L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 giugno 1998;
  Premesso che:
  l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito
legge n. 481/1995) stabilisce  che "sono trasferite all'Autorita' per
l'energia  elettrica e  il  gas  le funzioni  in  materia di  energia
elettrica  e gas  attribuite dall'art.  5, comma  2, lettera  b), del
decreto del  Presidente della Repubblica  20 aprile 1994, n.  373, al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
  Lo  stesso  articolo,  al  comma 2,  dispone  che  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e  il gas (di seguito:  l'Autorita') "verifica la
congruita'  dei criteri  adottati  per determinare  i rimborsi  degli
oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la
realizzazione di centrali nucleari  nonche' alla loro chiusura, anche
per  l'esercizio delle  competenze di  cui  al comma  7 del  presente
articolo" e al  comma 7, primo periodo, prevede  che "I provvedimenti
gia' adottati  dal Comitato interministeriale prezzi  e dal Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia  di
energia elettrica e gas conservano piena validita' e efficacia, salvo
modifica  o abrogazione  disposte  dal Ministro,  anche nell'atto  di
concessione, o dall'Autorita' competente";
  Viste  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (di seguito: CIPE)  27 novembre 1987 con cui
e' stata disposta la sospensione  dei lavori per la costruzione della
centrale nucleare  di Montalto di Castro  (Viterbo), le deliberazioni
del  CIPE 23  dicembre 1987  con cui  e' stata  disposta la  chiusura
definitiva  della  centrale nucleare  di  Foce  Verde (Latina)  e  la
sospensione dei lavori della centrale  nucleare di Trino Vercellese 2
(Vercelli), e  la deliberazione del CIPE  26 luglio 1990, con  cui e'
stata  disposta la  chiusura  definitiva delle  centrali nucleari  di
Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli);
  Visto il decreto-legge  10 dicembre 1988, n.  522, convertito dalla
legge  10  febbraio  1989,  n.  42, con  cui  e'  stata  disposta  la
definitiva  interruzione dei  lavori  di  costruzione della  centrale
nucleare di  Montalto di  Castro e la  sua riconversione  in centrale
policombustibile;
  Vista la deliberazione del CIPE  21 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 14 del 18 gennaio 1989, con
cui si  dispone che il  rimborso degli oneri connessi  alle decisioni
assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il
mantenimento  della  maggiorazione   straordinaria  del  sovrapprezzo
termico  di cui  al  paragrafo  d), punto  1,  del provvedimento  del
Comitato interministeriale  dei prezzi  (di seguito: CIP)  27 gennaio
1988, n. 3/1988 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 26 del 2 febbraio  1988 e amministrato tramite un apposito conto
di  gestione della  Cassa  conguaglio per  il  settore elettrico  (di
seguito: CCSE);
  Visto il provvedimento del CIP  21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale  - n. 305 del  30 dicembre
1988,  con  il quale,  in  attuazione  della deliberazione  del  CIPE
richiamata  al punto  precedente,  viene  prorogata la  maggiorazione
straordinaria del  sovrapprezzo, e  viene dato  mandato alla  CCSE di
istituire  un apposito  conto di  gestione denominato  "Conto per  il
rimborso all'Enel  di oneri straordinari", prevedendo  che i rimborsi
siano effettuati  in misura corrispondente all'ammontare  degli oneri
accertati dal "Comitato istituito a  norma del punto 2 della delibera
CIPE 23 dicembre  1987 e del punto 1 della  delibera CIPE 21 dicembre
1988;
  Visti i  due decreti del  Ministro dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato   5  agosto   1988   e  il   decreto  del   Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  23 gennaio  1989,
registrati dalla Corte dei conti, in  base ai quali e' stato fissato,
e  posto  a carico  della  spesa  del Ministero  dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato, il  compenso dovuto ai  componenti del
Comitato  per  la valutazione  degli  oneri  connessi alle  decisioni
assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato);
  Visto il  provvedimento del  CIP 24  maggio 1989,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n. 122 del 25 maggio 1989, con
cui  si dispone  tra  l'altro  che il  Comitato  e' confermato  nella
composizione prevista  dai decreti  del Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato  17 febbraio 1988 e 27  giugno 1988, che
lo stesso procede agli accertamenti  di propria competenza sulla base
di specifica  e documentata  rendicontazione prodotta  dall'Enel, che
