IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini   responsabile   del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  dei vini  "Grave del  Friuli" ed  e' stato  approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1
ottobre  1985  con   i  quali  sono  state   apportate  modifiche  al
disciplinare di  produzione dei  vini della denominazione  di origine
controllata "Grave del Friuli";
  Visto  il  decreto ministeriale  3  agosto  1993  con il  quale  la
denominazione  di origine  controllata  "Grave del  Friuli" e'  stata
modificata in "Friuli" Grave;
  Visto il proprio  decreto 16 febbraio 1998 con il  quale sono state
apportate modifiche  al disciplinare  di produzione  dei vini  di che
trattasi ed in particolare l'art. 2  con il quale e' stato fissato in
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso,
il  termine per  effettuare le  denunce  dei terreni  vitati ai  fini
dell'iscrizione nell'albo  dei vigneti  per i soggetti  che intendono
porre  in  commercio  a  partire   dalla  vendemmia  1998  i  vini  a
denominazione di origine controllata "Friuli" Grave;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che
prevede che  fino all'entrata in vigore  delle disposizioni contenute
nei  regolamenti  e nei  decreti  ministeriali  previsti dalla  legge
stessa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti del Presidente  della Repubblica 12 luglio 1963, n.  930 e 24
maggio 1967, n. 506;
  Considerato  che non  essendo ancora  intervenuta l'emanazione  del
regolamento di cui all'art. 15,  terzo comma, della legge 10 febbraio
1992, n. 164, si osservano, per quanto concerne l'iscrizione all'albo
dei vigneti, le  norme di cui all'art. 10 del  decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963,  n. 930, come modificato dall'art. 2
della legge 11 maggio 1966, n.  302, e come integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506;
  Visto inoltre l'art. 1 del  decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo  1973 che fissa  il termine  per effettuare la  denuncia dei
terreni vitati;
  Considerato  che  il  termine   fissato  dall'art.  2  del  decreto
dirigenziale  16  febbraio 1998  citato  in  premessa risulta  essere
limitativo rispetto a quello  stabilito nei sopracitati provvedimenti
legislativi;
  Ritenuto  pertanto opportuno  non porre  ai conduttori  limiti piu'
restrittivi rispetto a quelli  consentiti dalla normativa attualmente
vigente  e  conseguentemente  rimuovere dette  limitazioni  contenute
nell'art. 2 del piu' volte citato decreto dirigenziale;
  Considerato  che   l'art.  4  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento di denominazioni di  origine dei vini e l'approvazione
dei  disciplinari  di  produzione  prevede che  le  denominazioni  di
origine dei  vini vengano riconosciute  o modificate con  decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  L'art.  2  del  decreto   dirigenziale  16  febbraio  1998  recante
modifiche al disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata   "Friuli"  Grave,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1998, e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1998
                                               Il dirigente: La Torre