IL DIRETTORE GENERALE
                      della Direzione generale
                 commercio, assicurazioni e servizi
  Visto  l'art. 8  della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, che  ha
istituito il registro  delle imprese di cui all'art.  2188 del codice
civile presso le camere di commercio;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 dicembre 1995,
n.  581,  regolamento  di  attuazione  del predetto  art.  8,  ed  in
particolare   l'art.   24   concernente  i   certificati   rilasciati
dall'ufficio  del  registro  delle  imprese  sulla  base  di  modelli
approvati con  decreto del  Ministro dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il   decreto  ministeriale   7  febbraio   1996  concernente
l'approvazione  dei  predetti  modelli dei  certificati  inerenti  il
registro delle imprese;
  Considerato necessario  approvare anche  il modello  di certificato
inerente  il repertorio  delle  notizie  economiche e  amministrative
(REA) di cui  all'art. 9 del decreto del  Presidente della Repubblica
n. 581 soprarichiamato;
  Vista la legge 31 maggio  1965, n. 575, e successive modificazioni,
recante: "Disposizioni contro la mafia";
  Visto  il  decreto  legislativo  8 agosto  1994,  n.  490,  recante
disposizioni di  attuazione della  legge 17 gennaio  1994, n.  47, in
materia di comunicazioni o certificazioni antimafia;
  Visto  il  decreto-legge 25  marzo  1997,  n. 67,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997, n. 135, ed in particolare
l'art. 15  concernente lo snellimento  delle procedure in  materia di
informazioni e comunicazioni antimafia;
  Visto il regolamento  16 dicembre 1997, n. 486,  e, in particolare,
l'art. 1 per  il quale le certificazioni o  attestazioni delle camere
di  commercio, recanti  la dicitura  di cui  all'art. 5  dello stesso
regolamento, sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni o
segnalazioni  delle prefetture  che  attestano l'insussistenza  delle
cause  di  divieto  o  di  sospensione  di  cui  all'allegato  1  del
richiamato decreto  legisaltivo n. 490,  nonche' il medesimo  art. 5,
comma 2,  per il quale  con decreto del Ministro  dell'industria sono
definiti  i  certificati   d'iscrizionenel  registro  delle  imprese,
recanti  la  predetta  dicitura,  relativi  ai  soggetti  individuati
nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 11 concernente le funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali;
  Considerato che allo stato attuale della normativa non e' possibile
ancora indicare,  come previsto dal  comma 3  del predetto art.  5, i
certificati relativi agli  altri registri, albi e  ruoli tenuti dalle
camere di commercio;
  Ritenuto  opportuno  predisporre un  modulo  per  la richiesta  dei
certificati  recanti la  dicitura  antimafia completo  di guida  alla
compilazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I certificati d'iscrizione  nel registro delle imprese approvati
con decreto ministeriale 7 febbraio  1996 che possono recare il nulla
osta di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 16 dicembre
1997, n. 486, sono i seguenti:
  a) certificato  d'iscrizione nella sezione ordinaria  per l'impresa
individuale;
  b) certificato  d'iscrizione nella sezione ordinaria  per l'impresa
non individuale;
  c) certificato anagrafico per l'impresa individuale;
  d) certificato anagrafico per l'impresa non individuale.
  2. Il nulla osta  di cui al comma 1 puo'  essere inserito anche nel
certificato, di  cui all'allegato A  annesso al presente  decreto, di
iscrizione nel  repertorio delle notizie economiche  e amministrative
(REA) di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
  3. Nei certificati di cui ai commi  1 e 2 e' riportato l'elenco dei
soggetti controllati, completo dei relativi dati anagrafici, indicati
nell'allegato 5 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  4. La richiesta dei certificati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata
con il modulo di cui all'allegato B annesso al presente decreto.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 maggio 1998
                                         Il direttore generale: Cinti