Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta
Ufficiale, a pag.  18, seconda colonna, all'art. 1, comma  2, dove e'
scritto: "... puo' essere  effettuata anche alle imprese molitorie.",
leggasi: "... puo' essere effettuata anche dalle imprese molitorie.";
inoltre, a pag. 19, prima colonna,  art. 3, comma 1, dove e' scritto:
"1. Le  firme alle  quali sono stati  aggiunti gli  ingredienti ...",
leggasi: "1. Le farine alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti
 ..".