IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale  il Ministro  tesoro e'  autorizzato, in  ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitale  di
titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6
agosto 1966, n.  65l, nonche' operazioni di  investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario l998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 5
giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi;
  Considerato che il  20 giugno 1998 verranno a scadenza  i buoni del
Tesoro  poliennali  12%  20   giugno  1991-1998  emessi  con  decreto
ministeriale del  7 giugno 1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
n. 135 dell'11 giugno 1991;
  Visti i propri decreti in data 23  aprile, 11 e 25 maggio 1998, con
i quali  e' stata disposta  l'emissione delle prime sei  tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 4,75% - l maggio 1998-2003;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una settima  tranche dei predetti  buoni del
Tesoro poliennali, da  destinare a sottoscrizioni in  contanti e, per
quanto  occorra,  al rinnovo  dei  menzionati  BTP  12% -  20  giugno
1991-1998, nominativi;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  1 5  marzo
1984, n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di  una settima tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  4,75%  -  1 maggio  l998-2003,  fino  all'importo
massimo  di  nominali   lire  2.500  miliardi,  di   cui  al  decreto
ministeriale  del  23 aprile  l998,  citato  nelle premesse,  recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 3.686.300.000, da destinare al rinnovo dei BTP
12% di scadenza 20 giugno 1998, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 23
aprile l998,  ed, in  particolare, quelle di  cui all'art.  1, quinto
comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili  o di  investimenti di  capitali di  cui alle
premesse,  che avranno  inizio il  17 giugno  1998 e  termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.