IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate a  Sottosegretario di Stato prof.  Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle province di  Salerno, Avellino e Caserta colpito
dalle  avversita'   atmosferiche  e  dagli  eventi   alluvionali  con
conseguenti dissesti idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza n.  2787 del  21 maggio  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  120 del  26 maggio
1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2789 del  15 giugno  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  141 del  19 giugno
1998;
  Sentita la regione Campania;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art.  6 dell'ordinanza n.  2787 del  21 maggio 1998  dopo le
parole  "legge 11  febbraio 1994,  n. 109,  modificata dalla  legge 2
giugno  1995, n.  216,  art.  6, comma  5,  ed  articoli 16..."  sono
aggiunte le seguenti "19 - 20,".
  2.  All'art. 12  dell'ordinanza  n. 2789/1998  sostituire il  primo
periodo con il seguente:
  " 1. Per le maggiori attivita' previste dall'ordinanza n. 2787/1998
e dalla  presente ordinanza  le amministrazioni  comunali di  Sarno e
Quindici nel limite di 5 unita' ciascuna e di Bracigliano, Siano e S.
Felice a Cancello  nel limite di 3 unita'  possono assumere personale
tecnicoamministrativo specializzato  o fare convenzioni  con esperti,
per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine".