IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 1 luglio 1980 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  4
novembre 1991  con il  quale e' stato  modificato il  disciplinare di
produzione della denominazione di  origine controllata e garantita di
cui sopra;
  Visto il  decreto dirigenziale 24 giugno  1996 contenente ulteriori
modificazioni al  disciplinare di  produzione della  denominazione di
origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino";
  Vista la  domanda presentata  dal Consorzio  del vino  "Brunello di
Montalcino",  ai  sensi  dell'art.  1,   comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile 1994,  n.  348,  intesa  ad
ottenere altre modifiche del disciplinare di produzione sopra citato,
relativamente agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione del vino  a denominazione di
origine controllata  e garantita  "Brunello di  Montalcino" formulata
dal  Comitato stesso,  pubblicati  nella Gazzetta  Ufficiale -  serie
generale - n. 55 del 7 marzo 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione del vino a  denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Brunello  di  Montalcino"  approvato  con
decreto   del   Presidente  della   Repubblica   1   luglio  1980   e
successivamente modificato  con decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri 4 novembre 1991 e decreto dirigenziale 24 giugno 1996 e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.