IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Botticino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine controllata "Botticino", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Botticino", relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1998; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino" in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento: Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Botticino", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.