IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la gestione  dei  giochi  e  delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n.  662 del  1996 con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relative  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto  l'art. 12,  comma 1,  del citato  regolamento, ai  sensi del
quale, con  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  per  le politiche  agricole,  sono  stabilite le  quote  di
prelievo sull'introito lordo delle  scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'UNIRE, al fine  di garantire l'espletamento dei suoi
compiti  istituzionali,  il  montepremi  ed  il  finanziamento  delle
provvidenze per l'allevamento;
  Visto il  decreto 31 dicembre 1996  concernente la rideterminazione
delle  quote di  prelievo sull'introito  lordo delle  scommesse sulle
corse dei cavalli a favore dell'UNIRE;
  Viste le note  n. 73063/1505 del 15  maggio 1998 e n.  74214 del 12
giugno  1998, con  le quali  l'UNIRE ha  chiesto la  rideterminazione
delle  quote di  prelievo sulle  scommesse ippiche  e le  motivazioni
addotte dallo stesso ente in ordine alle proposte avanzate;
  Ritenuto che le  quote di prelievo proposte  garantiscono, come per
il passato, all'UNIRE l'espletamento  dei suoi compiti istituzionali,
il   montepremi   ed   il   finanziamento   delle   provvidenze   per
l'allevamento;
  Ritenuto che  l'anzidetta proposta  di rimodulazione  del prelievo,
effettuata  tenendo conto  della propensione  degli scommettitori  ai
diversi tipi di scommesse, risponde  ad un criterio volto a garantire
che l'ammontare dei  prelievi a favore dell'UNIRE  sia determinato in
proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di
scommessa;
  Ritenuto  che  le  quote anzidette  non  determinano  significativi
mutamenti in  ordine alla determinazione del  montepremi e, pertanto,
garantiscono  il   mantenimento  dell'attuale  livello   del  gettito
erariale derivante  dall'effettuazione delle  scommesse, scoraggiando
nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine;
  Ravvisata la  necessita' di rideterminare le  quote sulle scommesse
ippiche  predette, per  assicurare  una  migliore strutturazione  del
prelievo U.N.I.R.E.,  nonche' un sostanziale equilibrio  con le quote
di prelievo sulle scommesse sportive gestite dal CONI;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto ministeriale 31 dicembre 1996 e' sostituito dal presente
decreto.