L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 24 giugno 1998;
  Premesso  che nel  semestre  di riferimento  si  e' verificata  una
variazione dei  prezzi del  gasolio come  definiti dall'art.  1 della
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e  il gas  23
aprile 1998,  n. 41/98  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  - serie
generale -  n. 100 del  2 maggio  1998 (di seguito:  deliberazione n.
41/98) superiore a 11 L/kg;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  -   n.  276  del  25  novembre   1991  (di  seguito:
provvedimento  CIP  n.  25/1991),  come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  13 marzo
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 97
del 28 aprile 1997 (di seguito: decreto ministeriale 13 marzo 1997);
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993, n.  16/1993,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;
                              Delibera:
  1. A  decorrere dal  1 luglio  1998, l'adeguamento  periodico delle
tariffe  dei gas  provenienti da  metano e  distribuiti a  mezzo rete
urbana di  cui al  provvedimento CIP n.  25/1991 come  modificato dal
decreto   ministeriale   13   marzo  1997   e   dalla   deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e il  gas  n. 41/98,  viene
effettuato utilizzando i seguenti indicatori:
  per il  prezzo del  gasolio, risultante  dalla quotazione  CIF Med,
base Genova Lavera, il valore di 263,07 L/kg;
  per  il  prezzo del  gasolio  per  uso riscaldamento  rilevato  dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore
di 503,60 L/kg.
  2. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali
dei gas definiti  come sopra per uso riscaldamento  individuale con o
senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, con l'eccezione degli
usi  domestici di  cottura cibi  e  produzione di  acqua calda,  sono
diminuite di  17,7 L/mc  in termini di  metano con  potere calorifico
superiore pari a 9,2 Mcal/mc st. corrispondenti a 1,93 L/Mcal.
  3.  Le aziende  distributrici devono  notificare all'Autorita'  per
l'energia elettrica  e il gas  i valori aggiornati delle  tariffe dei
gas conseguenti  alle variazioni dei  prezzi di cessione  del metano,
entro  dieci  giorni  dalla decorrenza.  Contestualmente  le  aziende
distributrici sono  tenute a provvedere alla  pubblicazione dei nuovi
valori  sul  bollettino ufficiale  della  regione  o della  provincia
autonoma ovvero sul foglio annunzi legali delle province interessate.
   Milano, 24 giugno 1998
                                                 Il presidente: Ranci