IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare l'art. 6; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria che richiede l'espletamento di un tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico; Viste le direttive della Comunita' europea n. 686 e 687 del 28 luglio 1978 che prevedono curricula e standard minimi formativi per la professione di dentista e che la relativa formazione consegua ad una adeguata esperienza clinica, acquisita sotto opportuni controlli; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera a), e 4, nonche' l'art. 5, comma 4; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5; Tenuto conto delle indicazioni sul fabbisogno di medici odontoiatri nell'ambito del territorio nazionale rese dal Ministero della sanita'; Ritenuto, di dover disporre, sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia, una riduzione del numero dei posti per all'anno accademico 1998/1999 da operarsi secondo i seguenti criteri: a) in ragione del 10 per cento rispetto all'anno accademico 1997/1998 per le sedi che nel suddetto anno hanno attivato i corsi; b) attribuzione dei posti, corrispondente anche ai criteri adottati nel 1997/1998, alle sedi che nel medesimo anno accademico non hanno attivato i corsi; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' fissato in 567 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5 della legge n. 40/1998 e 17 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero sulla base del contigente fissato dalle singole sedi universitarie ed e' ripartito tra le universita' secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare un diverso numero di posti disponibili, previa compensazione tra le singole sedi, tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.