IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, recante norme
di  semplificazione degli  adempimenti  dei contribuenti  in sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto il  capo III  del predetto  decreto legislativo,  che prevede
l'effettuazione, da  parte dei contribuenti titolari  di partita IVA,
di versamenti  unitari, con  eventuale compensazione,  delle imposte,
dei   contributi  previdenziali   ed   assistenziali   e  dei   premi
assicurativi di cui all'articolo 17;
  Visto, in particolare,  l'articolo 22, comma 3, nella  parte in cui
prevede  l'emanazione  di  decreti  del Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con   i  Ministri   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica e de1 lavoro e della previdenza sociale, per
individuare la  struttura di gestione  cui e' affidato il  compito di
ripartire tra gli enti destinatari  dei versamenti unitari le somme a
ciascuno  di  essi  spettanti  e  per  determinare  le  modalita'  di
attribuzione di tali somme;
  Visto  il decreto  legislativo 15  dicembre 1997,  n. 446,  recante
norme in  materia di  imposta sul reddito  delle persone  fisiche, di
imposta regionale sulle attivita' produttive e di finanza locale;
  Visto  il decreto-legge  23 giugno  1995, n.  244, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge  8  agosto 1995,  n.  341, relativo  alle
agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90,
recante norme sulla regolazione  contabile conseguente alla fruizione
delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995;
  Visto il  regio decreto  18 novembre 1923,  n. 2440,  recante norme
generali  sull'amministrazione del  patrimonio  e sulla  contabilita'
generale dello Stato;
  Visto  il  regio decreto  23  maggio  1924,  n. 827,  e  successive
modificazioni, recante il regolamento  per l'amministrazione e per la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto l'articolo 19,  commi 21 e 22, della legge  22 dicembre 1984,
n.  887,   recante  disposizioni  concernenti,  in   particolare,  le
contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;
  Visto l'articolo 10 del decreto  del Presidente della Repubblica 20
aprile  1994,   n.  367,   recante  norme  sulla   semplificazione  e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Considerata l'opportunita' di provvedere all'emanazione di un unico
decreto  per dare  attuazione al  citato  articolo 22,  comma 3,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241;
  Sentito  il parere  espresso  ai sensi  dell'articolo  1, comma  1,
lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre
1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del
23 marzo 1998;
  Considerato  che  le  osservazioni della  predetta  commissione  in
merito all'articolo 1,  comma 2, lettera f), sono  state accolte solo
relativamente alla  menzione del centro informativo  del dipartimento
delle  entrate, mentre  si e'  ritenuto di  dover mantenere,  sia pur
modificata e nonostante  le previsioni del successivo  articolo 6, la
disposizione   contenuta  nella   stessa   lettera   f),  in   quanto
nell'articolo 1,  comma 2,  e' contenuta un'elencazione  sommaria dei
compiti   della  struttura   di   gestione,  piu'   approfonditamente
specificati negli articoli seguenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Individuazione e compiti della struttura di gestione
  1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del
decreto  legislativo  9  luglio  1997, n.  241,  e'  individuata  nel
Ministero  delle  finanze,   dipartimento  delle  entrate,  direzione
centrale per la riscossione.
