IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
   Visto  il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
   Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,
in  base  al  quale  sono  riservate  al  Comitato olimpico nazionale
italiano - C.O.N.I. l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse  a
totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate
o svolte sotto il proprio controllo;
   Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento recante norme
per  l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e
a quota fissa riservate al C.O.N.I.,  emanato,  in  attuazione  della
citata norma, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, in base
al  quale i concessionari per l'esercizio delle citate scommesse sono
tenuti ad adottare strumenti  informatici  conformi  alle  specifiche
tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto l'art. 15, comma 2, del citato regolamento, in base al quale
i  dati contenuti nelle ricevute delle scommesse sono determinati con
decreto del Ministro delle finanze;
   Considerato  che  occorre  dare   attuazione   alle   disposizioni
contenute negli articoli 2 e 15 del citato regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive di cui
alle  premesse sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi
alle  specifiche  tecniche  previste  nell'allegato  1  al   presente
decreto.
   2.  Successive  modifiche  alle specifiche tecniche delle quali si
renda necessario informare tempestivamente  i  soggetti  interessati,
potranno   essere   anche  comunicate  dal  Ministero  delle  finanze
direttamente ai detti soggetti.
   3. L'Anagrafe tributaria, che gestisce il totalizzatore nazionale,
potra' verificare la  rispondenza  degli  strumenti  informatici  dei
concessionari alle specifiche tecniche di cui sopra.