L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 24 giugno 1998; Premesso che nel semestre di riferimento si e' verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) superiore a 11 L/kg; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997); Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993; Delibera: 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori: per il prezzo del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova Lavera, il valore di 263,07 L/kg; per il prezzo del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 503,60 L/kg. 2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda, sono diminuite di 17,7 L/mc in termini di metano con potere calorifico superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,93 L/Mcal. 3. Le aziende distributrici devono notificare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i valori aggiornati delle tariffe dei gas conseguenti alle variazioni dei prezzi di cessione del metano, entro dieci giorni dalla decorrenza. Contestualmente le aziende distributrici sono tenute a provvedere alla pubblicazione dei nuovi valori sul bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero sul foglio annunzi legali delle province interessate. Milano, 24 giugno 1998 Il presidente: Ranci