IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 17 del capitolo II-2, emendamenti 81 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Visti gli articoli 15 e 55 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza datata 17 luglio 1993, della ditta Draeger italiana S.r.l., con sede a Corsico (Milano), via Quintino Sella, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di "Tipo approvato" per l'apparecchio per la respirazione ad aria a circuito aperto senza rigeneratore dell'aria espirata del tipo a sovrapressione denominato "PA92"; Sentito il parere del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile - Servizio tecnico centrale - Ispettorato attivita' e normative speciali di prevenzione incendi, con nota n. NS 6661/4154 Sott. 325 in data 30 marzo 1998; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 16 marzo 1995 trasmessa con il foglio n. MAC/017455/GPE in data 22 aprile 1998; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "Tipo approvato" l'apparecchio per la respirazione monobombola ad aria denominato "PA92", fabbricato dalla ditta Drager italiana S.r.l., con sede in Corsico (Milano), via Quintino Sella, 14. Il predetto apparecchio per la respirazione dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, inedelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale dell'apparecchio per la respirazione "PA92"; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto d'approvazione.