IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Carema" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1995, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Carema"; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Carema"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Carema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 24 marzo 1998; Vista l'istanza presentata dall'Associazione "vignaioli piemontesi", tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni ad alcuni disposti degli articoli 4 e 5 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto l'istanza di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Ritenuto pertanto necessario doversi procedee alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Carema", in conformita' ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art.1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carema" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.