IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente riultante nel quadro generale
riassuntivo del bilancio di  competenza, anche attraverso l'emissione
di certificati  di credito del  Tesoro, con l'osservanza  delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 19
giugno 1998  ammonta, al netto  dei rimborsi gia' effettuati,  a lire
68.126  miliardi, e  tenuto  conto dei  rimborsi  di titoli  pubblici
ancora da effettuare;
  Visti i  propri decreti in data  6 e 22 aprile,  7 e 21 maggio  e 5
giugno 1998  con i  quali e' stata  disposta l'emissione  delle prime
dieci tranches  dei certificati di  credito del Tesoro  "zero coupon"
della durata di diciotto mesi  "CTZ-18" con decorrenza 15 aprile 1998
e scadenza 15 ottobre 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione   di  una   undicesima  tranche   dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
undicesima  tranche dei  "CTZ-18"  con decorrenza  15  aprile 1998  e
scadenza 15 ottobre  1999, fino all'importo massimo  di nominali lire
1.500  miliardi, di  cui al  decreto ministeriale  del 6  aprile 1998
citato nelle  premesse, recante l'emissione delle  prime due tranches
dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 6
aprile 1998.