Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio 1997, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
a seguito  degli eventi  calamitosi verificatisi nei  territori della
provincia di Asti nella seconda meta' del mese di giugno 1997;
  Ravvisata la  necessita' di porre  in essere ogni  utile intervento
urgente  e indifferibile  finalizzato al  superamento dello  stato di
emergenza,  con particolare  riguardo  alla  ripresa delle  attivita'
produttive danneggiate;
  Sentita la regione Piemonte;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La  regione Piemonte concede  alle imprese operanti  nei settori
industriali, artigianali, commerciali e di servizi, danneggiate dagli
eventi alluvionali  del mese di  giugno 1997, un contributo  in conto
capitale fino al 30 per cento delle spese sostenute dalle aziende.
  2. Per l'attuazione  degli interventi ed al fin  di individuare gli
strumenti  idonei ad  assicurare piena  trasparenza alle  funzioni di
erogazione, la giunta  regionale stabilisce le modalita'  e i termini
di  presentazione delle  richieste di  contributo, le  spese ritenute
ammissibili,  le  modalita'  e  l'ammontare  massimo  dell'intervento
concedibile,  nonche'  i termini  e  le  modalita' dei  controlli  di
propria  competenza  allo  scopo  di  verificare  il  rispetto  degli
obblighi previsti  dal provvedimento di concessione  e la veridicita'
delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
  3.   I  soggetti   interessati   hanno   diritto  agli   interventi
esclusivamente  nei  limiti   delle  disponibilita'  finanziarie.  La
regione  Piemonte  comunica  tempestivamente  l'avvenuto  esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste
non siano state soddisfatte, la documentazione inviata a loro spese.
  4. Ai  fini di cui sopra  ed in particolare per  la predisposizione
dei relativi provvedimenti, la regione Piemonte provvede a censire in
modo  dettagliato i  danni subiti  dalle imprese  la cui  valutazione
presuntiva e' di circa sei miliardi di lire.