IL DIRIGENTE
CAPO  DELLA SEZIONE  AMMINISTRATIVA DEL  COMITATO NAZIONALE  PER LA
   TUTELA  E   LA VALORIZZAZIONE   DELLE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE  E
   DELLE INDICAZIONI   GEOGRAFICHE      TIPICHE    DEI      VINI    E
   RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata  dei vini  "Carema"  ed e'  stato  approvato il  relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1995, con il quale e'
stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata del vino "Carema";
  Vista la domanda, presentata  dagli interessati, intesa ad ottenere
la  modifica del  disciplinare di  produzione della  denominazione di
origine controllata del vino "Carema";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Carema", pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
39, del 24 marzo 1998;
  Vista    l'istanza    presentata    dall'Associazione    "vignaioli
piemontesi", tesa  ad ottenere integrazioni e  precisazioni ad alcuni
disposti  degli articoli  4 e  5  della proposta  di disciplinare  di
produzione dei vini di che trattasi;
  Visti il parere integrativo del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei  vini con il quale il medesimo,  a seguito di
supplemento  istruttorio, ha  accolto  l'istanza di  cui  sopra e  il
disciplinare di produzione riproposto  con gli emendamenti richiesti,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedee  alla modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Carema", in conformita' ai pareri del citato Comitato, come
risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
i  disciplinari di  produzione vengano  approvati e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art.1.
  Il disciplinare di  produzione del vino a  denominazione di origine
controllata  "Carema"  approvato  con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  luglio 1967  e successive  modifiche e'  sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.