IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Einhaus David Christian, nato il 22 gennaio 1971 a Freiburg (RFG), cittadino tedesco diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 15 maggio 1997 dal Ministero di giustizia di BadenWurttenberg - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo e il secondo esame di Stato presso il Land di Baden-Wurttemberg nel 1995; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 marzo 1998; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: 1. Al sig. Einhaus David Christian, nato il 22 gennaio 1971 a Freiburg (RFG), cittadino tedesco, sono riconosciuti il titolo professionale di "rechtsanwalt" e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato. 2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994. 4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Roma, 9 giugno 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi