IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che sono riservate al Comitato olimpico nazionale italiano, C.O.N.I., l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo; Visto il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al C.O.N.I., emanato, in attuazione della citata legge, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il C.O.N.I puo' attribuire a persone fisiche, societa' ed altri enti le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive; Visto l'art. 2, comma 4, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, debbono essere approvate, su proposta del C.O.N.I. le convenzioni tipo che accedono alle concessioni anzidette; Vista la convenzione-tipo allegata al presente decreto proposta dal C.O.N.I. con nota n. 1612 dell'11 giugno 1998; Considerata l'esigenza di stabilire corrispettivi spettanti ai concessionari identici a quelli riconosciuti per le analoghe attivita' di accettazione e raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli di piu' frequente effettuazione; Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai principi fissati nel regolamento anzidetto; Decreta: Art. 1 E' approvata la convenzione-tipo allegata al presente decreto, che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 1998 p. Il Direttore generale: MANCINI