IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la  regola  17  del  capitolo  II-2,  emendamenti  81  della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Visti gli articoli  15 e 55 del Regolamento per  la sicurezza della
navigazione e  della vita  umana in mare,  approvato con  decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza datata 17 luglio 1993, della ditta Draeger italiana
S.r.l., con sede  a Corsico (Milano), via Quintino  Sella, 14, intesa
ad ottenere  la dichiarazione  di "Tipo approvato"  per l'apparecchio
per  la respirazione  ad aria  a circuito  aperto senza  rigeneratore
dell'aria espirata del tipo a sovrapressione denominato "PA92";
  Sentito il  parere del Ministero dell'interno  - Direzione generale
della  protezione civile  - Servizio  tecnico centrale  - Ispettorato
attivita' e normative speciali di prevenzione incendi, con nota n. NS
6661/4154 Sott. 325 in data 30 marzo 1998;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
in data  16 marzo 1995 trasmessa  con il foglio n.  MAC/017455/GPE in
data 22 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo approvato" l'apparecchio per la respirazione
monobombola ad aria denominato  "PA92", fabbricato dalla ditta Drager
italiana S.r.l.,  con sede in  Corsico (Milano), via  Quintino Sella,
14.
  Il predetto apparecchio per la respirazione dovra' essere costruito
in  conformita' al  prototipo  sottoposto  agli accertamenti  tecnici
citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
inedelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione  commerciale  dell'apparecchio  per  la  respirazione
"PA92";
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto d'approvazione.