IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il
riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e
degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la
modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale
o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il
riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre
1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte
sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di
aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e
l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del
1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 giugno 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri
con quella dei fondi comuni italiani
1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del
reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ",
soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono
soppresse.
2. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante
disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come
modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono
inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; nel medesimo
comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle
seguenti: "su quelli compresi nella";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono
relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.";
c) nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 160 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1996, e il seguente:
"160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino
del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei
redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di
patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte
sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di
capitale con una puntuale definizione delle singole
fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura
volte a ricomprendere ogni provento derivante
dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi
derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o
enti, di altri valori mobiliari, nonche' di valute e
metalli preziosi; introduzione di norme volte ad
assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi
strumenti finanziari, con o senza attivita'
sottostanti; possibilita'; anche ai fini di
semplificazione, di prevedere esclusioni, anche
temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare
arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di
capitali o diversi e quelle produttive di risultati
economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle
partecipazioni qualificate, eventualmente anche in
ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella
dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da
cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli
altri redditi di cui alla lettera b), con
possibilita' di compensare distintamente le relative
minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di
riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta
successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi
di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di
realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta,
attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla
medesima lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate; detta possibilita' e'
subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i
predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul
risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di
cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la
gestione individuale di patrimoni non relativi ad
imprese; applicazione di una imposta sostitutiva sul
predetto risultato, determinato al netto dei redditi
affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del
contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento
sostitutivo o di esenzione specificamente previsto;
versamento dell'imposta sostitutiva da parte del
soggetto incaricato della gestione; possibilita' di
compensare i risultati negativi di un periodo di
imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a
rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui
alla lettera g) con quella dei redditi diversi di cui
alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari secondo
criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e
finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi
compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi
di capitale o delle misure delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, anche al fine di un loro
accorpamento su non piu' di tre livelli compresi fra un
minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per cento;
previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai titoli di
Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per
cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto
dei principi di incoraggiamento e tutela del risparmio
previsti dall'art. 47 della Costituzione, in funzione
della durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a
lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o
oggetto di offerta al pubblico; conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o
delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti
da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico, non esercenti attivita'
commerciali e residenti nel territorio dello Stato;
conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta
nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, emanato in attuazione dell'art. 3, comma
168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla
lettera i), possibilita' di prevedere l'applicazione
di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti di cui all'art.
41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle
imposte sui redditi in misura pari al livello minimo
indicato nella predetta lettera l); sono in
ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione
sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni
qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla
lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella
lettera i) e, in particolare, applicando il livello
piu' basso ai redditi di cui alla lettera b), non
derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di
cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le
disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi
di capitale e di imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi ed i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu'
efficace controllo dei redditi di capitale e diversi,
anche mediante la previsione di particolari obblighi di
rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili
da parte degli intermediari professionali o di altri
soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di
esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei
redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo
unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il
predetto coordinamento, con particolare riguardo al
trattamento dei soggetti non residenti nel territorio
dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
e con le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il
predetto coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore
dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi
dalla loro pubblicazione".
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, recante "Riordino della disciplina tributaria dei
redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma
dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante:
"Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle
operazioni di cessione e conferimento di aziende,
fusione, scissione e permuta di partecipazioni" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24
ottobre 1997.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435,
recante: "Abrogazione della tassa di taluni contratti
di borsa, a norma dell'art. 3, comma 162, lettera h),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 1997.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
1997.
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge n. 662
del 1996 e' il seguente:
"17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di
cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive".
Il testo del comma 13 dell'art. 3 della legge n. 662 del
1996 e' il seguente:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati
nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi
medesimi".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 42 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"Art. 42 (Determinazione del reddito di capitale). - 1.
Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare
degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi
di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art.
41 e' compresa anche la differenza tra la somma percepita o
il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il
prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o
affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni
impiegati, apportati od affidati in gestione, qualora la
differenza tra la somma percepita od il valore normale dei
beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei
titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1
dell'art. 41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o
determinati alla data di emissione dei titoli o
certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente
riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di
emissione e quella in cui l'evento od il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al
possessore a tale ultima data. l proventi di cui alla
lettera gbis) del comma 1 dell'art. 41 sono costituiti
dalla differenza positiva tra i prezzi globali di
trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza
si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati
nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei
redditi esenti dalle imposte sui redditi. Nei proventi di
cui alla lettera gter) si comprende, oltre al compenso per
il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli
altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo, gli interessi,
salvo prova contraria, si presumono percepiti alle
scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si
presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo
di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto.
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita il reddito e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale
corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per
cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale
e' corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione
del contratto. La predetta disposizione non si applica in
ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le somme od il valore normale dei beni
distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione,
dagli organismi d'investimento collettivo mobiliari,
nonche' le somme od il valore normale dei beni percepiti
in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti
organismi costituiscono proventi per un importo
corrispondente alla differenza positiva tra l'incremento
di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e
l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla
data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento di
valore delle azioni o quote e' rilevato dall'ultimo
prospetto predisposto dalla societa' di gestione".
- Il testo dell'art.10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi
delle quote di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di
cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea,
conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.
10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei
proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o delle azioni operano una ritenuta del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo
di investimento e su quelli compresi nella differenza tra
il valore di riscatto o di cessione delle quote od
azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o
di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di
sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota
rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di
acquisto delle quote medesime.
2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la
disposizione prevista dal comma 9 dell'art. 82 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, assumendosi i coefficienti di rettifica
determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del predetto testo unico; c) societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del
medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di
cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti
di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al
comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione
della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a
tassazione separata ai sensi dell'art. 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese
commerciali.
5. I proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a
organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al
comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei
partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale
differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle
quote o azioni e il valore di sottoscrizione o
acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si
assume dividendo il costo complessivo delle quote
acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono
percepiti in Italia tramite soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del
riacquisto o della negoziazione delle quote o delle
azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decretolegge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di presentazione della dichiarazione di sostituto di
imposta da parte dei soggetti che corrispondono i
proventi di cui al presente articolo, nonche' degli
eventuali altri adempimenti.
9. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri
della Comunita' economica europea e conformi alle
direttive comunitarie possono, con riguardo agli
investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle
convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare
le doppie imposizioni relativamente alla parte dei
redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle
loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.
10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.
11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio
decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del
presente articolo".