Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 18, seconda colonna, all'art. 1, comma 2, dove e' scritto: "... puo' essere effettuata anche alle imprese molitorie.", leggasi: "... puo' essere effettuata anche dalle imprese molitorie."; inoltre, a pag. 19, prima colonna, art. 3, comma 1, dove e' scritto: "1. Le firme alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti ...", leggasi: "1. Le farine alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti ..".