IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  180  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  Visto l'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, il quale prevede
che l'importo dell'assegno di incollocabilita' di cui al sopra citato
art. 180  puo' essere rideterminato  solo in aumento con  decreto del
Ministro del lavoro  e della previdenza sociale,  sentito il comitato
centrale   dell'A.N.M.I.L.,   ora   sostituito   dal   consiglio   di
amministrazione del'INAIL in riferimento alla  legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 20, comma 6, della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
prevede,  tra   l'altro,  la   riliquidazione  con   cadenza  annuale
dell'assegno di cui sopra;
  Vista  la   delibera  n.  372  del   consiglio  di  amministrazione
dell'INAIL,  adottata, ai  sensi  dell'art. 1-decies  della legge  21
ottobre 1978, n. 641,  il 5 maggio 1998, con cui  si propone il nuovo
importo mensile dell'assegno di incollocabilita' dal 1 luglio 1998;
  Considerato che la misura proposta  e' stata determinata sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il
1996 e il 1997 e registrata dall'ISTAT;
  Ritenuto  di  condividere il  criterio  seguito  dall'INAIL per  la
determinazione della nuova misura dell'assegno di incollocabilita';
  Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997;
                              Decreta:
  Con effetto  dal 1  luglio 1998  l'importo mensile  dell'assegno di
incollocabilita' di cui in premessa e' stabilito in L. 356.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1998
                                                    Il Ministro: Treu