IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il decreto  legislativo 18  dicembre 1997,  n. 472,  recante
disposizioni generali  in materia  di sanzioni amministrative  per le
violazioni di norme tributarie, e in particolare:
  l'art. 13, che disciplina l'istituto del ravvedimento e richiede il
pagamento della sanzione ridotta da eseguire entro i termini previsti
per la regolarizzazione delle violazioni commesse;
  l'art. 16, comma 3 e l'art. 17, comma 2, che consentono di definire
le controversie relative alle sanzioni;
  l'art. 24, relativo  alla riscossione della sanzione,  con il quale
si stabilisce che  per tale riscossione si  applicano le disposizioni
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce;
  l'art. 25, comma 3, che consente di definire, quanto alla sanzione,
i procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998 con il pagamento,
entro sessanta  giorni dall'emanazione  del presente decreto,  di una
somma pari  al quarto  dell'irrogato ovvero al  quarto dell'ammontare
risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa;
  l'art.  28, che  prevede l'emanazione  di un  decreto del  Ministro
delle finanze  al fine di  stabilire le modalita' di  pagamento delle
somme dovute a titolo di sanzione;
  Visto  quanto  disposto  dal  decreto legislativo  n.  471  del  18
dicembre 1997,  concernente la riforma delle  sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte  dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, e dal decreto legislativo n. 473 del 18
dicembre 1997, concernente la revisione delle sanzioni amministrative
in materia di  tributi sugli affari, sulla produzione  e sui consumi,
nonche' di altri tributi indiretti;
  Visto  il decreto  dirigenziale 9  dicembre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 297, del 17  dicembre 1997, con il  quale sono
stati approvati  i modelli  da utilizzare  per eseguire  i versamenti
previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  Viste le  disposizioni contenute  nei predetti  decreti legislativi
numeri 471,  472 e 473,  in materia  di sanzioni relative  ai tributi
locali;
  Visti l'art.  11 del  decreto legislativo  31 marzo  1998, n.  80 e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il pagamento delle somme  dovute a titolo di sanzioni pecuniarie
a  seguito di  ravvedimento o  di definizione  agevolata di  cui agli
articoli 13,  16, comma 3,  17, comma 2, e  25, comma 3,  del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' eseguito mediante versamento
diretto al concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando
il modello  F23 o il bollettino  di conto corrente postale  mod. F32,
approvati con il decreto dirigenziale  9 dicembre 1997, ed i seguenti
codicitributo:
   670T sanzione pecuniaria IVA;
   671T sanzione pecuniaria imposta di registro;
  672T sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni;
  673T sanzione  pecuniaria imposta  sull'incremento di  valore degli
immobili;
  674T sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali;
   675T sanzione pecuniaria imposta di bollo;
  676T  sanzione pecuniaria  imposta  sulle  assicurazioni private  e
contratti vitalizi;
   677T sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli;
  678T sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative;
  679T sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli;
  680T sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni;
  681T  sanzione pecuniaria  tributo in  materia di  abbonamento alla
televisione;
   682T sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti;
  683T  sanzioni pecuniarie  relative  all'anagrafe  tributaria e  al
codice fiscale;
   684T sanzione pecuniaria IRPEF;
   685T sanzione pecuniaria ILOR;
   686T sanzione pecuniaria IRPEG;
  687T sanzione pecuniaria imposta sostitutiva (dirette e indirette);
  688T  sanzione  pecuniaria  imposta   sul  patrimonio  netto  delle
imprese;
   689T sanzione pecuniaria altre imposte dirette;
  690T sanzione pecuniaria contributo straordinario per l'Europa;
  691T sanzione  pecuniaria contributo  per prestazione  del servizio
sanitario nazionale;
   692T sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
  693T sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF;
   694T sanzione pecuniaria IRAP.
  2.  Nelle ipotesi  di definizione  agevolata delle  sanzioni, negli
appositi spazi dei  modelli di versamento sono  riportati gli estremi
dell'atto o del provvedimento notificato e il codice dell'ufficio che
lo ha emanato. Il campo contenzioso deve essere compilato utilizzando
la  codifica  indicata nella  tabella  B  dei modelli  di  versamento
qualora  la definizione  di cui  all'art.  25, comma  3, del  decreto
legislativo n. 472, avvenga  con riferimento all'ammontare risultante
dall'ultima sentenza.
  3.  In caso  di ravvedimento,  ai  sensi dell'art.  13 del  decreto
legislativo 18  dicembre 1997, n.  472, sui modelli di  versamento va
indicato il  codice dell'ufficio competente a  rilevare la violazione
e,  nello  spazio relativo  agli  estremi  dell'atto, l'anno  cui  si
riferisce  la violazione;  se la  stessa si  riferisce al  periodo di
imposta non  coincidente con  l'anno solare, nell'apposito  spazio va
indicatoil primo  dei due  anni, nella forma  AAAA. Il  pagamento del
tributo, quando  dovuto, e dei relativi  interessi moratori calcolati
al  tasso  legale  con  maturazione giorno  per  giorno  e'  eseguito
utilizzando  la  specifica  modulistica prevista  per  il  versamento
diretto del tributo stesso. La somma a titolo di interessi e' versata
cumulativamente al tributo.
  4. Il codice della regione cui devono affluire le sanzioni relative
al contributo  per le  prestazioni del servizio  sanitario nazionale,
all'addizionale regionale all'IRPEF, e  all'IRAP, mancando nei citati
modelli  F23 e  F32  un'apposita casella,  e'  riportato sui  modelli
stessi,   utilizzando    lo   spazio   contrassegnato    dalla   voce
"descrizione".  Si  riporta,  di  seguito, l'elenco  dei  codici  che
contraddistinguono le diverse regioni e le province autonome:
  01 Abruzzo, 02 Basilicata, 03 Bolzano, 04 Calabria, 05 Campania, 06
Emilia-Romagna, 07  Friuli-Venezia Giulia,  08 Lazio, 09  Liguria, 10
Lombardia, 11 Marche, 12 Molise, 13 Piemonte, 14 Puglia, 15 Sardegna,
16 Sicilia,  17 Toscana, 18 Trento,  19 Umbria, 29 Valle  d'Aosta, 21
Veneto.