L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 giugno 1998; Premesso che: l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995) stabilisce che "sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') "verifica la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo" e al comma 7, primo periodo, prevede che "I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validita' e efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorita' competente"; Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE) 27 novembre 1987 con cui e' stata disposta la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), le deliberazioni del CIPE 23 dicembre 1987 con cui e' stata disposta la chiusura definitiva della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale nucleare di Trino Vercellese 2 (Vercelli), e la deliberazione del CIPE 26 luglio 1990, con cui e' stata disposta la chiusura definitiva delle centrali nucleari di Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli); Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, con cui e' stata disposta la definitiva interruzione dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro e la sua riconversione in centrale policombustibile; Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1989, con cui si dispone che il rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al paragrafo d), punto 1, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 27 gennaio 1988, n. 3/1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988 e amministrato tramite un apposito conto di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE); Visto il provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988, con il quale, in attuazione della deliberazione del CIPE richiamata al punto precedente, viene prorogata la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo, e viene dato mandato alla CCSE di istituire un apposito conto di gestione denominato "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari", prevedendo che i rimborsi siano effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri accertati dal "Comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE 23 dicembre 1987 e del punto 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988; Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1988 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 gennaio 1989, registrati dalla Corte dei conti, in base ai quali e' stato fissato, e posto a carico della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compenso dovuto ai componenti del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato); Visto il provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 25 maggio 1989, con cui si dispone tra l'altro che il Comitato e' confermato nella composizione prevista dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 febbraio 1988 e 27 giugno 1988, che lo stesso procede agli accertamenti di propria competenza sulla base di specifica e documentata rendicontazione prodotta dall'Enel, che esso "esercita le sue funzioni nell'ambito delle attivita' della Cassa conguaglio per il settore elettrico" e che "le spese per il suo funzionamento fanno carico al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, ivi comprese quelle per i compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, secondo le tariffe di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 (capo II - punto G - tabella F - classe impianti elettrici) adeguate con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, ridotte ad un decimo, ed in conformita' di quanto disposto dall'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537"; Visti i provvedimenti di liquidazione del CIP e i decreti del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato in cui individuando le singole voci che costituiscono oggetto del diritto al rimborso riconosciuto all'Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari e si provvede alla quantificazione degli importi sulla base dei criteri risultanti dalle relazioni del Comitato; Visto l'art. 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in base al quale il CIP deve disporre "la reintegrazione, all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali" secondo le modalita' della deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988 e del provvedimento del CIP 24 maggio 1989; Visti la delibera dell'Autorita' 16 maggio 1997, n. 44/1997, con cui e' stato approvato il Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative, e in particolare l'art. 9, comma 2, di tale Regolamento; Visti la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/1997, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita', e in particolare l'art. 5 di tale delibera; Vista la delibera dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 42/1998, con cui e' stato avviato il procedimento per la formazione del provvedimento di cui al combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 481/1995; Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorita' per il quale e' stato avviato il procedimento di cui sopra, nonche' i documenti consegnati da tali soggetti e la relazione tecnica predisposta dagli uffici dell'Autorita'; Considerato che: il combinato disposto del comma 2, ultimo periodo e del comma 7, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 481/1995, sancisce la piena validita' ed efficacia dei provvedimenti di liquidazione adottati dal CIP e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo modifica o abrogazione disposta dall'Autorita' in conseguenza dell'eventuale valutazione di non congruita' dei criteri adottati ai fini della determinazione dei rimborsi dovuti; oggetto della suddetta verifica sono i criteri adottati dal CIP per la determinazione dei rimborsi