IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 19  aprile 1968,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del  vino "Botticino" ed  e' stato approvato  il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la domanda  presentata dal  Consorzio di  tutela del  vino a
denominazione di origine controllata  "Botticino", intesa ad ottenere
la modifica del  disciplinare di produzione del  vino a denominazione
di origine controllata "Botticino", relativamente agli articoli 2, 4,
5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata  "Botticino" pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 23 marzo 1998;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relativamente al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Botticino" in  conformita'  al parere  espresso e  alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengano  riconosciute   o  modificate   con  decreto   del  dirigente
responsabile del procedimento:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Botticino",  approvato con decreto del  Presidente della
Repubblica 19 aprile 1968, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui norme  entrano in vigore a decorrere dalla
vendemmia 1998.