IL DIRETTORE
               DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             DI BRINDISI
  Visto l'art.  2544 del codice  civile, comma primo,  come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il decreto  direttoriale del  6 marzo  1996 della  direzione
generale  della  cooperazione,  che   ha  decentrato  alle  direzioni
provinciali del  lavoro l'adozione del provvedimento  di scioglimento
senza  nomina  di liquidatore  ai  sensi  dell'art. 2544  del  codice
civile, comma primo;
  Visto il  verbale di  ispezione ordinaria eseguita  sulla attivita'
della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta
che la stessa  trovasi nelle condizioni previste  dai citati articoli
2544  del codice  civile  e  18 della  legge  n.  59/1992, stante  la
coesistenza  di detti  presupposti, lo  scrivente, avvalendosi  della
facolta' di cui alla nota ministeriale  n. 6908 del 24 settembre 1997
rinuncia, in  via temporanea, al contributo  per ispezione ordinaria,
con riserva di eventuale azione  di responsabilita' da promuovere nei
confronti dei responsabili della  cooperativa per non aver provveduto
al pagamento del credito dello Stato;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia,  di  seguito  indicata,  viene
sciolta  in base  al  combinato disposto  dell'art.  2544 del  codice
civile e  delle leggi  17 luglio 1975,  n. 400, art.  2 e  31 gennaio
1992, n. 59, art. 18:
  societa' cooperativa edilizia "L'Unita'" a  r.l., con sede con sede
in Fasano, costituita per rogito  dott. Costantino Carugno in data 18
marzo 1980, repertorio n. 53960, registro societa' n. 2166, tribunale
di Brindisi, B.U.S.C. n. 2144/242097.
    Brindisi, 19 giugno 1998
                                                  Il direttore: Marzo