IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitale di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 65l, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario l998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi; Considerato che il 20 giugno 1998 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 20 giugno 1991-1998 emessi con decreto ministeriale del 7 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1991; Visti i propri decreti in data 23 aprile, 11 e 25 maggio 1998, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - l maggio 1998-2003; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 20 giugno 1991-1998, nominativi; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 1 5 marzo 1984, n. 74; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1 maggio l998-2003, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile l998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'importo indicato nel primo comma del presente articolo e' incrementabile di lire 3.686.300.000, da destinare al rinnovo dei BTP 12% di scadenza 20 giugno 1998, nominativi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile l998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.