Visto il parere relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Caluso", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998; Viste l'istanza n. 447/90.738 del 26 marzo 1998 pervenuta dall'Associazione "Vignaioli Piemontesi" e l'istanza n. 31/98 dell'8 aprile 1998 pervenuta dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. di Caluso, Carema e Canavese, tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni negli articoli 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra; Visto il supplemento di istruttoria svolto dal comitato nelle riunioni dell'11 e 12 maggio 1998, relativamente alla predetta istanza; Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata "Caluso" accoglie le istanze del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese e conseguentemente a parziale modifica degli articoli 3, 5 e 6, propone gli stessi nella stesura di seguito riportata: Art. 3. Comma III. Provincia di Vercelli: Moncrivello; provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Art. 5. Comma VII. Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Caluso" passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. Art. 6. Comma II. Il vino a D.O.C. "Erbaluce di Caluso" spumante o "Caluso" spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: leggera, evanescente; perlage: fine e persistente; colore: paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; zuccheri residui: massimo 12 g/l; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l. art. 6. Comma III. Il vino a D.O.C "Erbaluce di Caluso" passito o "Caluso" passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal giallo oro all'ambrato scuro; odore: profumo delicato, caratteristico; sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%; zuccheri residui naturali minimo: 70 g/l; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 26 g/l.