IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  legge 6 marzo  1987, n.  89, che attribuisce  al Ministro
della  sanita'   il  potere   di  fissare   i  criteri   tecnici  per
l'accertamento  dei  requisiti  psicofisici minimi  per  ottenere  la
licenza di porto d'armi;
  Visto il  proprio decreto in data  14 settembre 1994, con  il quale
sono stati  determinati detti  requisiti in maniera  differenziata in
relazione ai diversi  tipi di armi, ai diversi  impieghi delle stesse
ed al loro diverso grado di pericolosita';
  Considerato che a  seguito dell'emanazione di tale  decreto si sono
manifestate     alcune    difficolta'     interpretative,    vertenti
particolarmente  sulle  disposizioni concernenti  l'accertamento  dei
requisiti visivi;
  Ritenuta la  necessita' di apportare al  testo opportune modifiche,
sia sotto  il profilo  tecnicoscientifico che medicolegale  e tecnico
-procedurale;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Acquisito il  parere favorevole  della Conferenza permanente  per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta
dell'11 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  requisiti  psicofisici minimi  per  il  rilascio ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione al  porto di fucile  per uso di  caccia, prevista
dalla  legge  11 febbraio  1992,  n.  157,  ed  al porto  d'armi  per
l'esercizio dello  sport del  tiro al volo,  prevista dalla  legge 18
giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
  1)  Requisiti visivi:  acutezza  visiva non  inferiore  a 8/10  per
l'occhio  che  vede  meglio,   raggiungibile  con  lenti  sferiche  o
cilindriche  positive  o  negative  di  qualsiasi  valore  diottrico;
l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti
a contatto, anche associate ad occhiali.
  Per  i  monocoli (organici  e  funzionali)  l'acutezza visiva  deve
essere di  almeno 8/10, raggiungibile  anche con correzione  di lenti
normali o corneali, o con l'uso di entrambe.
  Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali,
accertabile con il test delle matassine colorate.
  2)  Requisiti   uditivi:  soglia  uditiva  non   superiore  a  30dB
nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della
soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di
500,  1000, 2000  Hz) o,  in  alternativa, percezione  della voce  di
conversazione  con  fonemi combinati  a  non  meno  di sei  metri  di
distanza complessivamente.
  Tale  requisito  puo'  essere  raggiunto anche  con  l'utilizzo  di
protesi acustiche adeguate.
  In  caso di  valori di  soglia superiori  a quelli  sopra indicati,
l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
  3)  Adeguata  capacita' funzionale  degli  arti  superiori e  della
colonna vertebrale, raggiungibile, in  caso di minorazioni, anche con
l'adozione  di  idonei mezzi  protesici  od  ortesici che  consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
  4) Assenza di alterazioni  neurologiche che possano interferire con
lo  stato di  vigilanza o  che abbiano  ripercussioni invalidanti  di
carattere motorio, statico e/o dinamico.
  5) Assenza di disturbi  mentali, di personalita' o comportamentali.
In  particolare,   non  deve  riscontrarsi  dipendenza   da  sostanze
stupefacenti, psicotrope  e da alcool. Costituisce  altresi' causa di
non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.