  2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalita' indicate
negli articoli seguenti, a:
  a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e
quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche
delegate e dai concessionari;
  b)  verificare quotidianamente  la tempestivita'  e la  correttezza
dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei
dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;
  c) verificare  quotidianamente la  tempestivita' e  l'esattezza dei
versamenti  effettuati  nell'apposita   contabilita'  speciale  dalle
banche delegate e dai concessionari;
  d) suddividere  quotidianamente le  somme accreditate  dalle banche
delegate e  dai concessionari  nell'apposita contabilita'  speciale e
disporne   il  versamento   ai  singoli   enti  destinatari,   previa
regolarizzazione   contabile   delle   compensazioni   eseguite   dai
contribuenti;
  e) comunicare  quotidianamente a  ciascun ente destinatario  i dati
analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e
le  informazioni   utili  per   effettuare  le   verifiche  contabili
necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo
delle  compensazioni operate  all'atto del  versamento; i  dati della
sezione  erario  del  modello  di versamento  sono  comunicati  anche
all'INPS e quelli della sezione  INPS sono comunicati anche al centro
informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate;
  f)  segnalare le  violazioni riscontrate  ai fini  dell'irrogazione
delle penalita' e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei
concessionari,  nonche' quelle  relative  ai  contribuenti che  hanno
compensato crediti d'imposta e  contributivi per un importo eccedente
il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10, comma  3, del  testo unico  delle
          disposizionei      sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni di legge e' operato il  rinvio. Restano
          invariati    il  valore    e    l'efficacia  degli     atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si    riporta  di    seguito il   testo del   capo III
          (Disposizioni in materia di riscossione), articoli 17,  18,
          19,  20,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 29,  del decreto
          legislativo n. 241   del 9    luglio  1997  (pubblicato  in
          Gazzetta  Ufficiale  n.    174  del 28 luglio   1997), come
          modificato dal decreto  legislativo del 23 marzo 1998,    n
          56,  recante  "norme  di semplificazione degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei  redditi   e
          dell'imposta      sul  valore    aggiunto,  nonche'      di
          modernizzazione    del  sistema    di    gestione     delle
          dichiarazioni.
                                   "Capo III
                    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
                                   Sezione I
                      Versamento unitario e compensazione
            Art.    17 (Oggetto).   - 1.  I contribuenti  titolari di
          partita IVA eseguono  versamenti unitari   delle   imposte,
          dei  contributi    dovuti  all'INPS e   delle altre somme a
          favore  dello  Stato,  delle     regioni   e   degli   enti
          previdenziali,  con   eventuale compensazione  dei crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti  dalle    dichiarazioni    e    dalle    denunce
          periodiche      presentate  successivamente  alla  data  di
          entrata      in   vigore   del  presente  decreto.     Tale
          compensazione   deve  essere   effettuata  entro  la   data
          di presentazione della dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a) alle   imposte sui   redditi e  alle    ritenute  alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento    diretto  ai  sensi
          dell'art. 3, primo  comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
            b) all'imposta sul   valore aggiunto  dovuta  ai    sensi
          degli  articoli  27  e 33 del decreto del  Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'art. 74;
            c)     alle  imposte    sostitutive  delle   imposte  sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta  prevista dall'art. 3,  comma 143, lettera
          a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            e)   ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari di
          posizione assicurativa    in     una     delle     gestioni
          amministrate    da    enti previdenziali, comprese le quote
          associative;
            f) ai  contributi previdenziali ed assistenziali   dovuti
          dai  datori  di    lavoro    e    dai      committenti   di
          prestazioni  di  collaborazione coordinata e   continuativa
          di  cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo unico
          delle imposte   sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g)  ai  premi    per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20;
            hbis)  al  saldo per il  1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese,   istituita   con  decreto-legge    30
          settembre    1992, n.   394, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di    cui  all'art.  31  della
          legge  28    febbraio    1986,    n. 41,   come   da ultimo
          modificato dall'art. 4   del  decreto-legge  23    febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85.
            2-bis.  Non  sono ammessi  alla compensazione  di cui  al
          comma  2 i crediti ed i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle  societa' e  degli enti  che
          si  avvalgono    della procedura   di compensazione   della
          predetta  imposta  a  norma  dell'ultimo   comma  dell'art.
          73 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633.
            Art.  18 (Termini   di versamento). - 1. Le somme  di cui
          all'art. 17 devono essere versate entro il giorno   15  del
          mese  di  scadenza. Se il termine  scade  di  sabato  o  di
          giorno    festivo    il    versamento    e'  tempestivo  se
          effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
            2.   I   versamenti  dovuti   da  soggetti  titolari   di
          posizione  assicurativa      in   una      delle   gestioni
          amministrate   dall'INPS,      per  le  quote  contributive
          comprese entro  il minimale, sono  effettuati nei  mesi  di
          febbraio, maggio, agosto e novembre.
            3. Rimangono  invariati i termini  di sadenza delle somme
          dovute  a  titolo  di  saldo  e  di  acconto  in  base alle
          dichiarazioni annuali.
            4. I  versamenti a saldo  e in   acconto  dei  contributi
          dovuti  agli  enti  previdenziali  da titolari di posizione
          assicurativa in una delle  gestioni  amministrate  da  enti
          previdenziali  sono  effettuati  entro  gli  stessi termini
          previsti per il  versamento delle somme dovute in base alla
          dichiarazione dei redditi".
            Art.  19  (Modalita'  di  versamento   mediante  delega).
          -    1.    I versamenti delle imposte, dei  contributi, dei
          premi previdenziali ed assistenziali e delle  altre  somme,
          al   netto  della  compensazione,  sono  eseguiti  mediante
          delega irrevocabile ad una   banca convenzionata  ai  sensi
          del comma 5.
            2.  La   banca rilascia al contribuente  un'attestazione,
          conforme al modello  approvato con  decreto del    Ministro
          delle      finanze,   recante   l'indicazione  dei     dati
          identificativi  del soggetto che   effettua il  versamento,
          la   data,   la   causale  e  gli  importi  dell'ordine  di
          pagamento,  nonche' l'impegno  ad effettuare  il  pagamento
          agli   enti  destinatari    per    conto    del  delegante.
          L'attestazione   deve   recare altresi'  l'indicazione  dei
          crediti  per    i quali il contribuente si e' avvalso della
          facolta' di compensazione.
            3.   La     delega   deve    essere    conferita      dal
          contribuente    anche nell'ipotesi in   cui le somme dovute
          risultano totalmente compensate ai   sensi dell'art.    17.
          La  parte di  credito  che  non ha  trovato capienza  nella
          compensazione    e'  utilizzata    in occasione   del primo
          versamento successivo.
            4. Per l'omessa presentazione  del modello di  versamento
          contenente i dati relativi  alla eseguita compensazione, si
          applica  la  sanzione di   lire   300.000, ridotta  a  lire
          100.000  se  il ritardo  non  e' superiore a cinque  giorni
          lavorativi.
            5.    Con   convenzione   approvata   con   decreto   del
          Ministro  delle finanze, di concerto   con i  Ministri  del
          tesoro  e    del  lavoro  e  della previdenza sociale, sono
          stabiliti le modalita' di conferimento della delega   e  di
          svolgimento  del    servizio, i   dati delle  operazioni da
          trasmettere      e    le      relative      modalita'    di
          trasmissione    e    di conservazione,   tenendo conto  dei
          termini di  cui  all'art. 13   del regolamento  concernente
          l'istituzione  del  conto fiscale, adottato con decreto del
          Ministro delle finanze  28 dicembre 1993, n.  567,  nonche'
          le    penalita'    per   l'inadempimento   degli   obblighi
          nascenti   dalla convenzione stessa    e  la  misura    del
          compenso per il  servizio svolto dalle banche. Quest'ultima
          e' determinata  tenendo conto del costo di svolgimento  del
          servizio,    del    numero  dei   moduli   presentati   dal
          contribuente   e di   quello delle   operazioni  in    esso
          incluse,   della tipologia degli adempimenti da  svolgere e
          dall'ammontare complessivo dei   versamenti   gestito   dal
          sistema.    La   convenzione   ha   durata triennale e puo'
          essere tacitamente rinnovata.
            6.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto  con    i Ministri   del tesoro  e  delle poste  e
          delle telecomunicazioni,   la delega  di    pagamento  puo'
          essere   conferita   all'Ente     poste  italiane,  secondo
          modalita' e  termini  in    esso  fissati.  All'Ente  poste
          italiane si applicano le dispisizioni del presente decreto.
            Art.  20  (Pagamenti  rateali).  -  1.  Le somme dovute a
          titolo di saldo e   di acconto   delle  imposte    e    dei
          contributi    dovuti  dai    soggetti titolari di posizione
          assicurativa in una delle gestioni  amministrate  dall'INPS
          possono   essere  versate, previa  opzione  esercitata  dal
          contribuente in sede  di dichiarazione periodica, in   rate
          mensili  di  uguale  importo,  con la maggiorazione   degli
          interessi di cui al  comma  2,  decorrenti  dal    mese  di
          scadenza;   in   ogni  caso,    il  pagamento  deve  essere
          completato entro  il mese  di novembre  dello stesso   anno
          di presentazione della  dichiarazione o della denuncia.  La
          disposizione  non    si applica   per le   somme  dovute ai
          sensi del  titolo III   del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
            2.  La misura   dell'interesse e' pari al tasso  previsto
          dall'art. 9 del decreto  del Presidente   della  Repubblica
          29  settembre    1973,  n.    602,  maggiorato  di un punto
          percentuale.
