IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in base al quale sono riservate al Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I. l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo; Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I., emanato, in attuazione della citata norma, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, in base al quale i concessionari per l'esercizio delle citate scommesse sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 15, comma 2, del citato regolamento, in base al quale i dati contenuti nelle ricevute delle scommesse sono determinati con decreto del Ministro delle finanze; Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 15 del citato regolamento; Decreta: Art. 1. 1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive di cui alle premesse sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Successive modifiche alle specifiche tecniche delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, potranno essere anche comunicate dal Ministero delle finanze direttamente ai detti soggetti. 3. L'Anagrafe tributaria, che gestisce il totalizzatore nazionale, potra' verificare la rispondenza degli strumenti informatici dei concessionari alle specifiche tecniche di cui sopra.