Con decreto ministeriale n. 24587 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S.c.r.l. Societa' edifici servizi generali, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1996 al 14 maggio 1996. Con decreto ministeriale n. 24588 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 24 aprile 1995, dipendenti della S.p.a. Recchi Energy, con sede in Torino, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1996 al 23 giugno 1996. La corresponsione del trattattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1996 al 20 luglio 1996. Con decreto ministeriale n. 24589 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 17 aprile 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Spina consortile, con sede in Fontignano (Perugia), impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1996 al 17 giugno 1996. La corresponsione del trattattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 giugno 1996 al 13 luglio 1996. Con decreto ministeriale n. 24590 del 26 maggio 1998, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dal 14 febbraio 1995, dipendenti della S.c. a r.l. Cocep, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996. La corresponsione del trattattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 maggio 1996 al 15 maggio 1996. Con decreto ministeriale n. 24591 del 26 maggio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imper, con sede in Garbagnate Milanese (Milano), e unita' di Garbagnate Milanese (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 97 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imper, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24592 del 26 maggio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E., con sede in Valdobbiadene (Treviso), e unita' di Valdobbiadene (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unita', su un organico complessivo di 127 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24593 del 26 maggio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unita' di Melito di Napoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 137 unita', su un organico complessivo di 222 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova American Laundry, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24594 del 26 maggio 1998 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1997 al 31 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unita', su un organico complessivo di 38 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.