IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento degli incentivi alle imprese Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, per la parte relativa alle attivita' produttive; Visto il decreto del 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed, in particolare, l'art. 1 relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1989, n. 48; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 giugno 1993 con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto che l'art. 7 del suddetto decreto ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997; Visto il comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sugli interventi per le zone terremotate, nell'ambito degli interventi urgenti per l'economia; Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997; Visto il decreto del 7 maggio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale l'iniziativa industriale Idar S.r.l. e' stata ammessa ai contributi previsti dal citato art. 32 nella misura massima di L. 2.283.000.000, a fronte di un costo globale ritenuto congruo dell'intervento pari a L. 3.044.000.000; Visto il decreto dell'11 luglio 1985 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalita' e le condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato; Visto il decreto del 1 marzo 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, designato all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, con il quale sono state regolate le modalita' e le condizioni per la fruizione del contributo provvisoriamente assentito in favore della ditta in oggetto di cui al disciplinare allegato, a modifica di quanto disposto con il precedente provvedimento dell'11 luglio 1985; Visto il decreto n. 251/GST/MICA del 12 dicembre 1994 del Sottosegretario di Stato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale e' stato approvato il collaudo finale degli interventi per la realizzazione dell'insediamento industriale ed e' stato determinato il relativo contributo definitivo pari a L. 3.452.000.000 dal quale, tra l'altro, e' stato detratto l'importo di L. 39.000.000 quale costo del suolo; Vista la nota n. 8861 del 13 luglio 1995 con la quale il Genio civile di Salerno ha rilasciato alla Direzione compartimentale del territono per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze il nullaosta all'istanza di sdemanializzazione del terreno posto in destra idraulica del fiume Sele e costituente l'ex alveo del suddetto corso, ricadente nell'area industriale di Contursi e sul quale sono stati realizzati alcuni insediamenti industriali, tra cui quello in argomento; Vista la nota n. 509 del 17 ottobre 1996 con la quale il consorzio gestione servizi di Salerno ha trasmesso copia del frazionamento approvato dall'ufficio tecnico erariale di Salerno per l'area industriale di Contursi, con l'esclusione della parte demaniale che e' in corso di definizione presso l'ufficio tecnico erariale di Salerno e la Direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria del Ministero delle finanze; Vista la nota del 20 ottobre 1997, integrata dalla nota del 27 febbraio 1998, pervenuta in data 9 marzo 1998, e dalla nota del 10 marzo 1998, pervenuta in data 18 marzo 1998, con la quale la ditta ha richiesto il trasferimento in proprieta' del lotto di terreno provvisoriamente assegnato; Considerata l'opportunita' di procedere, nelle more del perfezionamento della procedura di sdemanializzazione, al trasferimento in proprieta' del lotto gia' frazionato; Accertato che tale lotto e' costituito da terreno della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m), giusta frazionamento redatto su estratto di mappa n. 1125 di cui al tipo mappale n. 2050/1996; Accertato, altresi', che le particelle di provenienza dell'attuale 515 del foglio 24 sono state debitamente trascritte a favore del Ministro designato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salerno; Visto l'appunto predisposto dalla competente struttura operativa, dal quale si rileva l'avvenuta verifica dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266 per l'ottenimento in proprieta' del lotto; Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993; Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 266 del 7 agosto 1997, si possa provvedere al trasferimento in proprieta' alla ditta Idar S.r.l. del lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m); Visto il certificato del 24 settembre 1997 del tribunale di Napoli - Reparto fallimentare, dal quale si evince che, a carico della ditta, non sono in corso, e non lo sono state nell'ultimo quinquennio, procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa; Decreta: Art. 1. E' trasferito in proprieta' alla ditta Idar S.r.l. il lotto di terreno industriale, con tutte le sue pertinenze, della superficie di mq 10.396, ubicato nel comune di Contursi, nucleo industriale di Contursi, distinto in catasto al foglio 24, particella 515 (ex 447/m) di cui in premessa.