Agenzia per la rappresentanza negoziale
                   delle pubbliche amministrazioni
  A seguito  del parere  favorevole espresso in  data 2  aprile 1998,
dall'organismo  di coordinamento  dei  comitati di  settore ai  sensi
dell'art. 51, comma 3, del  decreto legislativo n. 29/1993 modificato
ed  integrato  dal decreto  legislativo  n.  396/1997 e  dal  decreto
legislativo n.  80/1998, sul  testo del CCNL  - Quadro  relativo alla
composizione dei comparti di contrattazione collettiva, nonche' della
certificazione della  Corte dei  conti sull'assenza  di costi  per il
medesimo CCNL - Quadro, il giorno 2  giugno 1998 alle ore 15 ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia  per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche  amministrazioni  (A.R.A.N.)   ed  i  rappresentanti  delle
seguenti Confederazioni sindacali:
  CISL;  CGIL; UIL;  CONFSAL;  CISAL; CONFEDIR;  RDB  CUB; CIDA;  UGL
(ammessa con riserva),
  per la sottoscrizione  dell'allegato contratto collettivo nazionale
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione.
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           CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE  QUADRO  PER  LA
            DEFINIZIONE  DEI  COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
                               Art. 1.
                         Area di applicazione
  1.   Il  presente   contratto  si   applica  ai   dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art.  1, comma 2, del decreto
legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,  e successive  modificazioni ed
integrazioni.
  2.  I  rapporti  di  lavoro dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono  disciplinati dai contratti collettivi  previsti dagli
articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
novellati dal decreto legislativo 4  novembre 1997, n. 396, relativi,
rispettivamente, al:
  personale non dirigente;
  personale dirigente delle relative autonome aree di contrattazione.
                               Art. 2.
       Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
  1. I dipendenti delle amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
comma  1, sono  raggruppati nei  seguenti comparti  di contrattazione
collettiva:
  A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri;
  B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici;
  C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;
  D) Comparto del personale del servizio sanitario nazionale;
  E) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione;
  F) Comparto del personale della scuola;
  G) Comparto del personale dell'universita';
  H)  Comparto del  personale delle  aziende e  delle amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo.
                               Art. 3.
           Comparto del personale dipendente dai Ministeri
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera A), comprende:
  il personale dipendente dai Ministeri,  ivi incluso il personale di
cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni;
  il personale  in servizio  nella provincia di  Bolzano di  cui agli
articoli 7 e 8 del decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
                               Art. 4.
       Comparto del personale degli enti pubblici non economici
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera  B), comprende il personale - ivi  incluso quello di
cui all'art. 15 della legge 9  marzo 1989, n. 88, come modificato per
effetto dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 -
dipendente:
  dagli enti  di cui alla  legge 20 marzo  1975, n. 70,  e successive
modificazioni e integrazioni -  ivi compreso l'istituto nazionale per
il  commercio   con  l'estero   (ICE)  -   ad  eccezione   di  quelli
espressamente  indicati nell'art.  7,  nonche'  dagli ulteriori  enti
pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello
Stato;
  dall'Istituto   nazionale   di    previdenza   per   i   dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP)  e dall'istituto di previdenza
del settore marittimo (IPSEMA);
  dagli  ordini  e  collegi  professionali  e  relative  federazioni,
consigli e collegi nazionali.
                               Art. 5.
    Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:
  dalle regioni a statuto ordinario;
  dagli  enti  pubblici  non  economici dipendenti  dalle  regioni  a
statuto ordinario;
  dagli  istituti  autonomi  per   le  case  popolari,  dai  consorzi
regionali degli  istituti stessi e dalla  loro associazione nazionale
(ANIACAP);
  dai comuni;
  dalle province;
  dalle comunita' montane;
  dai  consorzi, associazioni  e comprensori  tra comuni,  province e
comunita' montane;
  dalle  ex istituzioni  pubbliche  di assistenza  e beneficenza  (ex
IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
  dalle universita' agrarie ed  associazioni agrarie dipendenti dagli
enti locali;
  dalle camere  di commercio, industria, artigianato  e agricoltura e
dalle  loro associazioni  regionali  cui esse  partecipano  ed i  cui
dipendenti siano  disciplinati dai  contratti collettivi  relativi al
rapporto di lavoro pubblico;
  dalle Autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n.
