IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge  6 giugno 1974, n. 298,  e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose
e l'istituzione di  un sistema di tariffe a forcella  per i trasporti
di merce su strada;
  Vista la legge 23 dicembre 1997,  n. 454, recante interventi per la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita';
  Visto  il decreto  legislativo 14  marzo 1998,  n. 85,  relativo al
riordino   della    disciplina   concernente   il    rilascio   delle
autorizzazioni  per l'esercizio  dell'attivita'  di autotrasporto  di
cose per conto di terzi;
  Sentito  il   parere  del   Comitato  centrale  per   l'albo  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi n. 81/98 del 4 maggio 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota numero 2434 del 20 maggio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
        Conversione delle autorizzazioni al trasporto di cose
                         per conto di terzi
  1.  Ai fini  dell'attuazione  di quanto  previsto dall'articolo  2,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, in ordine alla
conversione  delle autorizzazioni  dei singoli  veicoli, di  cui sono
titolari  le  imprese  di  autotrasporto   per  conto  di  terzi,  in
autorizzazione all'impresa  per una massa  complessiva corrispondente
alla somma  delle masse dei  singoli veicoli autorizzati,  le imprese
presentano   apposita    domanda   all'ufficio    provinciale   della
motorizzazione civile.
  2.  Per ottenere  la  conversione delle  autorizzazioni le  imprese
devono dimostrare  di disporre di  addetti alla guida dei  veicoli in
qualita' di  dipendenti, o  di soci  per le  societa' di  persone, le
cooperative ed i  consorzi, ovvero di collaboratori  familiari per le
imprese familiari in misura non inferiore  al 70 per cento del numero
dei veicoli in disponibilita' dell'impresa all'atto della domanda.
  3. La dimostrazione del rapporto  che lega i conducenti all'impresa
risulta:
  a) per il  personale dipendente: da iscrizione  nel libro matricola
se   dipendente   direttamente    dall'impresa;   da   altra   idonea
documentazione  se  trattasi  di  lavoro interinale  o  di  personale
distaccato, nei casi consentiti dalla legge;
  b) per i  soci di societa' di persone: dall'atto  costitutivo e dal
certificato  del  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  camera  di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
  c) per i soci di  cooperative o consorzi: dall'iscrizione nel libro
soci della cooperativa o del consorzio;
  d) per i collaboratori familiari: dall'iscrizione degli stessi agli
enti previdenziali.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La legge  6 giugno 1974, n. 298,  recante: "Istituzione
          dell'albo nazionale   degli   autotrasportatori   di   cose
          per  conto  di  terzi, disciplina  degli  autotrasportatori
          di    cose  e    istituzione   di   un sistema di tariffe a
          forcella per  i trasporti di merci su strada" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.
            -  La    legge  23  dicembre  1997,    n.  454,  recante:
          "Interventi  per la ristrutturazione     dell'autotrasporto
          e      lo     sviluppo dell'intermodalita'", e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 31 dicembre 1997.
            -    Il   D.Lgs.   14   marzo   1998, n.   85,   recante:
          "Riordino  della disciplina    concernente  il     rilascio
          delle   autorizzazioni   per l'esercizio  dell'attivita' di
          autotrasporto   di cose   per conto    di  terzi,  a  norma
          dell'art.  7,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 1997, n.
          454" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  83  del  9
          aprile 1998.
            -    La    legge  23  agosto   1988,  n.  400,   recante:
          "Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del  Consiglio  dei  Ministri"  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, supplemento ordinario.
           Nota all'art. 1:
            - L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 14  marzo  1998,  n.  85,
          cosi' recita:
            "1.  A  partire  dalla  data  di    entrata in vigore del
          presente decreto legislativo,   le autorizzazioni    per  i
          singoli  veicoli    di  cui    sono  titolari le imprese di
          autotrasporto  per  conto   terzi,   sono   convertite   in
          autorizzazione       all'impresa     per     una      massa
          complessiva corrispondente   alla  somma    delle     masse
          dei    singoli    veicoli autorizzati.    La    conversione
          e'   comunque   subordinata    alla dimostrazione     della
          disponibilita'      nell'ambito        della        propria
          organizzazione  aziendale,  di   un   congruo   numero   di
          addetti    con qualifica   adeguata   ad  essere  impiegato
          alla  guida  dei  veicoli autorizzati ed iscritti nei libri
          matricola dell'impresa".