IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni      geografiche      tipiche      dei      vini
   responsabile   del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti attuativi, finora emanati, della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento  di riconoscimento  di denominazione di  origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio  1982 con il quale e' stata
riconosciuta la indicazione geografica dei vini "Delia Nivolelli";
  Visto il  decreto dirigenziale 10  ottobre 1995, con il  quale sono
state  riconosciute  le  indicazioni geografiche  tipiche  "Camarro",
"Colli   Ericini",  "Delia   Nivolelli",  "Fontanarossa   di  Cerda",
"Salemi", "Salina", "Sciacca", "Valle Belice" e "Sicilia", per i vini
prodotti nel territorio della regione  Sicilia e sono stati approvati
i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni
integrative dai  disciplinari di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica prodotti  nelle  regioni e  province autonome  del
territorio nazionale;
  Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1997 recante integrazione
ai  disciplinari di  produzione  dei vini  ad indicazione  geografica
tipica  "Colli Ericini"  e "Delia  Nivolelli", approvati  con decreto
dirigenziale 10 ottobre 1995;
  Vista   la  domanda   presentata   dalla  Confederazione   italiana
agricoltori, dall'Unione provinciale  agricoltori e dalla Federazione
provinciale   coltivatori  diretti   della   provincia  di   Trapani,
legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica 20  aprile  1994,  n. 348,  intesa  ad ottenere  il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Delia Nivolelli";
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Delia Nivolelli" e del relativo disciplinare di produzione formulata
dal Comitato stesso, pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 1998;
  Considerato  che non  sono pervenute  istanze o  controdeduzioni da
parte degli  interessati relativamente al  parere e alla  proposta di
disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
denominazione  di origine  controllata dei  vini "Delia  Nivolelli" e
all'approvazione  del disciplinare  di produzione  in conformita'  al
parere  esrpresso  e  alla   proposta  fourmulata  dal  sopra  citato
Comitato;
  Considerato  che   l'art.  4  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica 20  aprile 1994, n.  348, concernente la procedura  per il
riconoscimento di denominazioni di  origine dei vini e l'approvazione
dei  disciplinari  di  produzione  prevede che  le  denominazioni  di
origine dei  vini vengano riconosciute  o modificate con  decreto del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di  origine controllata per i vini
gia'  ad indicazione  geografica e  ad indicazione  geografica tipica
"Delia  Nivolelli" ed  e' approvato,  nel testo  annesso al  presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Delia  Nivolelli"  e'
riservata  ai vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti nel  disciplinare di produzione  di cui al primo  comma del
presente articolo  le cui norme  entrano in vigore a  decorrere dalla
vendemmia 1998.