584.
                               Art. 6.
       Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera D), comprende il personale dipendente:
  dalle  aziende  sanitarie  ed ospedaliere  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  dagli  istituti  zooprofilattici  sperimentali di  cui  al  decreto
legislativo 30  giugno 1993,  n. 270,  e successive  modificazioni ed
integrazioni;
  dagli istituiti di  ricovero e cura a carattere  scientifico di cui
al  decreto  legislativo  30  giugno   1993,  n.  269,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  dall'Ordine mauriziano di Torino;
  dall'ospedale Galliera di Genova;
  dalle ex  istituzioni pubbliche di assistenza  e beneficenza (IPAB)
che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
  dalle  residenze  sanitarie   assistite  prevalentemente  pubbliche
(RSA).
  2.  Al   personale  delle  Agenzie  regionali   per  la  protezione
dell'ambiente  (ARPA),  si  applicano   i  contratti  collettivi  del
comparto  di   cui  al  presente  articolo.   Sino  all'inquadramento
definitivo nelle agenzie stesse, continuano ad applicarsi i contratti
collettivi dei comparti di provenienza.
                               Art. 7.
  Comparto   delle   istituzioni   e   degli  enti   di   ricerca   e
sperimentazione
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:
  dagli enti  scientifici di ricerca  e di sperimentazione di  cui al
punto 6  della tabella allegata  alla legge 20  marzo 1975, n.  70, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
  dall'Istituto  superiore  per la  prevenzione  e  la sicurezza  del
lavoro (ISPESL);
  dall'Istituto italiano di medicina sociale;
  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  dagli   Istituti   di   ricerca   e   sperimentazione   agraria   e
talassografici;
  dalle stazioni sperimentali per l'industria;
  dal  Centro  interforze  studi applicazioni  militari  (C.I.S.A.M.)
(decreto ministeriale 28 aprile 1994);
  dall'Istituto  per le  telecomunicazioni  e  della marina  militare
"Giancarlo Vallauri" (Mariteleradar);
  dall'Area di ricerca di Trieste;
  dall'INFM (Istituto  nazionale di  fisica della  materia, istituito
con decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506);
  dall'Istituto  papirologico  "G.  Vitelli"  di Firenze  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991;
  dall'Agenzia nazionale  per la protezione  dell'ambiente, istituita
con legge del 21 gennaio 1994, n. 61 (ANPA).
  2.  Al  personale dell'ANPA  dal  1  gennaio  1998 si  applicano  i
contratti collettivi del  comparto di cui al  presente articolo. Sino
all'inquadramento definitivo  si applicano i contratti  collettivi di
provenienza.
  3. L'Istituto  di studi  per la  programmazione economica  (ISPE) e
l'Istituto  nazionale per  lo  studio della  congiuntura (ISCO)  gia'
ricompresi tra  gli enti di  cui al primo  alinea, al momento  in cui
sara' operativa la fusione prevista dalla legge 3 aprile 1997, n. 94,
assumeranno la  denominazione di ISAE  (Istituto di studi  ed analisi
economica).
                               Art. 8.
                 Comparto del personale della scuola
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera F), comprende:
  il  personale   dello  Stato  delle  scuole   materne,  elementari,
secondarie ed artistiche, delle  istituzioni educative e delle scuole
speciali;
  il personale dei conservatori  di musica, delle accademie nazionali
di  arte drammatica  e  di danza,  delle accademie  di  belle arti  e
dell'Accademia nazionale di danza;
  il  personale  di  ogni  altro  tipo  di  scuola  statale,  esclusa
l'universita'.
