IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare, l'art. 6;
  Vista la direttiva  CEE n. 384 del 10 giugno  1985 sulla formazione
per  lo svolgimento  delle attivita'  esercitate abitualmente  con il
titolo professionale di architetto e della successiva raccomandazione
del comitato consultivo CEE del 13-14 marzo 1990;
  Vista la legge 19 novembre 1990,  n. 341, e, in particolare, l'art.
9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto il  regolamento n. 245  del 21 luglio 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 29 luglio  1997, recante norme in  materia di
accessi  all'istruzione universitaria  e, in  particolare, l'art.  4,
commi 2, lettera b), e 4, nonche' l'art. 5, comma 4;
  Vista la legge  6 marzo 1998, n. 40, e,  in particolare, l'art. 37,
comma 5;
  Sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di architettura;
  Ritenuto di  dover determinare  per l'anno accademico  1998/1999 il
numero dei posti disponibili a  livello nazionale per l'ammissione ai
corsi di laurea e di  diploma afferenti alle facolta' di architettura
con  riferimento  alla  normativa comunitaria  e  alle  potenzialita'
formative segnalate dalle singole sedi;
  Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalita' di accesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 1998/1999, il  numero dei posti disponibili a
livello nazionale  per le  immatricolazioni ai corsi  di laurea  e ai
corsi di  diploma afferenti  alle facolta'  di architettura  e' cosi'
determinato:
  n. 6695 per il corso di laurea in architettura;
  n. 500 per il corso di laurea in disegno industriale;
  n.  450  per il  corso  di  laurea in  pianificazione  territoriale
urbanistica e ambientale;
  n. 220  per il corso di  laurea in storia e  conservazione dei beni
architettonici e ambientali;
  n. 1020 per i corsi di diploma.
  La ripartizione dei posti fra le singole universita' e' determinata
nella tabella allegata che  costituisce parte integrante del presente
decreto.