IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
            del Ministero dell'industria, del commercio e
                          dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
           dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa  ai dispositivi di
protezione individuale;
  Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;
  Visto  il decreto  interministeriale del  15 dicembre  1994 con  il
quale  la  societa'  O.C.E.  - Organismo  di  certificazione  europea
S.r.l.,  e'  stata  autorizzata   a  certificare  taluni  dispositivi
individuali di protezione per la direttiva 89/686/CEE;
  Vista l'istanza con la  quale l'Organismo di certificazione europea
S.r.l. -  O.C.E. con  sede in Roma,  via Ancona n.  21, in  forza del
decreto   legislativo  4   dicembre  1992,   n.  475,   ha  richiesto
l'estensione  della precedente  autorizzazione  ad altri  dispositivi
individuali di protezione;
  Rilevato che  la documentazione allegata all'istanza  e' conforme a
quanto previsto dagli articoli 2 e 3,  punti da 1) ad 8), del decreto
22 marzo 1993;
  Considerato che  la societa'  O.C.E. - Organismo  di certificazione
europea S.r.l. - soddisfa ai  requisiti minimi previsti in allegato V
alla direttiva 89/686/CEE.
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.,
e' autorizzata al  rilascio di certificazione CE,  ai sensi dell'art.
10  della   direttiva  89/686,   per  i  dispositivi   di  protezione
individuale di seguito specificati:
  Categoria II:
  dispositivi  di protezione  dell'udito  (collocati nell'orecchio  o
sull'orecchio);
  dispositivi di protezione degli occhi e filtri;
  dispositivi di protezione totale o parziale del viso;
  indumenti  concepiti  e fabbricati  per  svolgere  una funzione  di
protezione specifica.
  Categoria III:
  dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto, per uso privato o
professionale (alpinismo, arrampicata, speleologia);
  cappucci e passamontagna per interventi in ambienti con temperatura
dell'aria uguale  o superiore  a 100 gradi  centigradi o  in ambienti
freddi con temperatura  dell'aria inferiore o uguale a  meno 50 gradi
centigradi;
  2. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l.,
e' altresi'  autorizzata ad attestare  la conformita' del  sistema di
qualita'  delle aziende  produttrici  dei  dispositivi di  protezione
sopraelencati ai sensi dell'art. 11,  lettere A) e B) della direttiva
in premessa.
  3. Le certificazioni sono effettuate  secondo le forme, modalita' e
procedure   stabilite  nei   pertinenti   articoli  della   direttiva
89/686/CEE  e  del  relativo  decreto  legislativo  di  attuazione  4
dicembre  1992, n.  475.  Con periodicita'  trimestrale, copia  delle
certificazioni  rilasciate  e'  inviata all'ispettorato  tecnico  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  L'autorizzazione di  cui  al precedente  comma  1, comporta  il
divieto  di   esercitare  attivita'  di   consulenza,  progettazione,
costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto
del presente decreto.
  5. Il  rapporto contrattuale  a qualsiasi titolo  intercorrente tra
l'organismo  autorizzato ed  il  personale dello  stesso deve  essere
vincolato  da una  condizione di  esclusiva per  tutta la  durata del
rapporto stesso.