            3.  La  facolta' del  comma  1  puo'   essere  esercitata
          anche    dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui
          all'art. 17, comma 1.
            4.  I versamenti   rateali sono   effettuati    entro  il
          giorno  15    di  ciascun  mese per i soggetti titolari  di
          partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli  altri
          contribuenti.
            5.  Le    disposizioni  del comma 2   si applicano per il
          calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi   8  e  9,
          del decreto del Presidente della  Repubblica   4  settembre
          1992,    n.   395,     riguardante   gli adempimenti    del
          sostituto     d'imposta   per     il   controllo      della
          dichiarazione  e  per  la  liquidazione delle imposte e del
          contributo al Servizio sanitario nazionale.
            Art. 21   (Adempimenti delle   banche). - 1.    Entro  il
          quarto   giorno   lavorativo   successivo   a   quello   di
          ricevimento  della  delega,  la  banca  versa    le   somme
          riscosse  alla    tesoreria    dello Stato   o alla   Cassa
          regionale  siciliana  di  Palermo,  al netto  del  compenso
          ad  essa spettante. Si considerano non lavorativi  i giorni
          di sabato e quelli festivi.
            2. Entro  il  termine  di  cui  al    comma  1  la  banca
          predispone  ed  invia  telematicamente  alla  struttura  di
          gestione  di cui all'art. 22 i dati  riepilogativi    delle
          somme a  debito  e  a credito  complessivamente evidenziate
          nelle  deleghe   di pagamento,   distinte per  ciascun ente
          destinatario.
            3.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto con  i Ministri del  tesoro e  del lavoro e  della
          previdenza      sociale,   sono   stabilite   le  modalita'
          applicative nonche'   i criteri per  i  controlli  relativi
          all'esecuzione del  servizio  da parte  delle  banche e  le
          modalita' di scambio dei dati fra gli interessati.
            Art.   22  (Suddivisione     delle  somme  tra  gli  enti
          destinatari). - 1.   Entro  il    primo  giorno  lavorativo
          successivo  a  quello    di versamento delle somme da parte
          delle  banche    e  di  ricevimento   dei   relativi   dati
          riepilogativi,     un'apposita  struttura    di    gestione
          attribuisce  agli enti destinatari le somme a  ciascuno  di
          essi  spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
          eseguita dai contribuenti.
            2.  Gli  enti  destinatari    delle   somme    dispongono
          con    cadenza  trimestrale  le regolazioni contabili sulle
          contabilita'  di  pertinenza  a   copertura   delle   somme
          compensate dai contribuenti.
            3.  La    struttura  di  gestione di   cui al comma 1  e'
          individuata con decreto del   Ministro delle finanze,    di
          concerto con i  Ministri del tesoro  e del  lavoro e  della
          previdenza  sociale.    Con  decreto    del Ministero delle
          finanze, di concerto con   i  Ministri  del  tesoro  e  del
          lavoro  e    della  previdenza sociale,   sono stabilite le
          modalita' per l'attribuzione delle somme.
            4. La compensazione   di cui all'art. 17  puo'    operare
          soltanto  dopo  l'emanazione dei decreti indicati nel comma
          3.
            Art.  23  (Pagamento  con  mezzi  diversi dal  contante).
          -   1.   I  contribuenti      possono      mettere        a
          disposizione    delle   banche convenzionate  ai sensi  del
          comma  2 le  somme oggetto   della delega anche    mediante
          carte    di   debito, di   credito   e prepagate,   assegni
          bancari e   circolari ovvero mediante    altri  sistemi  di
          pagamento.  Se  gli   assegni     risultano   scoperti    o
          comunque  non   pagabili,  il conferimento della delega  si
          considera non effettuato e il versamento omesso.
            2.  Le modalita'  di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma  l sono stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.
