allegate  al conto
del bilancio. A tale riguardo va precisato che nelle predette tabelle
non devono  essere indicate solo i  valori risultanti dall'operazione
aritmetica ma anche i valori del  rapporto da cui derivano gli stessi
parametri.  Cio'   fornisce  una  conoscenza  piu'   dettagliata  dei
risultati ottenuti dalla gestione.
  3.2.6.  I   valori  decimali   inferiori  a  0,5   dovranno  essere
arrotondati per difetto  all'unita' mentre quelli pari  e superiori a
0,5 dovranno essere arrotondati per eccesso all'unita'.
  3.2.7.  I parametri  gestionali  si riferiscono  di  norma solo  ai
servizi gestiti direttamente dall'ente. Ove i servizi vengano gestiti
dagli enti  strumentali dell'ente  o svolti  in concessione  da terzi
soggetti dovranno  essere indicati  i costi  sostenuti ed  i proventi
accertati  direttamente dall'ente  e  riscontrabili  nel bilancio.  I
valori di domanda e di offerta per i predetti servizi gestiti da enti
strumentali o da altri soggetti saranno riportati solo se disponibili
e se effettivamente corrispondenti ai risultati conseguiti.
  Fatte  tali premesse  di carattere  generale si  forniscono criteri
direttivi  per  la formulazione  di  ciascuna  tabella dei  parametri
gestionali.
 3.3. Tabella dei servizi indispensabili.
  Come gia' accennato in precedenza  i parametri sono il risultato di
una operazione aritmetica  ed in particolare sono il  quoziente di un
rapporto  dove  al  numeratore   ed  al  denominatore  sono  indicati
specifici  valori  che  variano   in  relazione  alla  tipologia  del
servizio.  Al fine  di  ottenere accettabili  livelli di  omogeneita'
nella  considerazione della  tipologia del  servizio o  della domanda
degli  utenti,   dell'output  e   degli  altri   elementi  costituiti
dall'efficacia,   dall'efficienza   e   dall'economicita',   per   la
generalita' degli enti e' necessario utilizzare i seguenti criteri.
  3.3.1. Numero addetti: indicare l'entita'  del personale di ruolo e
di quello con  contratto a termine. Per il personale  con contratto a
termine  la  quantificazione  dovra'  essere  rapportata  al  periodo
dell'anno  in  cui presta  servizio  (ad  es.: l'addetto  che  presta
servizio per il  periodo di 6 mesi va quantificato  come 1/2 unita').
Problemi  piu'  particolari  sorgono laddove  uno  stesso  dipendente
svolga le  proprie funzioni  presso piu' servizi.  In tali  casi, per
ciascun  servizio  dovra'  essere  riportata  la  frazione  di  tempo
occupato presso gli stessi servizi.
  3.3.2. Popolazione:  ai sensi dell'art.  110, comma 2,  del decreto
legislativo n.  77 del 1995,  va indicata quella esistente  alla fine
del penultimo anno precedente secondo  i dati ISTAT, ovvero secondo i
dati UNCEM per le comunita' montane.
  3.3.3. Domande  presentate: va  indicato il numero  delle richieste
formulate a qualsiasi titolo  da soggetti esterni all'amministrazione
locale per prestazioni  connesse alle funzioni del  servizio (ad es.,
per  l'ufficio tecnico  si  dovranno considerare  tutte le  attivita'
connesse con  la gestione del territorio  quali concessioni edilizie,
autorizzazioni, abitabilita',  condono, ecc.,  e per le  quali esiste
una esplicita domanda di cittadini ed altri soggetti).
  3.3.4. Domande evase: va indicato  il numero degli atti adottati in
risposta  alle  domande presentate  computando  anche  quelli che  si
risolvono in  un mancato  accoglimento delle richieste  presentate al
servizio.
  3.3.5. Nella tabella  allegata al conto del bilancio  dei comuni ed
unioni  di  comuni al  servizio  n.  14 "Viabilita'  e  illuminazione
pubblica"  nell'indicare "Km  Strade" vanno  prese in  considerazione
solo le strade di competenza dell'ente.
  3.3.6. Costo totale: implica un valutazione economica. Attualmente,
per  il   periodo  di   prima  applicazione  del   nuovo  ordinamento
finanziario  e contabile,  la generalita'  degli enti  locali non  ha
ancora avviato  la contabilita'  economica prevista dall'art.  71 del
decreto  legislativo  n. 77  del  1995,  e  di  cui e'  prevista  una
applicazione graduale  da parte dell'art.  8, comma 1, lett.  d), del
decreto-legge n. 444 del 1995.  Pertanto, in via transitoria dovranno
essere indicati  valori prettamente  finanziari ossia gli  impegni di
spesa assunti nell'esercizio di riferimento.
