IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva  del  Comitato
olimpico nazionale italiano;
   Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente
la disciplina delle attivita' di gioco;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1951,
n.  581,  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 5
aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per  l'applicazione
e  l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco";
   Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,  con  cui,  a
norma  dell'art.  3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e' stato approvato  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate
al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il
proprio controllo;
   Visto  l'art.  3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
cosi' come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, a norma del  quale  "con  decreto  del  Ministro  delle
finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse  da  destinarsi al C.O.N.I. al netto dell'imposta  unica di
cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379,  con  aliquota  del  5  per
cento  e  delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle
scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale";
   Visto l'art. 12, comma 1, del regolamento  anzidetto  in  base  al
quale  sull'introito  lordo delle scommesse, con decreto del Ministro
delle finanze, sono stabilite le quote di prelievo da  destinarsi  al
C.O.N.I.;
   Ritenuto  che la modulazione dei prelievi effettuata tenendo conto
della propensione degli scommettitori ai diversi tipi  di  scommesse,
risponde  ad  un  criterio  volto  a  garantire  che  l'ammontare dei
prelievi stessi a favore del C.O.N.I. sia determinato in  proporzione
ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa;
   Ritenuto   che   le   quote  anzidette  garantiscono  al  C.O.N.I.
l'espletamento  dei  suoi  compiti  istituzionali,  con   particolare
riferimento  a  quelli menzionati nel citato art. 3, comma 231, della
legge n. 549 del 1995, e consentono il raggiungimento di  un  congruo
livello   di  gettito  erariale  derivante  dall'effettuazione  delle
scommesse,  scoraggiando  nel  contempo  il  ricorso  alle  scommesse
clandestine;
   Ravvisata  la  necessita'  di determinare le quote sulle scommesse
predette in modo tale da assicurare un sostanziale equilibrio con  le
quote  di  prelievo  sulle  scommesse sulle corse dei cavalli di piu'
frequente effettuazione;
   Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione  di  cui
all'art. 12 del citato regolamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui
alle  premesse a favore del Comitato olimpico nazionale italiano sono
stabilite come segue:
                                                    Quote di prelievo
                                                        ------
   Scommesse al totalizzatore:
     1) su scommesse a 2 eventi ................................. 10%
     2) su scommesse con oltre 2 eventi e fino a 3 eventi ....... 13%
     3) su scommesse con oltre 3 eventi e fino a 7 eventi ....... 23%
     4) su scommesse con oltre 7 eventi e fino a 9 eventi ....... 25%
     5) su scommesse con oltre 9 eventi e fino a 14 eventi ...... 27%
     6) su scommesse con oltre 14 eventi e fino a 39 eventi ..... 31%
     7) su scommesse con oltre 39 eventi e fino a 1.716 eventi .. 35%
     8) su scommesse con oltre 1.716 eventi e fino a 2.700 ...... 37%
     9) su scommesse con oltre 2.700 eventi ..................... 40%
Scommesse a quota fissa:
   la  quota  di  prelievo  a  favore del C.O.N.I e' determinata, con
riferimento a ciascuna ricevuta della scommessa, nella misura del 30%
del prelievo fissato nella tabella per eventi di cui sopra, al  netto
dell'imposta.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 158