IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,
come  modificato  dall'art.  13, comma 6-novies, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
marzo  1998  n. 61, che stabilisce che con ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile sono individuate le zone  ad
elevato rischio sismico, nelle quali si applicano i benefici previsti
nello  stesso  comma,  oltre  a quelli previsti dall'articolo 1 della
medesima legge;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'Interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  i risultati del gruppo di lavoro misto composto dal Servizio
sismico nazionale, dal Gruppo nazionale per la difesa  dai  terremoti
del  Consiglio  nazionale delle ricerche e dall'Istituto nazionale di
geofisica, incaricato dal Dipartimento  della  protezione  civile  di
elaborare  l'elenco  dei  comuni  del territorio nazionale ad elevato
rischio sismico;
  Visto che la Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi
rischi - sezione rischio sismico ha approvato, nella  seduta  del  20
aprile  1998, i criteri adottati e i conseguenti risultati del gruppo
di lavoro misto sopracitato;
  Ritenuto di recepire l'elaborato tecnico predisposto dal gruppo  di
lavoro  misto  e  approvato  dalla  Commissione  per  la previsione e
prevenzione dei grandi  rischi  contenente  l'elenco  dei  comuni  ad
elevato rischio sismico che comprende le seguenti categorie:
  a)  comuni  gia'  classificati  sismici  ai sensi dell'art. 3 della
     legge 2 febbraio 1974, n. 64;
  b) comuni nei quali il livello di rischio sismico e' superiore alla
     media nazionale;
  c)  comuni  che  hanno  risentito  in  passato  di  un  evento  con
     intensita' maggiore o uguale al IX grado della scala MCS;
  d)  comuni  che  non  rientrano  nelle categorie precedenti, ma nei
     quali  sono  in  corso  programmi  di  ricostruzione  post-sisma
     disposti con provvedimenti normativi;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  1. Sono individuati i comuni ad elevato  rischio  sismico,  di  cui
all'allegato elenco che fa parte integrante della presente ordinanza,
nei  quali  si  applicano  le disposizioni previste dall'articolo 12,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in aggiunta  a  quelle
previste dall'articolo 1 della medesima legge.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Roma, 12 giugno 1998
                                              Il Ministro: NAPOLITANO