  3.3.7. Va precisato che vanno  indicati solo i costi diretti, ossia
quelli  associati alla  produzione  ed  all'erogazione del  servizio.
Vanno  esclusi  quelli  connessi  ai  servizi  strumentali  quali  il
servizio finanziario, il servizio personale, ecc.
 3.4. Tabella dei servizi a domanda individuale.
  Anche  per questa  tabella sono  formulate alcune  prescrizioni per
consentire una omogenea interpretazione dei dati.
  3.4.1. Domande  presentate: va  indicato il numero  delle richieste
presentate per la fruizione del servizio  (ad es., per gli asili nido
dovra' essere  indicato il numero  dei bambini  per i quali  e' stata
richiesta  l'iscrizione.  Tale  valore  sara' la  somma  delle  nuove
domande presentate con quelle dei bambini gia' frequentanti).
  3.4.2. Domande soddisfatte: va indicato  il numero degli utenti che
hanno  utilizzato il  servizio (ad  es.,  per gli  asili nido  dovra'
essere indicato il numero dei bambini iscritti).
  3.4.3. Per  i servizi n.  1 "Alberghi, esclusi  dormitori pubblici,
case di  riposo e di ricovero"  e n. 4 "Convitti,  campeggi, case per
vacanze, ostelli", al fine di  ottenere indicatori utili a dimostrare
l'efficacia  dovranno   essere  adottati   i  seguenti   criteri.  Al
numeratore "Domande  soddisfatte" dovranno  essere indicate  tutte le
presenze giornaliere soddisfatte  nell'anno. Al denominatore "Domande
presentate" dovranno essere indicate  tutte le domande di ospitalita'
giornaliera connesse con il servizio.
  3.4.4. Costo totale: va seguito il criterio indicato per la tabella
dei servizi indispensabili.
  3.4.5. Provento totale: vanno indicate solo le entrate derivanti da
tariffe,  prezzi  e  rette  pagate dagli  utenti  dei  servizi.  Sono
pertanto escluse altre entrate quali i trasferimenti da altri enti ed
i contributi  di altri  soggetti quali le  sponsorizzazioni. Inoltre,
per le ragioni gia' rappresentate in ordine ai criteri da seguire per
l'indicazione dei costi nella tabella dei servizi indispensabili, pur
implicando i proventi una  valutazione economica, in via transitoria,
dovranno  essere  indicati  valori prettamente  finanziari  ossia  le
entrate accertate nell'esercizio di riferimento.
  3.4.6. Al n. 22 "Altri  servizi" gli enti locali potranno indicare,
in  maniera  distinta, ulteriori  servizi  svolti  in relazione  alla
domanda   dei   cittadini   quali  quelli   relativi   all'assistenza
domiciliare,  ai  centri  diurni   e  residenziali  per  anziani  non
autosufficienti   e   per   disabili,   ai   centri   di   formazione
professionale, ai centri di accoglienza di lavoratori stranieri, ecc.
 3.5. Tabella dei servizi diversi.
  Analogamente a quanto fatto per le precedenti tabelle si forniscono
brevi note illustrative.
  3.5.1. Per  le domande  soddisfatte e  le domande  presentate vanno
seguiti i criteri gia' indicati per  la tabella dei servizi a domanda
individuale.
  3.5.2.  Costo  totale: vanno  seguiti  i  criteri indicati  per  la
tabella  dei   servizi  indispensabili   e  dei  servizi   a  domanda
individuale.
  3.5.3. Provento  totale: vanno  seguiti i  criteri indicati  per la
tabella  dei   servizi  indispensabili   e  dei  servizi   a  domanda
individuale.
  3.5.4.  Nella tabella  relativa ai  comuni ed  unioni di  comuni al
servizio n. 1 "Distribuzione gas" al denominatore popolazione servita
va indicato  il numero degli abitanti  dell'ente che complessivamente
usufruisce    del   servizio.    Inoltre,    al    servizio   n.    3
"Teleriscaldamento" per il parametro  dell'efficienza, nel momento in
cui  si  inseriscono  i  dati relativi  al  denominatore  "k  calorie
prodotte",  occorre  tenere  conto  della tipologia  della  fonte  di
energia. Infatti ogni fonte  energetica sviluppa uno specifico numero
di calorie. Pertanto,  e' necessario che sia  indicato, come elemento
di confronto, anche la tipologia della fonte di energia.
 4. Divulgazione della circolare.
  Le prefetture sono invitate a voler trasmettere agli enti locali la
presente circolare.
                                             Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                     Gelati