IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 1, in  base al
quale "il Ministro del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per  imposte e tasse, riferito ad anno
degli  interessi   praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari
finanziari iscritti  negli elenchi  tenuti dall'Ufficio  italiano dei
cambi e  dalla Banca d'Italia ai  sensi degli articoli 106  e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto il  proprio decreto del  24 settembre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del   26  settembre  1997,  recante  la
"classificazione delle operazioni  creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto, da ultimo, il proprio  decreto del 23 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 72 del 27 marzo 1998  e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che  attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1 gennaio
1998-31 marzo 1998 alla rilevazione  dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Vista la  rilevazione dei valori  medi dei tassi  effettivi globali
segnalati   dalle  banche   e  dagli   intermediari  finanziari   con
riferimento al  periodo 1 gennaio  1998-31 marzo 1998 e  tenuto conto
della variazione del  valore medio del tasso ufficiale  di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I tassi  effettivi globali  medi, riferiti  ad anno,  praticati
dalle banche  e dagli  intermediari finanziari, determinati  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1 gennaio  1998-31  marzo  1998, sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).
  2.  I  tassi non  sono  comprensivi  della commissione  di  massimo
scoperto   eventualmente  applicata.   La  percentuale   media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.