Alle    direzioni    regionali    e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle agenzie per l'impiego
                                  Alla regione Friuli-Venezia  Giulia
                                  - Agenzia regionale del lavoro
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                  Assessorato del lavoro e previdenza
                                  sociale
                                  Alla provincia autonoma  di  Trento
                                  -  Dipartimento  servizi  sociali -
                                  Servizio lavoro
                                  Alla provincia autonoma di  Bolzano
                                  -  Ufficio  promozione del lavoro -
                                  Ripartizione 19 lavoro
                                  A tutti gli  assessorati  regionali
                                  al lavoro
                                  Al gabinetto onorevole Ministro
                                  Alle  segreterie  particolari degli
                                  onorevoli sottosegretari
                                  Alla   direzione    generale    dei
                                  rapporti di lavoro - Divisione V
                                  Alle direzioni generali - Divisioni
                                  Ie
                                  All'ufficio    centrale    per   la
                                  formazione    professionale     dei
                                  lavoratori - Divisione I
                                  Al   servizio   controllo   interno
                                  (SECIN)
                                  Alle direzioni generali dell'INPS -
                                  dell'INAIL - dell'INPDAP
  1. Soggetti legittimati  all'esercizio dell'attivita' di mediazione
tra domanda ed offerta di lavoro.
  L'art.  10  del  decreto  legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,
disciplina  l'attivita'  di  mediazione  tra domanda  ed  offerta  di
lavoro,  prevedendo  che  la   stessa  possa  essere  svolta,  previa
autorizzazione del  Ministero del lavoro e  della previdenza sociale,
da  imprese  o gruppi  di  imprese,  anche societa'  cooperative  con
capitale versato non inferiore a 200  milioni di lire nonche' da enti
non commerciali con patrimonio non inferiore alla predetta somma.
  Al fine  di provare il  possesso dei requisiti suindicati  gli enti
non  commerciali  e  le  imprese  non  obbligate  al  rispetto  della
normativa codicistica prevista a  tutela dell'integrita' del capitale
sociale  devono far  pervenire una  relazione tecnica  redatta da  un
esperto iscritto  all'albo dei  revisori contabili attestante  che il
patrimonio dell'ente e' di almeno 200  milioni. In ogni caso, a norma
dell'art. 10, comma 4, i soggetti indicati devono avere quale oggetto
esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
sara'  comunque  possibile  svolgere   le  attivita'  strumentali  al
raggiungimento di tale oggetto.
  Al  fine  di  tracciare  chiari  confini  con  diverse  e  distinte
attivita' di politica attiva del lavoro, si precisa che non integrano
la fattispecie ne' le societa' di lavoro temporaneo di cui all'art. 2
della  legge 24  giugno  1997, n.  196, ne'  gli  enti di  formazione
professionale di cui all'art. 5 della legge n. 845/1978.
  Si rammenta che con decreto  ministeriale 8 maggio 1998 il Ministro
del lavoro e  della previdenza sociale ha determinato i  criteri e le
modalita' di  cui all'art. 10,  comma 12, del decreto  legislativo n.
469/1997.
 2. Domanda per la concessione dell'autorizzazione ed istruttoria.
  Le domande andranno inoltrate, a  mano o a mezzo raccomandata, alla
Direzione generale per l'impiego - Divisione I - cui e' attribuita la
competenza relativa  sia al procedimento istruttorio  che al rilascio
dell'autorizzazione connessa.
  L'istruttoria  e  la  firma della  eventuale  autorizzazione  sono,
pertanto, demandate al dirigente della  predetta unita' che e' tenuto
a  concludere  il  procedimento  entro  centocinquanta  giorni  dalla
richiesta, cosi'  come stabilito dall'art.  10, comma 4,  del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  In  tale  termine viene  computata  anche  la fase  consultiva  che
prevede  l'acquisizione   del  parere  da  parte   dell'ente  regione
territorialmente competente.
  L'autorizzazione ha efficacia triennale  dal rilascio cosi' come il
suo  rinnovo.  La  stessa  procedura  e'  necessaria  per  i  rinnovi
periodici dell'autorizzazione che hanno uguale efficacia temporale.
  A  norma dell'art.  10,  comma  4 ultima  parte,  nel  caso in  cui
l'amministrazione non si esprime  nei centocinquanta giorni stabiliti
per  la conclusione  del  procedimento, si  verifica  una ipotesi  di
silenzio rifiuto.
