IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni volte a disciplinare, in attuazione della sentenza della
Corte  costituzionale  n.  185  del  26  mag gio 1998, l'erogazione a
carico  del  Servizio  sanitario  nazio nale dei medicinali impiegati
nella  cura  delle  patologie  tu  morali per le quali e' disposta la
sperimentazione  di cui al l'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio
1998,  n.  23,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della sanita', di concerto con il Mi nistro del tesoro, del
bilancio e della programmazione econo mica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanita', della
sperimentazione  di  cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio
1998,  n.  23,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998,   n.  94,  hanno  accesso  agli  studi  osservazionali,  i  cui
protocolli   sono   stati   approvati  dalla  Commissione  oncologica
nazionale  ai  sensi  della  disposizione  predetta, tutti i pazienti
oncologici   per  i  quali  ricorrano,  congiuntamente,  le  seguenti
condizioni:
    a)  la  patologia  da trattare e' compresa fra quelle specificate
nell'allegato 1;
    b)  il  medico  attesta, sotto la propria responsabilita' e sulla
base  di  elementi  obiettivi,  che  non  esistono valide alternative
terapeutiche  tramite  l'impiego  di  medicinali  o  trattamenti gia'
autorizzati  per tale patologia e richiede, con il consenso informato
del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);
    c)   la   richiesta   di   cui   alla   lettera   b)  prevede  la
somministrazione  di  somatostatina o, in alternativa, di octreotide,
con  l'eventuale  aggiunta  di  uno  o  piu'  dei medicinali indicati
nell'allegato 2.
  2.  L'accesso  di  cui  al  comma 1 e' effettuato in uno dei centri
della  regione  o della provincia autonoma di residenza del paziente,
indicati  nell'allegato  3, o in altro centro pubblico individuato da
detti  enti  e immediatamente comunicato al Ministero della sanita' e
all'lstituto superiore di sanita'. Il centro si attiene ai criteri di
inclusione  e  di  esclusione  previsti  dai  protocolli  degli studi
osservazionali, con possibilita' di deroga limitata a quelli relativi
ai  limiti  di eta' e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o
con  antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati
chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia.
Qualora,  pur  sussistendo gli elementi obiettivi di cui alla lettera
b) del comma 1, il responsabile del centro dichiari, con atto scritto
e  motivato,  di  non  ritenere  opportuno il MDB, quest'ultimo viene
somministrato  dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilita'
del medico proponente.
  3.  Le  competenze  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dello
Stabilimento   chimico  farmaceutico  militare  di  Firenze  previste
dall'articolo  1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si
estendono  anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati
ai  sensi  del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di
sanita'   acquista   dalle   aziende   titolari   dell'autorizzazione
all'immissione  in commercio i medicinali industriali necessari per i
trattamenti  previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal
Ministro della sanita' con le aziende farmacetitiche.
  4. Nessun paziente puo' essere sottoposto al MDB con oneri a carico
del   Servizio   sanitario   nazionale  al  di  fuori  delle  ipotesi
disciplinate  dal  decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, e di quelle
previste dal presente decreto.
  5.  Gli  oneri  relativi  alla  fornitura  e alla distribuzione dei
medicinali e alle attivita' svolte dall'Istituto superiore di sanita'
per  i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36
miliardi  per  l'anno  1998  e  sono  iscritti  nell'apposita  unita'
previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
sanita'  per  lo  stesso  anno.  Gli  ulteriori  oneri  necessari per
l'attuazione  delle  disposizioni  del presente decreto sono a carico
degli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico e delle
altre  strutture  del  Servizio sanitario nazionale che conducono gli
studi  osservazionali,  gravando,  rispettivamente, sui finanziamenti
erogati dal Ministero della sanita', ai sensi dell'articolo 12, comma
2,  lettera  a),  n.  3) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e  successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del
Fondo sanitario nazionale.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  termine di cui al comma 1, le quote fisse per ricetta di
lire  3.000  e  di  lire  6.000  previste  per  la spesa farmaceutica
dall'articolo  8, commi 14 e 16-ter, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, di
lire 200 e di lire 500.
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma
5,  pari  a  lire  36  miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante
riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51, della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833, iscritta nell'ambito dell'unita'
previsionale  di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale - cap. 5941)
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  1998.  Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.