IL DIRETTORE GENERALE del commercio, delle assicurazioni e dei servizi Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonche' il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 del nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, commi 3, 4 e 7; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilita' civile autoveicoli, con sede in Milano, e' stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990, ed e' stato altresi' autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione "frontiera", di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973; Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunita' europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita' (72/166/CEE); Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale, a norma delIart. 6 della citata legge n. 990 cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, e' stato approvato lo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) e la successiva modificazione con decreto ministeriale 10 febbraio 1998; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28 giugno 1973, 11 dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio 1986 e 16 giugno 1988 con i quali l'UCI e' stato abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea nonche' nel territorio di altri Stati terzi rispetto alla Comunita' economica europea; Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 1991 recante: "Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da determinati Stati esteri"; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1993 recante: "Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dall'Islanda; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1994 regolante l'attivita' dell'Ufficio centrale italiano (UCI), di seguito alle decisioni adottate dai Bureaux firmatari della Convenzione multilaterale di garanzia nella riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993; Visto l'addendum n. 4 alla Convenzione multilaterale di garanzia sottoscritto tra i Bureaux nazionali il 12 settembre 1996, comprensivo della deroga posta dal Bureaux della Slovenia alla convenzione stessa; Vista l'istanza dell'Ufficio centrale italiano (UCI) in data 1 ottobre 1997 con la quale e' stata richiesta l'emanazione di un provvedimento atto a consentire alle autorita' italiane competenti ed allo stesso UCI di operare in conformita' di quanto stabilito con il citato addendum n. 4, ai sensi del predetto art. 6 della citata legge n. 990; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27 ottobre 1997, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dalla Slovenia.