                                   Sezione II
                 Disposizioni relative al periodo transitorio
            Art. 24   (Modalita' di versamento).    -  1.  Fino  alla
          scadenza  delle  concessioni  conferite  ai    sensi  degli
          articoli  8  e  9    del  decreto  del  Presidente    della
          Repubblica    28    gennaio  1988,    n. 43,   riguardanti,
          rispettivamente,  la   durata   della   concessione e    le
          modalita'   di affidamento del  servizio e  i requisiti  di
          idoneita',  i versamenti unitari   eseguiti dai    titolari
          di  partita   IVA   sono effettuati  ai concessionari della
          riscossione  anche    mediante  delega  ad      una   banca
          convenzionata.
            2.  Le  somme  relative  ai contributi previdenziali sono
          versate dalle banche direttamente  alla  tesoreria    dello
          Stato,  secondo  le modalita' previste  dal  regolamento di
          cui  al  comma  10;  le somme  di  cui all'imposta prevista
          dall'art. 3,  comma    143,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre   1996,   n.   662,   sono  versate  dalle  banche
          direttamente alla tesoreria dello Sato.
            3.  I concessionari,  per  le somme  di cui  al  comma 2,
          ricevute  direttamente  dai  contribuenti,  eseguono      i
          medesimi  versamenti  sempre con le modalita' stabilite dal
          regolamento previsto al comma 10.
            4.    Le   distinte di   versamento   con  le  quali sono
          effettuati  i pagamenti di cui al comma 1   sono  approvate
          con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.
            5.  Per  la riscossione dei   versamenti diretti previsti
          dal  presente  articolo,    riscossi      direttamente    o
          tramite   delega,   spetta  ai concessionari la commissione
          prevista  dall'art. 61, comma 3, lettera  a),  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 28  gennaio 1988, n.  43,
          tenendo altresi' conto  di  ciascun  modulo  di  versamento
          presentato  dal  contribuente,   dell'ammontare complessivo
          dei  versamenti gestiti dal   sistema,   della    tipologia
          delle  operazioni   e   del   costo   del servizio, sentita
          l'associazione di categoria interessata.
            6.  A  decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore  del
          presente articolo,  e' abrogato   l'art.   5 del    decreto
          del Presidente  della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
            7. Le  disposizioni contenute  nell'art. 23  si applicano
          anche  ai  concessionari della riscossione. Con uno  o piu'
          decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  di  esecuzione  dei  pagamenti  mediante sistemi
          diversi dal contante.
            8. Per le  banche si applicano le disposizioni  di    cui
          all'art.  19, comma 4. La convenzione rimane in  vigore per
          il periodo previsto dai commi l e  4 del presente  articolo
          e,  in  ogni caso, per   non piu' di tre anni e puo' essere
          rinnovata tacitamente.
            9.    All'attivazione    della    riscossione    mediante
          conferimento  all'Ente  poste   italiane   di   delega   di
          versamento   al   concessionario   della riscossione,    si
          provvedera'   successivamente   all'emanazione  del decreto
          previsto dall'art. 19, comma 5..
            10. Con  regolamento, da  emanare ai sensi  dell'art. 17,
          comma 2, della legge   23 agosto   1988,  n.  400,    entro
          centoventi    giorni  dalla data di  entrata in vigore  del
          presente decreto,   sono disciplinati, sulla  base    delle
          previsioni   contenute nella  sezione I  del pesente Capo e
          dell'art. 11  del decreto ministeriale  28 dicembre   1993,
          n.    567,  le  modalita'  di versamento in tesoreria delle
          somme riscosse dai soggetti    indicati   nel      presente
          articolo      durante   il    periodo transitorio di cui al
          comma 1   e  l'invio  telematico  dei  relativi  dati  alla
          struttura di gestione di cui all'art. 22.
            Art.   25 (Decorrenza  e garanzie).  - 1.  Il regime  dei
          versamenti  unitari  entra  in   funzione   per   tutti   i
          contribuenti  a  partire  dal  mese  di  maggio  1998. Sono
          ammessi alla compensazione:
            a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di  partita
          IVA;
            b)    dall'anno  1999    le  societa'    di  persone   ed
          equiparate  ai fini fiscali;
            c)  dall'anno  2000  i soggetti   all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
            2. Il   limite massimo   dei crediti  d'imposta    e  dei
          contributi   che  possono  essere    compensati,  e',  fino
          all'anno 2000, fissato   in lire 500  milioni  per  ciascun
          periodo d'imposta.
