Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni A seguito del parere favorevole espresso in data 2 aprile 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 396/1997 e dal decreto legislativo n. 80/1998, sul testo di proroga del CCNL - Quadro transitorio su distacchi, permessi e aspettative sindacali nonche' della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo CCNL - Quadro e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 2 giugno 1998 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali: CISL; CGIL; UIL; CONFSAL; CISAL; CONFEDIR; RDB CUB; CIDA; UGL (ammessa con riserva); COSMED (ammessa con riserva), per la sottoscrizione dell'allegata proroga del contratto collettivo nazionale quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali. ------------- CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO TRANSITORIO SUI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo quadro transitorio si applica in tutti i comparti e nelle autonome aree dalla dirigenza, compresa quella medicoveterinaria. Art. 2. Norma transitoria 1. In relazione alle complesse modificazioni intervenute sulla regolamentazione transitoria dei permessi, distacchi ed aspettative sindacali, per effetto del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e delle ulteriori modifiche di cui al decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1998 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ), riguardante tra l'altro gli accertamenti sull'effettiva rappresentativita', le parti si impegnano a pervenire ad apposito contratto collettivo quadro in tema di diritti sindacali e di prerogative sindacali da stipularsi entro il mese di maggio 1998. Sino alla predetta stipulazione avra' comunque efficacia la disciplina richiamata nel comma 2. 2. Nelle more, le parti stabiliscono di prorogare le disposizioni dei contratti collettivi quadro transitori nazionali stipulati il 26 e 27 maggio 1997 - che, rispettivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 2, e art. 11, comma 3, hanno recepito e mantenuto in vigore, per le parti non disapplicate, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1994, n. 770, ed i relativi decreti ministeriali 5 maggio 1995 - nonche' l'accordo quadro del 23 dicembre 1997.