  Per  tutto cio'  che non  e'  previsto dal  decreto legislativo  n.
469/1997,  e successiva  regolamentazione attuativa  ministeriale, si
rinvia alla  disciplina del codice  civile e delle leggi  speciali in
materia di  societa' di  capitali, imprese, consorzi,  cooperative ed
enti non commerciali.
  3.  Requisiti  logistici  e   professionali  in  capo  al  soggetto
richiedente.
  3.1 -  Il comma 7, lettera  a), dell'articolo citato prevede  che i
soggetti  richiedenti l'autorizzazione  debbano  "disporre di  uffici
idonei".
  Al riguardo, si  precisa che l'idoneita' della  sede sara' valutata
sulla base  dell'insieme delle caratteristiche riferite  ai locali ed
alle  attrezzature, cosi'  come  piu'  specificamente indicato  nello
schema di  domanda allegato alla  presente circolare di cui  e' parte
integrante.  Il richiedente  dovra'  altresi'  attestare il  rispetto
delle  prescrizioni  relative  alla  sicurezza  ed  alla  salute  dei
lavoratori di  cui al decreto  legislativo n. 626/1994,  e successive
integrazioni.
  3.2  -  Per  quel  che concerne  i  requisiti  professionali  degli
operatori,  di  cui   alla  stessa  lettera  a),   la  norma  precisa
esaustivamente  le casistiche  ammesse.  Si specifica  che il  numero
degli operatori deve  essere di almeno due per ogni  sede regionale e
che tali  operatori debbono  essere assunti  entro trenta  giorni dal
ricevimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
  A tal fine gli enti s'impegnano a comunicare le avvenute assunzioni
tramite invio all'autorita' autorizzante  dei modelli di cui all'art.
9-bis del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge
28  novembre  1996,  n.  608 (cosiddetti  modelli  C/ASS),  entro  il
predetto termine di trenta giorni.
  L'art. 10, comma 7, lettera b), delinea le esperienze professionali
idonee  necessarie  per  ricoprire   le  cariche  di  amministratori,
direttori  generali,  dirigenti  muniti   di  rappresentanza  e  soci
accomandatari.
  Il Ministero si riserva di valutare caso per caso l'adeguatezza dei
titoli di studio o delle esperienze professionali.
 4. Dichiarazione di impegno dei soggetti interessati.
  Lo stesso articolo al comma 6 dispone che unitamente alla domanda i
soggetti   interessati  debbono   produrre  un   impegno  a   fornire
all'autorita' amministrativa  tutti i  dati relativi alla  domanda ed
offerta  di   lavoro  mediante   collegamento  in  rete   nonche'  le
informazioni  ulteriormente richieste  oltre alle  variazioni di  cui
alla lettera b) dello stesso comma.
  Tale impegno  va predisposto dai legali  rappresentanti dell'ente e
deve essere redatto in forma di atto notorio o sostitutivo di esso.
 5. Ambito regionale dell'autorizzazione.
  L'autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero indica  le  regioni  o
province autonome  nell'ambito territoriale delle quali  e' possibile
aprire  sedi al  fine  di esercitare  l'attivita'  di mediazione  tra
domanda ed offerta di  lavoro. L'autorizzazione puo' essere richiesta
per aprire sedi in piu' regioni da parte dello stesso ente, senza che
occorra preventivamente  costituire distinti soggetti  giuridici, nel
rispetto delle  seguenti condizioni  in ciascuna  regione per  cui si
richiede il provvedimento:
   presenza di idonei uffici;
  competenze professionali in capo agli operatori (minimo 2).
  Nel  caso di  gruppi di  imprese, consorzi,  societa' consortili  o
associazioni  di   enti  non  commerciali  e'   possibile  richiedere
l'autorizzazione valida  per le societa'  del gruppo, le  imprese del
consorzio o  gli enti associati,  salvo il rispetto  delle condizioni
organizzative suindicate.  Tutte le  societa' del gruppo,  le imprese
consorziate  e  gli  enti   associati  dovranno  avere  come  oggetto
esclusivo  l'attivita'   di  mediazione  di  manodopera   cosi'  come
stabilito dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997.
Nei predetti  casi la responsabilita' del  corretto svolgimento delle
attivita'   ricade   comunque   sul    soggetto   che   ha   ricevuto
l'autorizzazione ministeriale.
                                                    Il Ministro: Treu