IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13, comma 6-novies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, che stabilisce che con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono individuate le zone ad elevato rischio sismico, nelle quali si applicano i benefici previsti nello stesso comma, oltre a quelli previsti dall'articolo 1 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'Interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti i risultati del gruppo di lavoro misto composto dal Servizio sismico nazionale, dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di geofisica, incaricato dal Dipartimento della protezione civile di elaborare l'elenco dei comuni del territorio nazionale ad elevato rischio sismico; Visto che la Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - sezione rischio sismico ha approvato, nella seduta del 20 aprile 1998, i criteri adottati e i conseguenti risultati del gruppo di lavoro misto sopracitato; Ritenuto di recepire l'elaborato tecnico predisposto dal gruppo di lavoro misto e approvato dalla Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi contenente l'elenco dei comuni ad elevato rischio sismico che comprende le seguenti categorie: a) comuni gia' classificati sismici ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; b) comuni nei quali il livello di rischio sismico e' superiore alla media nazionale; c) comuni che hanno risentito in passato di un evento con intensita' maggiore o uguale al IX grado della scala MCS; d) comuni che non rientrano nelle categorie precedenti, ma nei quali sono in corso programmi di ricostruzione post-sisma disposti con provvedimenti normativi; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. Sono individuati i comuni ad elevato rischio sismico, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza, nei quali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della medesima legge. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 1998 Il Ministro: NAPOLITANO