IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo; Visto il decreto interministeriale del 15 dicembre 1994 con il quale la societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., e' stata autorizzata a certificare taluni dispositivi individuali di protezione per la direttiva 89/686/CEE; Vista l'istanza con la quale l'Organismo di certificazione europea S.r.l. - O.C.E. con sede in Roma, via Ancona n. 21, in forza del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, ha richiesto l'estensione della precedente autorizzazione ad altri dispositivi individuali di protezione; Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) ad 8), del decreto 22 marzo 1993; Considerato che la societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l. - soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato V alla direttiva 89/686/CEE. Decretano: Art. 1. 1. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., e' autorizzata al rilascio di certificazione CE, ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686, per i dispositivi di protezione individuale di seguito specificati: Categoria II: dispositivi di protezione dell'udito (collocati nell'orecchio o sull'orecchio); dispositivi di protezione degli occhi e filtri; dispositivi di protezione totale o parziale del viso; indumenti concepiti e fabbricati per svolgere una funzione di protezione specifica. Categoria III: dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto, per uso privato o professionale (alpinismo, arrampicata, speleologia); cappucci e passamontagna per interventi in ambienti con temperatura dell'aria uguale o superiore a 100 gradi centigradi o in ambienti freddi con temperatura dell'aria inferiore o uguale a meno 50 gradi centigradi; 2. La societa' O.C.E. - Organismo di certificazione europea S.r.l., e' altresi' autorizzata ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione sopraelencati ai sensi dell'art. 11, lettere A) e B) della direttiva in premessa. 3. Le certificazioni sono effettuate secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate e' inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, comporta il divieto di esercitare attivita' di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto. 5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.