IL DIRETTORE
                  del Dipartimento per lo sviluppo
            e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
  Vista la  legge 9 maggio  1989, n. 168: "Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai
progetti di ricerca presentati dalle  aziende in data anteriore al 19
dicembre 1997;
  Tenuto conto delle proposte formulate dal CTS nella riunione del 10
febbraio 1998;
  Visto il  decreto ministeriale del  3 aprile  1998, n. 491,  con il
quale si approvano le proposte del CTS relative ai progetti esaminati
nella predetta riunione;
  Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui
al decreto ministeriale del 13  maggio 1998, n. 515, registrato dalla
ragioneria centrale in data 14 maggio 1998;
  Considerato che per tutti i  progetti proposti per il finanziamento
nella  predetta riunione  esiste o  e'  in corso  di acquisizione  la
certificazione di cui  al decreto legislativo 8 agosto  1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
di conversione,  con modificazioni, del decreto-legge  25 marzo 1997,
n. 67;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  seguenti  progetti  di   ricerca  applicata  sono  ammessi  agli
interventi previsti dalle leggi citate nel decreto ministeriale del 3
aprile 1998, n. 491, nella forma, nella misura e con le modalita' per
ciascuno indicate:
  1) Ditta: Finmeccanica S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).
  Titolo del progetto: radar ad antenna attiva in banda L.
  Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 13 marzo 1996.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso:
   non eleg. L. 37.770.000.000;
   eleg. L. 8.412.000.000;
   totale L. 46.182.000.000.
  Forme finanziamento: pratica n. 061092/346 e n. 061091/46.
  Contributo in conto interessi: concesso  ai sensi dell'art. 1 della
legge 5  agosto 1988,  n. 346,  da determinare a  cura del  MURST, al
tasso di riferimento  di cui all'art. 3 del decreto  del Ministro del
tesoro dell'8  ottobre 1988,  fissato alla  data di  stipulazione del
contratto  su un  finanziamento di  L. 25.399.000.000  determinato in
misura comunque non superiore al  55,0%, per la quota non eleggibile,
ed al 55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.
  Contributo  nella  spesa:  L.  5.  038.000.000  concesso  ai  sensi
dell'art.  10 della  legge 12  agosto  1977, n.  675, determinato  in
misura comunque non superiore al  10,0%, per la quota non eleggibile,
ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Garanzie:  come da  deliberazione  MURST 29  aprile  1994, n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 12 maggio 1994, cosi'
come  modificata ed  integrata  dalla deliberazione  n.  1438 del  30
settembre  1996  del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287
del 7 dicembre 1996.
  Condizioni: il predetto intervento e' subordinato:
  all'acquisizione della certificazione di  cui alla legge 17 gennaio
1994, n.  47, e al decreto  legislativo 8 agosto 1994,  n. 490, cosi'
come integrato  dall'art. 15 della legge  23 maggio 1997, n.  135, di
conversione, con  modificazioni, del decreto-legge 25  marzo 1997, n.
67;
  all'acquisizione, da  parte dell'azienda, di  formale dichiarazione
di disponibilita'  a finanziare il  progetto ai sensi della  legge n.
346/1988  da  parte  di  istituto finanziatore  cosi'  come  previsto
dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993.
  2) Ditta: S.E.I. Societa'  Elettromeccanica Italiana S.r.l. - Sezze
(Latina) (classificata piccola/media impresa).
  Titolo del progetto:  sviluppo di un sistema  innovativo di attacco
elastico tra traversa e rotaia.
  Durata e data di inizio: 4 anni e 2 mesi dal 1 novembre 1995.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 2.262.000.000.
  Forme finanziamento: pratica n. 060503/46.
  Credito  agevolato: L.  735.000.000 concesso  ai sensi  dell'art. 4
della legge 25 ottobre 1968, n.  1089, al tasso di interesse previsto
con decreto del  Ministro del tesoro, determinato  in misura comunque
non superiore al 32,5% dei costi ammessi.
  Durata  intervento: 9  anni  di ammortamento  oltre  il periodo  di
ricerca.
  Ammortamento:  in   18  rate  semestrali,   costanti,  posticipate,
comprensive  di capitale  ed interessi,  a  partire da  non oltre  la
seconda  scadenza  semestrale  successiva   alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca.
  Contributo nella spesa: L.  735.000.000 concesso ai sensi dell'art.
10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque
non superiore al 32,5% dei costi ammessi.
  Garanzie:  come da  deliberazione  MURST 29  aprile  1994, n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 12 maggio 1994, cosi'
come  modificata ed  integrata  dalla deliberazione  n.  1438 del  30
settembre  1996  del  Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 287
del 7 dicembre 1996.
  Condizioni: il predetto  intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione di  cui alla legge 17 gennaio 1994,  n. 47, e al
decreto  legislativo 8  agosto  1994, n.  490,  cosi' come  integrato
dall'art. 15 della legge 23 maggio  1997, n. 135, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67;