Visto  il  parere  relativo   alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Caluso",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998;
  Viste  l'istanza   n.  447/90.738  del  26   marzo  1998  pervenuta
dall'Associazione "Vignaioli Piemontesi" e  l'istanza n. 31/98 dell'8
aprile 1998  pervenuta dal Consorzio  per la tutela  e valorizzazione
dei  vini D.O.C.  di  Caluso,  Carema e  Canavese,  tesa ad  ottenere
integrazioni e precisazioni negli articoli 3, 5 e 6 della proposta di
disciplinare allegato al parere di cui sopra;
  Visto  il  supplemento di  istruttoria  svolto  dal comitato  nelle
riunioni  dell'11  e  12  maggio 1998,  relativamente  alla  predetta
istanza;
  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  a  parziale  modifica   e  integrazione  del  disciplinare  di
produzione relativo  ai vini  a denominazione di  origine controllata
"Caluso"  accoglie  le istanze  del  Consorzio  per  la tutela  e  la
valorizzazione  dei   vini  D.O.C.   Caluso,  Carema  e   Canavese  e
conseguentemente a parziale modifica degli articoli 3, 5 e 6, propone
gli stessi nella stesura di seguito riportata:
                               Art. 3.
Comma III.
  Provincia di  Vercelli: Moncrivello; provincia di  Biella: Roppolo,
Viverone, Zimone.
                               Art. 5.
Comma VII.
  Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata
"Caluso"  passito devono  essere  osservate  le seguenti  condizioni:
l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad
un appassimento che deve essere  protratto fino ad avere un contenuto
zuccherino non inferiore al 29%.
                               Art. 6.
Comma II.
  Il vino a D.O.C. "Erbaluce  di Caluso" spumante o "Caluso" spumante
all'atto  dell'immissione al  consumo deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    spuma: leggera, evanescente;
    perlage: fine e persistente;
    colore: paglierino scarico;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;
  titolo  alcolometrico  volumico   totale  minimo:  11,5%;  zuccheri
residui: massimo 12 g/l;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17 g/l.
                               art. 6.
Comma III.
  Il vino  a D.O.C  "Erbaluce di Caluso"  passito o  "Caluso" passito
all'atto  dell'immissione al  consumo deve  rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
    colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
    odore: profumo delicato, caratteristico;
    sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%;
    zuccheri residui naturali minimo: 70 g/l;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 26 g/l.