IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in particolare, l'art. 6; Vista la direttiva CEE n. 384 del 10 giugno 1985 sulla formazione per lo svolgimento delle attivita' esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e della successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE del 13-14 marzo 1990; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il regolamento n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e, in particolare, l'art. 4, commi 2, lettera b), e 4, nonche' l'art. 5, comma 4; Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, e, in particolare, l'art. 37, comma 5; Sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di architettura; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 1998/1999 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di diploma afferenti alle facolta' di architettura con riferimento alla normativa comunitaria e alle potenzialita' formative segnalate dalle singole sedi; Ritenuto opportuno innovare gradualmente le modalita' di accesso; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1998/1999, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di diploma afferenti alle facolta' di architettura e' cosi' determinato: n. 6695 per il corso di laurea in architettura; n. 500 per il corso di laurea in disegno industriale; n. 450 per il corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; n. 220 per il corso di laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; n. 1020 per i corsi di diploma. La ripartizione dei posti fra le singole universita' e' determinata nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.