IL DIRETTORE GENERALE
          del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato con  decreto  del Presidente  della Repubblica  13
febbraio 1959,  n. 449,  nonche' il  regolamento approvato  con regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.   63,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore e  dei  natanti,  e  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di  esecuzione della predetta legge, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973,
e successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto l'art.  6 della citata  legge n.  990 del nuovo  testo recato
dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, commi 3, 4 e 7;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  maggio  1971,  con  il  quale
l'Ufficio  centrale   italiano  (UCI),  costituito  fra   le  imprese
esercenti  in  Italia  l'assicurazione della  responsabilita'  civile
autoveicoli, con sede  in Milano, e' stato  riconosciuto agli effetti
dell'art.  6  della predetta  legge  n.  990,  ed e'  stato  altresi'
autorizzato  ad organizzare,  per conto  delle imprese  assicuratrici
aderenti,  ai   posti  di  confine   un  apposito  servizio   per  la
stipulazione  della   speciale  assicurazione  "frontiera",   di  cui
all'art. 7  del predetto decreto  del Presidente della  Repubblica n.
973;
  Vista  la direttiva  del 24  dicembre 1972,  n. 166,  del Consiglio
delle   Comunita'  europee   concernente   il  ravvicinamento   delle
legislazioni  degli Stati  membri in  materia di  assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
di   controllo  dell'obbligo   di  assicurare   tale  responsabilita'
(72/166/CEE);
  Visto il  decreto ministeriale  30 settembre 1991  con il  quale, a
norma  delIart. 6  della citata  legge n.  990 cosi'  come modificato
dall'art. 1 della legge 7 agosto  1990, n. 242, e' stato approvato lo
statuto  dell'Ufficio   centrale  italiano  (UCI)  e   la  successiva
modificazione con decreto ministeriale 10 febbraio 1998;
  Visti i  decreti ministeriali 12  ottobre 1972, 28 giugno  1973, 11
dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio  1986 e 16 giugno 1988 con i
quali l'UCI e' stato abilitato a provvedere al risarcimento dei danni
cagionati nel territorio della  Repubblica italiana, della Citta' del
Vaticano  e della  Repubblica di  San Marino  da veicoli  stazionanti
abitualmente  nel  territorio  degli  Stati  membri  della  Comunita'
economica  europea  nonche'  nel  territorio  di  altri  Stati  terzi
rispetto alla Comunita' economica europea;
  Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 1991 recante: "Assolvimento
dell'obbligo  di assicurazione  della  responsabilita'  civile per  i
danni  causati dalla  circolazione  nel  territorio della  Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano  e della Repubblica di San Marino
per  i veicoli  muniti  di targa  di  immatricolazione rilasciata  da
determinati Stati esteri";
  Visto il decreto ministeriale  6 agosto 1993 recante: "Assolvimento
dell'obbligo  di assicurazione  della  responsabilita'  civile per  i
danni  causati dalla  circolazione  nel  territorio della  Repubblica
italiana, della Citta' del Vaticano  e della Repubblica di San Marino
per  i  veicoli  muniti   di  targa  di  immatricolazione  rilasciata
dall'Islanda;
  Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1994 regolante l'attivita'
dell'Ufficio  centrale  italiano  (UCI), di  seguito  alle  decisioni
adottate  dai Bureaux  firmatari della  Convenzione multilaterale  di
garanzia nella riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993;
  Visto l'addendum  n. 4  alla Convenzione multilaterale  di garanzia
sottoscritto  tra   i  Bureaux   nazionali  il  12   settembre  1996,
comprensivo  della  deroga  posta  dal Bureaux  della  Slovenia  alla
convenzione stessa;
  Vista  l'istanza dell'Ufficio  centrale  italiano (UCI)  in data  1
ottobre  1997 con  la quale  e'  stata richiesta  l'emanazione di  un
provvedimento atto a consentire alle autorita' italiane competenti ed
allo stesso UCI di operare in  conformita' di quanto stabilito con il
citato addendum n. 4, ai sensi del predetto art. 6 della citata legge
n. 990;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27
ottobre  1997, relativa  all'applicazione della  direttiva 72/166/CEE
del Consiglio concernente il  ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante  dalla   circolazione  di   autoveicoli  e   di  controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, a
norma  dell'art.  2  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421,  e  le
successive disposizioni modificative e integrative;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante norme  sulla riorganizzazione  degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione nel  territorio della Repubblica italiana,
della  Citta'  del Vaticano  e  della  Repubblica  di San  Marino  si
considera assolto per  i veicoli muniti di  targa di immatricolazione
rilasciata dalla Slovenia.