            3.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei
          Ministri,   su proposta del Ministro  delle  finanze,    di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,    possono essere
          modificati  i  termini di  cui  al comma  1, lettere a), b)
          e c), tenendo   conto delle  esigenze  organizzative  e  di
          bilancio.
            4.   I   contribuenti   titolari   di   partita  IVA  non
          ammessi   alla compensazione o,  seppure  ammessi,  per  la
          parte  che non trova capienza nella compensazione, pur  nel
          rispetto del limite di cui  al comma 2,  possono  ricorrere
          alla    procedura  di rimborso prevista   dal titolo II del
          regolamento concernente l'istituzione  del  conto  fiscale,
          adottato  con  decreto  del    Ministro  delle  finanze  28
          dicembre 1993,  n. 567. La garanzia e'  prestata  ai  sensi
          dell'art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26    ottobre  1972,  n.  633.  La  garanzia e'
          prestata in favore  dell'ufficio tributario  competente  al
          rimborso  e      copre    qualsiasi      credito    vantato
          dall'ufficio   stesso, indipendentemente dall'atto  in base
          al quale  la garanzia  e' stata prestata.
                                  Sezione III
                                S a n z i o n i
            Art.  26 (Sanzioni  al  concessionario).  - 1.  In   caso
          di    minore versamento   alla  tesoreria  dello   Stato  o
          alla   cassa   regionale siciliana   di    Palermo    delle
          somme   riscosse    dal  concessionario direttamente ovvero
          pagate  per    delega  alle    banche  si    applicano   le
          disposizioni   contenute  nell'art.  104  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
            2. In caso di ritardato invio dei dati  di  cui  all'art.
          21,  comma  2,  si  applica    la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di lire 10.000.000 per ogni giorno di  ritardo;
          la  stessa sanzione si applica in caso di irregolarita' che
          non   consentano   l'attribuzione  delle  somme  agli  enti
          destinatari.
            3.  I  casi  di  reiterate     e   rilevanti   infrazioni
          all'obbligo  di invio dei dati  delle operazioni,  eseguite
          nell'ambito delle  attivita' di riscossione,  costituiscono
          specifica  causa  di   decadenza  dalla concessione.
                                   Sezione IV
                              Disposizioni varie
            Art. 27   (Comitato di   indirizzo).  -  1.    Presso  il
          Ministero  delle finanze  e'   istituito  un   comitato  di
          indirizzo,   controllo  e valutazione   dell'attuazione  di
          quanto  previsto   dall'art. 3,   comma 134, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662.
            2. Il comitato  e' nominato dal Ministro delle    finanze
          di  concerto  con  i   Ministri del tesoro e   del lavoro e
          della   previdenza sociale; del   comitato  fa    parte  il
          Ministro  delle finanze  con funzioni  di presidente.
            3.  Il  comitato, sulla base  delle risultanze gestionali
          del  sistema  introdotto,  propone  modifiche  al  presente
          decreto legislativo.
            Art.      28   (Versamenti     in     favore     di  enti
          previdenziali).    -  1.    I  versamenti  unitari  e    la
          compensazione  previsti  dal   presente capo si applicano a
          decorrere dal  1999 anche all'INAIL,    all'Ente  nazionale
          per  la  previdenza e l'assistenza  per i lavoratori  dello
          spettacolo  (ENPALS)  e  all'Istituo   nazionale   per   la
          previdenza   per   i  dirigenti  di  aziende    industriali
          (INPDAI)  agli  enti  e   casse  previdenziali  individuati
          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale.
            2.    Con  decreto    emanato    dalle stesse   autorita'
          ministeriali,  la decorrenza di cui al comma 1 puo'  essere
          modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
            Art.  29    (Copertura  finanziaria).  -    1. Agli oneri
          derivanti dalla applicazione del presente  decreto valutati
          in lire  300 miliardi per il  1998, il  lire  630  miliardi
          per    l'anno 1999  e  in lire  1.200 miliardi  a decorrere
          dall'anno 2000,   si provvede   con le    maggiori  entrate
          recate dal presente decreto.