                               Art. 9.
               Comparto del personale delle universita'
  1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art 2, comma
1, lettera G) - ivi incluso il personale di cui all'art. 25, comma 4,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  ad  eccezione  dei  professori  e
ricercatori - comprende il personale dipendente:
  dalle universita' e dalle istituzioni universitarie;
  dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
  dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
  dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al
loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
                              Art. 10.
                Comparto del personale per le aziende
   ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
  1.  Il comparto  di contrattazione  collettiva di  cui all'art.  2,
comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
  dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
  dall'Azienda  di  Stato per  gli  interventi  nel mercato  agricolo
(A.I.M.A);
  dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
  dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).
  2. Il contratto collettivo nazionale  del comparto e' articolato in
modo da prevedere un'apposita sezione per ciascuna azienda.
                              Art. 11.
                             Norme finali
  1. Fermi  rimanendo i  comparti di  contrattazione definiti  con il
presente   accordo,  con   successivo  contratto   -  da   stipularsi
immediatamente  dopo la  costituzione dei  Comitati di  settore -  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 14 novembre 1997,
n. 396 - si individueranno:
  a) le autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza;
  b)  la  collocazione -  nell'ambito  dei  comparti -  delle  figure
professionali per la relativa distinta disciplina;
  c)   la  collocazione   contrattuale  dei   segretari  comunali   e
provinciali nell'ambito del comparto regioniautonomie locali.
  2. Con il medesimo contratto del  comma 1 si procedera', inoltre, a
definire il  comparto di appartenenza  degli enti o delle  agenzie di
nuova istituzione, non ancora ricompresi nel presente contratto.
  3. Le  parti, anche  in relazione  ai processi  di riforma  in atto
nelle pubbliche  amministrazioni, in attuazione delle  deleghe di cui
alle leggi n. 59/1997 e n.  127/1997 oltre a quanto gia' previsto nel
comma  2,  potranno  procedere successivamente  alla  modifica  della
composizione  dei comparti  di  cui al  presente  accordo secondo  le
procedure   del  decreto   legislativo   n.   396/1997.  Nelle   sedi
contrattuali  di  comparto  potra' valutarsi  l'opportunita'  di  una
articolazione della  normativa contrattuale  per specifici  settori e
per differenze funzionali interne.
  4.  Le disposizioni  del presente  accordo sostituiscono,  ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 396/1997,
l'accordo del 19 luglio 1993, recepito nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri  30 dicembre 1993, n. 593,  ad eccezione degli
articoli 11,  comma 1 e 12,  comma 1, nonche' dell'art.  13, comma 3,
che  potranno essere  rivisti  nell'ambito  del successivo  contratto
collettivo di cui all'art. 1.
  5. Per il personale dei  settori misti, ove operano amministrazioni
pubbliche   e  soggetti   privati,   in   particolare  dei   comparti
regioniautonomie locali e sanita',  le parti ravvisano l'opportunita'
di  realizzare omogeneita'  di comportamenti  nelle scelte  politiche
contrattuali  nel rinnovo  dei contratti  collettivi di  lavoro fermi
restando  i rispettivi  ambiti di  rappresentanza. Nell'ambito  degli
indirizzi che  saranno deliberati dai  comitati di settore,  ai quali
competono tutte  le relative  determinazioni, l'ARAN  potra' assumere
iniziative di  sensibilizzazione nei confronti delle  parti datoriali
da essa non rappresentate, al  fine di favorire, ove possibile, anche
con la contestualita', soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in
relazione alla coincidenza dei  settori operativi o dalla contiguita'
degli stessi.
  6.   Ulteriori  modifiche   dell'assetto  dei   comparti  ed   aree
contrattuali -  ivi comprese  quelle previste  dai commi 1,  2 e  3 -
saranno realizzate con le procedure contrattuali previste dal decreto
legislativo  4  novembre  1997,  n.  396,  che  modifica  il  decreto
legislativo n. 29/1993.