Con decreto ministeriale n. 24587 del 26 maggio 1998, in favore dei
lavoratori,  sospesi a  decorrere  dal 14  febbraio 1995,  dipendenti
della  S.c.r.l.  Societa'  edifici  servizi  generali,  con  sede  in
Perugia, impegnata nei lavori di costruzione della centrale elettrica
di Pietrafitta Nuova, cantiere di Pietrafitta Nuova comune di Piegaro
(Perugia), e'  prorogata la corresponsione del  trattamento ordinario
di integrazione salariale dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996.
  La corresponsione del trattattamento  di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 maggio 1996 al 14 maggio 1996.
  Con decreto ministeriale n. 24588 del 26 maggio 1998, in favore dei
lavoratori, sospesi a decorrere dal  24 aprile 1995, dipendenti della
S.p.a. Recchi  Energy, con  sede in Torino,  impegnata nei  lavori di
costruzione  della centrale  elettrica  di  Pietrafitta, cantiere  di
Pietrafitta  Nuova  comune  di  Piegaro (Perugia),  e'  prorogata  la
corresponsione  del trattamento  ordinario di  integrazione salariale
dal 24 marzo 1996 al 23 giugno 1996.
  La corresponsione del trattattamento  di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 24 giugno 1996 al 20 luglio 1996.
  Con decreto ministeriale n. 24589 del 26 maggio 1998, in favore dei
lavoratori, sospesi a decorrere dal  17 aprile 1995, dipendenti della
S.c.  a r.l.  Spina  consortile, con  sede  in Fontignano  (Perugia),
impegnata  nei  lavori di  costruzione  della  centrale elettrica  di
Pietrafitta Nuova,  cantiere di  Pietrafitta Nuova comune  di Piegaro
(Perugia), e'  prorogata la corresponsione del  trattamento ordinario
di integrazione salariale dal 18 marzo 1996 al 17 giugno 1996.
  La corresponsione del trattattamento  di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 giugno 1996 al 13 luglio 1996.
  Con decreto ministeriale n. 24590 del 26 maggio 1998, in favore dei
lavoratori,  sospesi a  decorrere  dal 14  febbraio 1995,  dipendenti
della S.c. a r.l. Cocep, con sede in Perugia, impegnata nei lavori di
costruzione della  centrale elettrica di Pietrafitta  Nuova, cantiere
di Pietrafitta  Nuova comune  di Piegaro  (Perugia), e'  prorogata la
corresponsione  del trattamento  ordinario di  integrazione salariale
dal 31 gennaio 1996 al 30 aprile 1996.
  La corresponsione del trattattamento  di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 maggio 1996 al 15 maggio 1996.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24591   del  26  maggio   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal  9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imper, con sede
in  Garbagnate Milanese  (Milano),  e unita'  di Garbagnate  Milanese
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 39  ore  settimanali  a 19,50  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a 12 unita', su un
organico complessivo di 97 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Imper,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24592   del  26  maggio   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 13 ottobre 1997 al  12 ottobre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. A.C.M.E., con
sede in Valdobbiadene (Treviso), e unita' di Valdobbiadene (Treviso),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 28  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo di  lavoratori  pari  a 124  unita',  su un  organico
complessivo di 127 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. A.C.M.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24593   del  26  maggio   1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova American
Laundry, con sede in Melito di Napoli (Napoli), e unita' di Melito di
Napoli  (Napoli), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
137 unita', su un organico complessivo di 222 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Nuova  American   Laundry,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  24594   del  26  maggio   1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 agosto 1997 al  31 luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Libera  informazione editrice, con  sede in Roma, e  unita' di
Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 24  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 36 ore settimanali a 24  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  12  unita', su  un  organico
complessivo di 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale  di previdenza  per  i giornalisti  italiani sono  altresi'
autorizzati,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Libera informazione  editrice, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.