            2.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il decreto  legislativo  n.   446 del   15    dicembre
          1997  recante "Istituzione  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita'  produttive, revisione  degli   scaglioni,  delle
          aliquote  e   delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di
          una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
          della disciplina  dei tributi locali", e' pubblicato  nella
          Gazzetta    Ufficiale  -  serie generale   - n. 298 del  23
          dicembre 1997.
            -   Il   decreto-legge   23   giugno   1995,   n.    244,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla    legge 8 agosto
          1995, n. 341,  recante: "misure dirette  ad  accelerare  il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei  nuovi   interventi nelle   aree   depresse,    nonche'
          disposizioni  in  materia  di  lavoro e di occupazione", e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  192
          del 18 agosto 1995.
            -  Il  decreto  del Ministro delle finanze del 24 gennaio
          1996, n. 90, recante:   "regolamento     attuativo    delle
          norme    sulla  regolazione contabile  per i  concessionari
          della  riscossione    nei  confronti    di  soggetti    che
          fruiscono    di   agevolazioni in   forma   automatica  per
          interventi  nelle  aree  depresse",   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio
          1996.
            -   Il regio   decreto 18   novembre   1923,  n.    2440,
          recante:    "nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello  Stato",  e'
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923,
          n. 275.
            -   Il   regio   decreto  23  maggio  1924,  n.   827,  e
          successive modificazioni,   recante:    "regolamento    per
          l'amministrazione    del  patrimonio  e per la contabilita'
          generale  dello  Stato",  e'  pubblicato  nella    Gazzetta
          Ufficiale    del   3 giugno   1924,   n. 130,   supplemento
          ordinario.
            - Si  riporta di seguito  il testo dei commi    21  e  22
          dell'art.  19  della  legge  22    dicembre  1984,  n. 887,
          recante:   "disposizioni per la formazione    del  bilancio
          annuale    e pluriennale   dello Stato   (legge finanziaria
          1985)",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale   29  dicembre
          1984, n. 356, suplemento ordinario:
            "Al    fine    di  disciplinare    la    tenuta    ed  il
          funzionamento  delle contabilita' speciali comunque  aperte
          presso  le  tesorerie  provinciali  dello  Stato,  anche in
          relazione  all'uso di supporti elettronici  e  di  evidenze
          magnetiche,  il  Ministro   del  tesoro  e'  autorizzato  a
          provvedere    con propri   decreti,   anche in  deroga alle
          disposizioni sull'amministrazione  del patrimonio  e  sulla
          contabilita'   generale dello Stato,  approvate  con  regio
          decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e  alle  norme del
          relativo regolamento,  approvato  con    regio  decreto  23
          maggio 1924, n. 827, in materia di contabilita' speciali.
            Per  le  contabilita'    speciali  di  cui  al precedente
          comma, la Banca d'Italia   trasmette    mensilmente    alla
          Corte   dei    conti,    in    deroga  all'art.  74,  delle
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita'  generale  dello    Stato, approvato con regio
          decreto 18  novembre 1923,   n.   2440, ed   agli  articoli
          610    e seguenti   del relativo regolamento, approvato con
          regio  decreto 23 maggio 1924, n.    827,  un    prospetto,
          anche  su  supporto    magnetico, contenente l'elenco delle
          operazioni di   entrata   e di   uscita.    Parimenti,  con
          cadenza  mensile,  sono    trasmesse agli enti titolari  di
          contabilita' speciale le     rendicontazioni    di      cui
          all'art.   604  del   regolamento  di contabilita' generale
          dello Stato".
