IL DIRETTORE del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997; Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 10 febbraio 1998; Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1998, n. 491, con il quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati nella predetta riunione; Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale del 13 maggio 1998, n. 515, registrato dalla ragioneria centrale in data 14 maggio 1998; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67; Decreta: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale del 3 aprile 1998, n. 491, nella forma, nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate: 1) Ditta: Finmeccanica S.p.a. - Roma (classificata grande impresa). Titolo del progetto: radar ad antenna attiva in banda L. Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 13 marzo 1996. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 37.770.000.000; eleg. L. 8.412.000.000; totale L. 46.182.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 061092/346 e n. 061091/46. Contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di L. 25.399.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55,0%, per la quota non eleggibile, ed al 55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi. Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento. Contributo nella spesa: L. 5. 038.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 10,0%, per la quota non eleggibile, ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi. Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato: all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67; all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilita' a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore cosi' come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993. 2) Ditta: S.E.I. Societa' Elettromeccanica Italiana S.r.l. - Sezze (Latina) (classificata piccola/media impresa). Titolo del progetto: sviluppo di un sistema innovativo di attacco elastico tra traversa e rotaia. Durata e data di inizio: 4 anni e 2 mesi dal 1 novembre 1995. Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.262.000.000. Forme finanziamento: pratica n. 060503/46. Credito agevolato: L. 735.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi. Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca. Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. Contributo nella spesa: L. 735.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi. Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996. Condizioni: il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;