esso  "esercita le  sue  funzioni nell'ambito  delle attivita'  della
Cassa conguaglio per il settore elettrico" e che "le spese per il suo
funzionamento fanno carico al Conto per il rimborso all'Enel di oneri
straordinari, ivi comprese quelle per  i compensi da corrispondere ai
componenti  del predetto  Comitato, secondo  le tariffe  di cui  alla
legge 2 marzo  1949, n. 143 (capo II  - punto G - tabella  F - classe
impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987,
n. 233,  ridotte ad un decimo,  ed in conformita' di  quanto disposto
dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537";
  Visti  i provvedimenti  di liquidazione  del  CIP e  i decreti  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio,  dell'artigianato  in  cui
individuando le singole voci che costituiscono oggetto del diritto al
rimborso  riconosciuto  all'Enel  ed alle  imprese  appaltatrici  dei
lavori per  la realizzazione  delle centrali  nucleari e  si provvede
alla quantificazione degli importi  sulla base dei criteri risultanti
dalle relazioni del Comitato;
  Visto l'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in base
al quale  il CIP  deve disporre "la  reintegrazione, all'Enel  e alle
imprese appaltatrici  dei lavori per la  realizzazione delle centrali
nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione
e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali" secondo
le  modalita' della  deliberazione del  CIPE 21  dicembre 1988  e del
provvedimento del CIP 24 maggio 1989;
  Visti la  delibera dell'Autorita' 16  maggio 1997, n.  44/1997, con
cui e'  stato approvato  il Regolamento  per le  audizioni periodiche
delle formazioni associative, e in  particolare l'art. 9, comma 2, di
tale Regolamento;
  Visti la  delibera dell'Autorita' 30  maggio 1997, n.  61/1997, con
cui  sono  state  approvate   disposizioni  generali  in  materia  di
svolgimento  dei procedimenti  per la  formazione delle  decisioni di
competenza  dell'Autorita',  e  in   particolare  l'art.  5  di  tale
delibera;
  Vista la  delibera dell'Autorita' 23  aprile 1998, n.  42/1998, con
cui  e'  stato   avviato  il  procedimento  per   la  formazione  del
provvedimento  di  cui al  combinato  disposto  del comma  2,  ultimo
periodo e  del comma  7, primo  periodo, dell'art.  3 della  legge n.
481/1995;
  Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati
al  provvedimento dell'Autorita'  per il  quale e'  stato avviato  il
procedimento di  cui sopra,  nonche' i  documenti consegnati  da tali
soggetti   e   la   relazione  tecnica   predisposta   dagli   uffici
dell'Autorita';
  Considerato che:
  il combinato  disposto del comma 2,  ultimo periodo e del  comma 7,
primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 481/1995, sancisce la piena
validita' ed efficacia dei provvedimenti di liquidazione adottati dal
CIP e dal Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
salvo modifica  o abrogazione disposta dall'Autorita'  in conseguenza
dell'eventuale valutazione di non  congruita' dei criteri adottati ai
fini della determinazione dei rimborsi dovuti;
  oggetto della suddetta verifica sono i criteri adottati dal CIP per
la determinazione dei rimborsi e che tali criteri possono essere cosi
individuati:  criterio di  connessione  (in base  al  quale e'  stata
affermata la pertinenza  e l'afferenza del singolo onere  ai fini del
rimborso), criteri di quantificazione (in base ai quali, in relazione
ai singoli  oneri riconosciuti  come connessi,  e' stata  definita la
delimitazione del diritto al rimborso  e si e' proceduto a verificare
e stimare gli importi ammessi a reintegrazione);
  Ritenuto che  il criterio  di connessione adottato  dal CIP  per la
definizione  dei  provvedimenti  di  liquidazione  non  sia  congruo,
dovendo la  connessione essere riferita esclusivamente  alle centrali
nucleari  in esercizio  per  le  quali e'  stata  decisa la  chiusura
definitiva  (Caorso,  Foce Verde  e  Trino  Vercellese), ovvero  alle
centrali nucleari  i cui lavori  di costruzione sono stati  sospesi o
interrotti (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2);
  Ritenuto che di conseguenza non risultino connessi:
  gli  oneri  afferenti  gli  "Studi  localizzazione  Lombardia",  il
"Rapporto sicurezza Lombardia", gli  "Studi localizzazione Puglia" di
cui  al  provvedimento  CIP  (Giunta)   21  marzo  1991,  n.  6/1991,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  84 del 10
aprile 1991,  ratificato con provvedimento  CIP 18 dicembre  1991, n.
30/1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale  - n.