            -    Si riporta   di seguito  il testo  dell'art. 10  del
          decreto  del Presidente   della   Repubblica   20    aprile
          1994,     n.     367,    inerente:    "regolamento  recante
          semplificazione  e accelerazione delle procedure  di  spesa
          e contabili", pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie
          generale - n. 136 del 13 giugno 1994:
            "Art. 10 (Contabilita'  speciale). - 1. Il versamento  di
          fondi  del bilancio dello  Stato su  contabilita' speciali,
          in deroga  a quanto previsto dall'art. 585,  comma  2,  del
          regio  decreto  23  maggio  1924, n.   827,   puo'   essere
          autorizzato,    anche  in    mancanza    di     particolari
          disposizioni  di  legge, con  il decreto di cui al comma  2
          nei casi in  cui  si  debbano    accreditare  a  funzionari
          delegati     fondi,  destinati  a  specifici    interventi,
          programmi  e  progetti,  stanziati in  diversi capitoli  di
          bilancio  del  medesimo   stato di previsione  della spesa.
          Gli interventi, i programmi e   i  progetti  devono  essere
          stabiliti  con  decreto  del Ministro competente, ai  sensi
          dell'art. 14, comma  1,  del  decreto      legislativo    3
          febbraio     1993,  n.   29,  e   successive modificazioni.
          Il  decreto indica la legge   di spesa e  i    capitoli  di
          bilancio  interessati,  la  durata  degli  interventi,  dei
          programmi  o  dei  progetti  e   l'entita'   dei   relativi
          finanziamenti.
            2.  Il   decreto motivato   del Ministro del  tesoro che,
          su proposta dell'amministrazione interessata,  autorizza il
          versamento    dei  fondi  sulla    contabilita'    speciale
          stabilisce    la    durata    massima    della contabilita'
          stessa.  Il  decreto    e'   comunicato   alla   competente
          ragioneria    centrale   e       alla   Corte   dei   conti
          contestualmente alla sua emanazione.
            3.  La disposizione  di cui  al primo  periodo del  comma
          2   non si  applica  alle  contabilita'  speciali  operanti
          nell'ambito del Ministero dell'interno.
            4.    Ove non  diversamente stabilito  da altre  norme, i
          funzionari titolari   di contabilita'   speciali  istituite
          ai  sensi    del comma   1 rendono il conto  amministrativo
          della gestione nei termini  e con le  modalita'    previsti
          per     la    presentazione    dei      rendiconti    delle
          contabilita' di cui al comma 3.
            5. Le contabilita'   speciali di cui all'art.  585    del
          regio  decreto  18    maggio    1923,    n.   827, comunque
          costituite  presso   sezioni   di tesoreria,  sono  estinte
          d'ufficio   a     cura  delle  sezioni  stesse  quando  sia
          trascorso un  anno  dall'ultima operazione  e   non  siano,
          state  effettuate    ulteriori  transazioni.    Le    somme
          eventualmente  giacenti sono versate in conto  entrata  del
          tesoro  e  possono  essere riassegnate alle amministrazioni
          interessate,   su loro richiesta. Dell'estinzione  e    del
          versamento    viene   data   comunicazione    al   titolare
          della contabilita' speciale".
            - Si riporta di seguito il  testo dell'art. 1,  comma  1,
          lettera  a),  del  decreto del Ministro delle finanze del 4
          novembre 1997:
            "Art. 1. -  Il Dipartimento delle entrate  -    Direzione
          centrale  per la   riscossione  deve  promuovere,  mediante
          apposita   relazione   al  Ministro,    l'acquisizione  del
          parere    della commissione   consultiva, oltre  che    nei
          casi   specificamente   stabiliti     dal    decreto    del
          Presidente  della  Repubblica    28  gennaio  1988,  n. 43,
          quando si versi in ipotesi di:
            a)   adozione di    decreti  ministeriali    previsti  da
          disposizioni di legge o di regolamento".
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 della 1egge
          23   agosto  1988,    n.    400,    recante:    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio dei Ministri",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
            "Art.    17 (Disposizioni  varie). -  1. Con  decreto del
          Presidente della Repubblica,   previa  deliberazione    del
          Consiglio    dei  Ministri, sentito il parere del Consiglio
          di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,     possono  essere    emanati  regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (Soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
           Note all'art. 1:
            - L'art.  22, comma 1,  del decreto  legislativo 9 luglio
          1997, n.  241, e' riportato in nota alle premesse.
            - L'art.  25, comma 2,  del decreto  legislativo 9 luglio
          1997, n.  241, e' riportato in nota alle premesse.