IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, e in particolare: l'art. 13, che disciplina l'istituto del ravvedimento e richiede il pagamento della sanzione ridotta da eseguire entro i termini previsti per la regolarizzazione delle violazioni commesse; l'art. 16, comma 3 e l'art. 17, comma 2, che consentono di definire le controversie relative alle sanzioni; l'art. 24, relativo alla riscossione della sanzione, con il quale si stabilisce che per tale riscossione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce; l'art. 25, comma 3, che consente di definire, quanto alla sanzione, i procedimenti in corso alla data del 1 aprile 1998 con il pagamento, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa; l'art. 28, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita' di pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione; Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, e dal decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997, concernente la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti; Visto il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 17 dicembre 1997, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per eseguire i versamenti previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; Viste le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni relative ai tributi locali; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' eseguito mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o alla banca, utilizzando il modello F23 o il bollettino di conto corrente postale mod. F32, approvati con il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, ed i seguenti codicitributo: 670T sanzione pecuniaria IVA; 671T sanzione pecuniaria imposta di registro; 672T sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni; 673T sanzione pecuniaria imposta sull'incremento di valore degli immobili; 674T sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali; 675T sanzione pecuniaria imposta di bollo; 676T sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi; 677T sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli; 678T sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni governative; 679T sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli; 680T sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni; 681T sanzione pecuniaria tributo in materia di abbonamento alla televisione; 682T sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti; 683T sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale; 684T sanzione pecuniaria IRPEF; 685T sanzione pecuniaria ILOR; 686T sanzione pecuniaria IRPEG; 687T sanzione pecuniaria imposta sostitutiva (dirette e indirette); 688T sanzione pecuniaria imposta sul patrimonio netto delle imprese; 689T sanzione pecuniaria altre imposte dirette; 690T sanzione pecuniaria contributo straordinario per l'Europa; 691T sanzione pecuniaria contributo per prestazione del servizio sanitario nazionale; 692T sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; 693T sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF; 694T sanzione pecuniaria IRAP. 2. Nelle ipotesi di definizione agevolata delle sanzioni, negli appositi spazi dei modelli di versamento sono riportati gli estremi dell'atto o del provvedimento notificato e il codice dell'ufficio che lo ha emanato. Il campo contenzioso deve essere compilato utilizzando la codifica indicata nella tabella B dei modelli di versamento qualora la definizione di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472, avvenga con riferimento all'ammontare risultante dall'ultima sentenza. 3. In caso di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sui modelli di versamento va indicato il codice dell'ufficio competente a rilevare la violazione e, nello spazio relativo agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione; se la stessa si riferisce al periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, nell'apposito spazio va indicatoil primo dei due anni, nella forma AAAA. Il pagamento del tributo, quando dovuto, e dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e' eseguito utilizzando la specifica modulistica prevista per il versamento diretto del tributo stesso. La somma a titolo di interessi e' versata cumulativamente al tributo. 4. Il codice della regione cui devono affluire le sanzioni relative al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, all'addizionale regionale all'IRPEF, e all'IRAP, mancando nei citati modelli F23 e F32 un'apposita casella, e' riportato sui modelli stessi, utilizzando lo spazio contrassegnato dalla voce "descrizione". Si riporta, di seguito, l'elenco dei codici che contraddistinguono le diverse regioni e le province autonome: 01 Abruzzo, 02 Basilicata, 03 Bolzano, 04 Calabria, 05 Campania, 06 Emilia-Romagna, 07 Friuli-Venezia Giulia, 08 Lazio, 09 Liguria, 10 Lombardia, 11 Marche, 12 Molise, 13 Piemonte, 14 Puglia, 15 Sardegna, 16 Sicilia, 17 Toscana, 18 Trento, 19 Umbria, 29 Valle d'Aosta, 21 Veneto.