298 del 20 dicembre 1991;
  gli oneri afferenti  "i costi di certificazione imprese"  di cui al
provvedimento CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale -  serie generale  - n.  99 del  29 aprile  1992, sostenuti
dall'Enel  al  fine di  fornire  al  Comitato la  rendicontazione  di
supporto agli  accertamenti degli  oneri da riconoscere  alle imprese
appaltatrici,   non   essendo   tale  modalita'   contemplata   dalle
disposizioni del soprarichiamato provvedimento del CIP 24 maggio 1989
e  in considerazione  del fatto  che l'Enel,  nella sua  posizione di
soggetto appaltante,  si trovava nella  condizione di acquisire  e di
organizzare le informazioni necessarie;
  le spese  relative al  funzionamento del Comitato,  non costituendo
oneri sopportati dai soggetti cui e' stato riconosciuto il diritto al
rimborso e non potendo, di  conseguenza, essere imputate al Conto per
il rimborso all'Enel di oneri straordinari;
  Ritenuto che il criterio di quantificazione adottato dal CIP per la
determinazione degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi
di arricchimento  per la centrale  nucleare di Trino Vercellese  2 di
cui al  provvedimento del CIP  28 marzo 1990, n.  10/1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  - n. 81 del 6 aprile 1990,
non sia congruo limitatamente  all'estensione del riconoscimento alle
quantita' di servizi di arricchimento eccedenti quelle necessarie per
il funzionamento  e l'esercizio  della centrale stessa,  in relazione
alle date di  entrata in esercizio per la prima  e la seconda unita',
previste rispettivamente negli anni 1997 e 1998;
  Ritenuto che il criterio di  connessione adottato dal CIP in ordine
al riconoscimento degli interessi per  ritardato pagamento, di cui in
particolare  al  provvedimento  CIP  26  febbraio  1992,  n.  3/1992,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 51  del 2
marzo 1992, sia congruo, atteso che  la normativa in materia di oneri
nucleari  ha riconosciuto  il diritto  alla reintegrazione,  con cio'
determinando un debito di valore;
  Ritenuto  che,   comportando  tale  diritto  il   ripristino  della
situazione  patrimoniale  quale  sarebbe   stata  se  la  conseguenza
pregiudizievole non si fosse verificata, l'eventuale periodo di tempo
intercorrente  fra il  momento  del riconoscimento  del diritto  alla
reintegrazione e quello della sua effettiva soddisfazione giustifichi
la corresponsione di interessi;
  Ritenuto che,  per quanto  concerne il criterio  di quantificazione
degli interessi per ritardato  pagamento, debbano ritenersi congrui i
tassi  applicati, atteso  che questi  corrispondono in  modo adeguato
alla  diminuzione  patrimoniale  arrecata agli  aventi  diritto  alla
reintegrazione per  il ritardo  nei pagamenti, tenuto  conto altresi'
che  il  costo  complessivo  sostenuto  dagli  utenti  sarebbe  stato
maggiore nell'ipotesi di applicazione del tasso legale;
  Ritenuto,  tuttavia,  che  ai   fini  della  quantificazione  degli
interessi per  ritardato pagamento, il  criterio fissato dal  CIP nel
soprarichiamato provvedimento  n. 3/1992  non sia congruo,  in quanto
non  sufficientemente  certo  nella definizione  delle  modalita'  di
imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno;
  Ritenuto  che,  ai   fini  del  rimborso  degli   oneri  ammessi  a
reintegrazione,  sia  opportuno  che  la  CCSE  istituisca  conti  di
gestione distinti  in relazione alla  diversa natura dei  soggetti da
rimborsare e dell'origine dell'onere;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nella presente deliberazione l'espressione:
  a) "oneri nucleari" designa gli  oneri connessi alla sospensione ed
alla  interruzione  dei  lavori  per  la  realizzazione  di  centrali
nucleari, nonche' alla loro chiusura definitiva;
  b) "CIP" designa il Comitato interministeriale dei prezzi;
  c) "provvedimenti di liquidazione"  designa i provvedimenti: CIP 28
marzo 1990, n.  11/1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 81  del 6 aprile 1990, CIP 30  gennaio 1991, n. 2/1991,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 31  del 6
febbraio  1991, CIP  (Giunta) 21  marzo 1991,  n. 6/1991,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1991,
ratificato con  CIP 18  dicembre 1991,  n. 30/1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 298 del 20  dicembre 1991,
CIP 18 dicembre 1991, n. 32/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 26 febbraio 1992,
n. 3/1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.
51 del 2 marzo 1992, CIP  22 aprile 1992, n. 4/1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 99 del  29 aprile 1992, CIP
30 dicembre  1992, n. 21/1992  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -
serie generale - n.  2 del 4 gennaio 1993, e  il decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  21 ottobre  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale -serie generale - n.  253 del 28
ottobre 1994,  successivamente rettificato  con decreto  del Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato 25  novembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  286 del 7
dicembre 1994;
  d) "Comitato": designa  il Comitato per la  valutazione degli oneri
connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare di cui
al provvedimento  del CIP 24  maggio 1989, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 25 maggio 1989.