IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, a causa della gravissima situazione di disordine determinatasi nella citta' di Asmara a seguito dello stato di tensione esistente tra Eritrea ed Etiopia, non risulta possibile assicurare lo svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio nella scuola italiana di Asmara; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per sanare la particolare situazione venutasi a determinare a danno degli studenti, che si vedrebbero preclusa la facolta' di proseguire gli studi nei gradi superiori per l'impossibilita' di conseguire il necessario titolo conclusivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Termine delle lezioni ed esami 1. Nella scuola di Asmara l'anno scolastico 1997-98 e' valido, sulla base delle attivita' effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni. 2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturita'. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica e di maturita'. 3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.