IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la direttiva comunitaria n. 78/1027 in tema di standard formativi di accesso alla professione, secondo la quale il numero massimo degli studenti iscrivibili, sulla base delle strutture e dell'organico del personale docente e non docente e' di 150 unita'; Considerate le visite ispettive effettuate in varie sedi universitarie dalla commissione europea di valutazione al fine di verificare l'adeguatezza della didattica, degli organici e delle strutture secondo quanto richiesto dalla succitata direttiva comunitaria n. 1027/1978; Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare l'art. 4, commi 2, lettera a), e 4, nonche' l'art. 5, comma 4; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare l'art. 37, comma 5; Sentita la conferenza dei presidi della facolta' di medicina veterinaria; Viste le potenzialita' formative segnalate dalle singole universita' a seguito della richiesta MURST del 16 marzo 1998; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria e' fissato in 1438 per gli studenti comunitari e extracomunitari residenti in Italia di cui all'art. 37, comma 5 della legge n. 40/1998 e 70 per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.