e che tali criteri possono essere cosi individuati: criterio di connessione (in base al quale e' stata affermata la pertinenza e l'afferenza del singolo onere ai fini del rimborso), criteri di quantificazione (in base ai quali, in relazione ai singoli oneri riconosciuti come connessi, e' stata definita la delimitazione del diritto al rimborso e si e' proceduto a verificare e stimare gli importi ammessi a reintegrazione); Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP per la definizione dei provvedimenti di liquidazione non sia congruo, dovendo la connessione essere riferita esclusivamente alle centrali nucleari in esercizio per le quali e' stata decisa la chiusura definitiva (Caorso, Foce Verde e Trino Vercellese), ovvero alle centrali nucleari i cui lavori di costruzione sono stati sospesi o interrotti (Montalto di Castro e Trino Vercellese 2); Ritenuto che di conseguenza non risultino connessi: gli oneri afferenti gli "Studi localizzazione Lombardia", il "Rapporto sicurezza Lombardia", gli "Studi localizzazione Puglia" di cui al provvedimento CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con provvedimento CIP 18 dicembre 1991, n. 30/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991; gli oneri afferenti "i costi di certificazione imprese" di cui al provvedimento CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992, sostenuti dall'Enel al fine di fornire al Comitato la rendicontazione di supporto agli accertamenti degli oneri da riconoscere alle imprese appaltatrici, non essendo tale modalita' contemplata dalle disposizioni del soprarichiamato provvedimento del CIP 24 maggio 1989 e in considerazione del fatto che l'Enel, nella sua posizione di soggetto appaltante, si trovava nella condizione di acquisire e di organizzare le informazioni necessarie; le spese relative al funzionamento del Comitato, non costituendo oneri sopportati dai soggetti cui e' stato riconosciuto il diritto al rimborso e non potendo, di conseguenza, essere imputate al Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari; Ritenuto che il criterio di quantificazione adottato dal CIP per la determinazione degli oneri relativi all'approvvigionamento di servizi di arricchimento per la centrale nucleare di Trino Vercellese 2 di cui al provvedimento del CIP 28 marzo 1990, n. 10/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, non sia congruo limitatamente all'estensione del riconoscimento alle quantita' di servizi di arricchimento eccedenti quelle necessarie per il funzionamento e l'esercizio della centrale stessa, in relazione alle date di entrata in esercizio per la prima e la seconda unita', previste rispettivamente negli anni 1997 e 1998; Ritenuto che il criterio di connessione adottato dal CIP in ordine al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento, di cui in particolare al provvedimento CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, sia congruo, atteso che la normativa in materia di oneri nucleari ha riconosciuto il diritto alla reintegrazione, con cio' determinando un debito di valore; Ritenuto che, comportando tale diritto il ripristino della situazione patrimoniale quale sarebbe stata se la conseguenza pregiudizievole non si fosse verificata, l'eventuale periodo di tempo intercorrente fra il momento del riconoscimento del diritto alla reintegrazione e quello della sua effettiva soddisfazione giustifichi la corresponsione di interessi; Ritenuto che, per quanto concerne il criterio di quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, debbano ritenersi congrui i tassi applicati, atteso che questi corrispondono in modo adeguato alla diminuzione patrimoniale arrecata agli aventi diritto alla reintegrazione per il ritardo nei pagamenti, tenuto conto altresi' che il costo complessivo sostenuto dagli utenti sarebbe stato maggiore nell'ipotesi di applicazione del tasso legale; Ritenuto, tuttavia, che ai fini della quantificazione degli interessi per ritardato pagamento, il criterio fissato dal CIP nel soprarichiamato provvedimento n. 3/1992 non sia congruo, in quanto non sufficientemente certo nella definizione delle modalita' di imputazione delle erogazioni effettuate in corso d'anno; Ritenuto che, ai fini del rimborso degli oneri ammessi a reintegrazione, sia opportuno che la CCSE istituisca conti di gestione distinti in relazione alla diversa natura dei soggetti da rimborsare e dell'origine dell'onere; Delibera: Art. 1. Definizioni Nella presente deliberazione l'espressione: a) "oneri nucleari" designa gli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonche' alla loro chiusura definitiva; b) "CIP" designa il Comitato interministeriale dei prezzi; c) "provvedimenti di liquidazione" designa i provvedimenti: CIP 28 marzo 1990, n. 11/1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1990, CIP 30 gennaio 1991, n. 2/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 1991, CIP (Giunta) 21 marzo 1991, n. 6/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1991, ratificato con CIP 18 dicembre 1991, n. 30/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 18 dicembre 1991, n. 32/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 20 dicembre 1991, CIP 26 febbraio 1992, n. 3/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992, CIP 22 aprile 1992, n. 4/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992, CIP 30 dicembre 1992, n. 21/1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 1993, e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 253 del 28 ottobre 1994, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1994; d) "Comitato": designa il Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare di cui al provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 25 maggio 1989.