IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  9 del  decreto-legge 1 luglio  1986, n.  318, recante
provvedimenti  urgenti   per  la  finanza  locale,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto  1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359,  recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale, convertito,  con modificazioni, nella legge  29 ottobre 1987,
n. 440,  nonche' l'art.  22 del  decreto-legge 2  marzo 1989,  n. 66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 aprile  1989, n. 144, i quali attribuiscono  al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni massime  o  altre modalita'  applicabili  ai mutui  da
concedersi agli  enti locali  territoriali, al  fine di  ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni,  nella legge 28 febbraio  1990, n. 38,
il quale  richiama per  l'anno 1990 le  disposizioni sui  mutui degli
enti locali di cui al citato  art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto  l'art. 13,  comma  13, della  legge 11  marzo  1988, n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge 4  marzo  1989,  n.  77,
convertito nella  legge 5 maggio  1989, n.  160, il quale  prevede il
concorso dello  Stato nel pagamento  degli interessi sui mutui  che i
comuni  gia'  impegnati  nella   costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere,  fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti i  decreti del  28 giugno  1989, del 26  giugno 1990,  del 26
marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  concernenti  le  modalita'  di
determinazione del tasso di riferimento  variabile per i mutui di cui
alle leggi suddette;
  Visto il decreto del 19 dicembre  1997, con il quale la commissione
onnicomprensiva per l'anno 1998 e' stata fissata:
  nella  misura dello  0,95% per  le  operazioni di  mutuo agli  enti
locali;
  nella misura dell'1,45% per le  operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Viste le  note con  le quali  la Banca d'Italia  ed il  comitato di
gestione  del  mercato  telematico dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri  da  utilizzare  per  la
determinazione del  tasso di riferimento sulle  operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi  sopra  indicate  per il  periodo  1
luglio31 dicembre 1998;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Per il periodo 1 luglio-31  dicembre 1998, il costo della provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in
premessa, regolate a tasso variabile, e' pari:
  a) al 5,25% per le operazioni di cui ai decretilegge 1 luglio 1986,
n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge
11 marzo 1988, n. 67;
  b) al 5,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66,  e relativo decreto  ministeriale di attuazione del  28 giugno
1989;
  c) al 5,80% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66,  e relativo decreto  ministeriale di attuazione del  26 giugno
1990;
  d) al 5,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, e  ai decreti ministeriali del  25 marzo 1991 e  del 24 giugno
1993.
  Al  costo  della provvista  come  sopra  stabilito va  aggiunta  la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo  in vigore nel periodo in
cui sono state effettate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1998
                                      p. Il direttore generale: Zodda