IL DIRIGENTE
  capo della sezione amministrativa  del Comitato nazionale la tutela
e  la   valorizzazione  delle   denominazioni  di  origine   e  delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il  quale e' sato emanato il  regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei  vini "Verdicchio dei  Castelli di Jesi" ed  e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente  della Repubblica 2 ottobre 1978, 21
ottobre 1981 e 9 febbraio  1990, il decreto dirigenziale 12 settembre
1995,  con  i   quali  sono  state  apportate   alcune  modifiche  al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista in particolare la non conformita' tra il disposto dell'art. 2
del citato  decreto dirigenziale  12 settembre 1995  e l'art.  10 del
disciplinare di produzione ad esso annesso;
  Vista la disparita'  di trattamento che l'art. 2  sopra citato crea
fra  i   vecchi  e   nuovi  iscritti   all'Albo  dei   vigneti  della
denominazione di origine in questione;
  Ritenuto pertanto necessario provvedere  alla rettifica dell'art. 2
del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1995;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione  prevede   che  le
denominazioni   di  origine   controllata  vengano   riconosciute  ed
approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1995 e' abrogato.