IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la  convenzione stipulata  in  data  1  agosto 1984  tra  il
Ministero delle  poste e delle telecomunicazioni  e la concessionaria
SIP, approvata con decreto del  Presidente della Repubblica 13 agosto
1984,  n.   523,  che  disciplina   la  concessione  di   servizi  di
telecomunicazioni ad uso pubblico;
  Vista la convezione stipulata tra  il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni   e   la   Omnitel   pronto   Italia   S.p.a.   per
l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con
il sistema in tecnica numerica  denominato GSM, approvata con decreto
del  Presidente  della Repubblica  2  dicembre  1994, pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 25 del  31 gennaio
1995;
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e la  Telecom  s.p.a. per  la  realizzazione e  la
gestione  della  rete  per  l'espletamento del  servizio  in  tecnica
numerica GSM,  approvata con decreto del  Presidente della Repubblica
22 dicembre 1994, pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, con il quale e'
stata recepita la direttiva 90/388/CE;
  Visto il decreto 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento
recante norme sulle modalita' di  espletamento dei servizi audiotex e
videotex;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1995,
n.  420, che  ha dettato  il  regolamento di  attuazione al  predetto
decreto legislativo n. 103/1995;
  Visto il decreto  5 settembre 1995 che ha  determinato i contributi
per   le  autorizzazioni   concernenti  l'offerta   dei  servizi   di
telecomunicazioni liberalizzati, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 21 ottobre 1995;
  Visto il decreto  6 novembre 1995 che ha determinato  le tariffe di
accesso e  di trasporto  per il  servizio audiotex,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995;
  Visto il  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 545,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge   23  dicembre  1996,  n.   650,  ed  in
particolare l'art. 1, commi 25, 26 e 27;
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  concernente l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, concernente  il regolamento di attuazione  dell'art. 1, comma
2, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1 maggio
1997, n.  115, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 luglio
1997, n. 189;
  Viste   le  disposizioni   del   Ministro  delle   poste  e   delle
telecomunicazioni impartite con provvedimento del 28 febbraio 1996;
  Considerato che la direttiva 98/10/CE, recentemente pubblicata, nel
prevedere  che  l'abbonato possa  richiedere  il  servizio di  blocco
selettivo  delle chiamate  presuppone necessariamente  l'affermazione
del  principio   dell'impossibilita'  di  limitare  il   diritto  dei
fornitori di servizi liberalizzati di avvalersi della rete telefonica
pubblica per la propria offerta;
  Considerata, inoltre, l'ampia diffusione sui mezzi di comunicazione
di massa di alcuni servizi  originariamente non inclusi nella tabella
A allegata al provvedimento ministeriale del 28 febbraio 1996;
                      Si dispone quanto segue:
                               Art. 1.
  1.  La tabella  A,  parte  a2, allegata  al  provvedimento a  firma
Ministro del 28 febbraio 1996 e' integrata dalle seguenti voci:
  servizi di astrologia;
  servizi di cartomanzia;
  servizi  relativi  a pronostici  concernenti  il  gioco del  lotto,
enalotto,  superenalotto,  totocalcio,   totogol,  totip  e  lotterie
nazionali.
  2. I gestori dei centri servizi  ed i fornitori di informazioni che
intendono svolgere  i predetti  servizi sono  tenuti ad  integrare la
dichiarazione di  cui al punto  B) del provvedimento del  28 febbraio
1996 precisando che il servizio stesso non contrasta con i divieti di
cui  all'art.  15  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
settembre 1995, n. 420, all'art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre
1996,  n.  650,  ed  altresi'  con quelli  in  materia  di  sicurezza
pubblica, tutela  dei minori  ed ingannevolezza previsti  dal decreto
del  Ministro delle  poste e  delle telecomunicazioni  del 13  luglio
1995, n. 385.
  3.  I  medesimi soggetti  sono  tenuti  inoltre ad  indicare  nella
dichiarazione  le   concrete  e  specifiche  modalita'   operative  e
procedure  d'esercizio  che  saranno  adottate  per  evitare  che  il
contenuto  di tali  servizi sia  ingannevole, possa  creare timori  o
speranze palesemente  ingiustificate o  possa pregiudicare  la libera
autodeterminazione, anche economica, degli  utenti, in particolare di
quelli psicologicamente vulnerabili.
   Roma, 26 maggio 1998
                                               Il Ministro: Maccanico