La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4 miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".