L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la finanza del settore pubblico allargato Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto l'art. 3 della predetta legge n. 549/1995, ed in particolare i commi 1, 2 e 3, con i quali e' stato provveduto, rispettivamente: a disporre la cessazione, a decorrere dall'anno 1996, dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle norme richiamate nella tabella B allegata alla stessa legge n. 549/1995, per gli importi complessivi indicati nella successiva tabella C (col. a), anch'essa allegata alla legge in esame, intendendosi trasferite alla competenza regionale le relative funzioni; a disporre l'istituzione, a decorrere dall'anno 1997, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo perequativo, ai fini della corresponsione alle regioni a statuto ordinario di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito regionale relativo all'accisa sulla benzina (lire 350/litro) realizzato nell'anno 1996, ai sensi del comma 12 dello stesso art. 3 di cui trattasi, e l'ammontare di trasferimenti ai sensi del predetto comma 1 cosi' come indicati nella gia' richiamata tabella C (col. a), nonche' a prevederne la dinamica di crescita per gli anni successivi in relazione al tasso programmato di inflazione cosi' come individuato dal documento di programmazione conomicofinanziaria; ad individuare i criteri per l'attribuzione, a partire dall'anno 1998, alle singole regioni a statuto ordinario degli aumenti percentuali come sopra previsti, rapportandoli alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C sopra richiamata e gettito dell'accisa rilevato due anni prima; Considerato che per la determinazione del sopra richiamato risultato differenziale per l'anno 1997, pari a complessive lire 4.418 miliardi (col. ba della tabella C), da corrispondere alle regioni a statuto ordinario quale fondo perequativo per lo stesso anno, l'ammontare del gettito 1996 derivante dalla quota dell'accisa sulla benzina attribuita alle medesime regioni ai sensi del sopra richiamato comma 12, e' stato provvisoriamente considerato nell'importo stimato di complessive lire 6.862 miliardi, secondo la distribuzione evidenziata alla col. ( b) della tabella C sopra richiamata, in attesa di conoscere i dati definitivi del gettito realizzato nell'anno in questione; Considerato, peraltro, che al sensi del comma 5 dello stesso art. 3 piu' volte richiamato, il Ministro del tesoro e' stato autorizzato ad apportare, con proprio decreto, modifiche agli importi di cui alla tabella C allegata alla legge n. 549/1995 anche con riferimento alla nuova distribuzione delle quote regionali 1996 relative al fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati nell'ambito della col. ( a) della predetta tabella C, per effetto della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a cui il predetto fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538), in conseguenza dei conguagli relativi al fondo comune 1993 e 1994; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1997, emanato ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, con il quale, sulla base dei dati definitivi del gettito dell'accisa regionale sulla benzina relativi all'anno 1996 e della predetta nuova distribuzione tra le regioni del fondo comune 1996, e' stato provveduto, tra l'altro, ad individuare (prospetto n. 3) le nuove quote regionali dicui alle colonne ( a ), ( b), e ( ba) della tabella C allegata alla predetta legge n. 549/1995, nonche' a rideterminare, di conseguenza, in complessive lire 4.378 miliardi il fondo perequativo da attribuire per l'anno 1997 alle regioni a statuto ordinario; Considerato che per quanto riguarda la determinazione del fondo perequativo per l'anno 1998, nonche' della relativa distribuzione regionale, deve provvedersi, secondo i meccanismi di crescita in precedenza richiamati, sulla base della differenza tra i trasferimenti soppressi di cui alla col. ( a) della tabella C allegata alla legge n. 549/1995 (come sopra modificata) ed il gettito dell'accisa di cui al comma 12 dell'art. 3 della medesima legge rilevato due anni prima (1996); Considerato, peraltro, che relativamente alla componente del predetto risultato differenziale relativa ai trasferimenti soppressi di cui alla col. ( a) della piu' volte citata tabella C, occorre provvedere a depurare gli stessi dell'importo corrispondente ai conguagli del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'anno 1993, pari a complessive lire 12 miliardi, che seppure inizialmente considerati ai fini della quantificazione dei predetti trasferimenti, cosi' come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (A.S.2157) e nella connessa tabella esplicativa, devono considerarsi effettuati "una tantum" nell'ambito della determinazione del fondo perequativo relativo all'anno 1997; Visto il documento di programmazione economicofinanziaria per gli anni 1998-2000, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 maggio 1997, con il quale, nell'ambito degli obiettivi macroeconomici previsti per l'economia italiana per il triennio sopra richiamato, e' stato fissato all'1,8% il tasso programmato di inflazione per l'anno 1998; Visto il compendio statistico italiano relativo all'anno 1996, edito dall'Istituto nazionale di statistica, ed in particolare la tav. 2.7 dal quale sono stati desunti i dati della popolazione italiana residente nelle regioni a statuto ordinario (aggiornati alla data del 1994); Considerato, peraltro, che ai sensi dell'art.1, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il fondo perequativo determinato per l'anno 1998 deve essere ridotto di un importo pari al 6% dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla col. ( a) della tabella C) allegata alla legge n. 549/1995, fino alla concorrenza delle singole quote di Fondo perequativo spettanti; Visto l'unito prospetto n. 1 con il quale, tenuto conto di quanto disposto dai sopra richiamati commi 2 e 3 dell'art. 3 della piu' volte citata legge n. 549/1995 e sulla base dei trasferimenti soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 (col. 1), al netto dei conguagli del fondo comune 1993 per i motivi richiamati (col. 2), nonche' dal gettito definitivo dell'accisa regionale sulla benzina per l'anno 1996 (col. 3), biennio precedente a quello della presente determinazione, e' stato provveduto, con riferimento all'anno 1998: ad individuare il risultato differenziale (col. 5) a cui rapportare gli aumenti percentuali previsti dalle disposizioni sopra richiamate; a calcolare i conseguenti incrementi in valore assoluto (col. 9) delle quote regionali nel rispetto dei meccanismi di attribuzione individuati al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 549/1995; a determinare le quote regionali lorde del fondo perequativo 1998 (col. 11), sommando alle quote regionali del risultato differenziale di cui alla col. 5 quelle relative agli incrementi individuati alla col. 9; ad individuare gli importi delle riduzioni da apportare alle singole quote regionali di fondo perequativo 1998, individuate alla sopra richiamata col. 11, per effetto e nei limiti di quanto previsto dal predetto art. 1, comma 150, della legge n. 662/1996 (col. 13); a determinare, infine, le quote regionali di fondo perequativo 1998 al netto delle predette riduzioni (col. 14); Ritenuto pertanto di dover provvedere alla determinazione del fondo perequativo 1998 nonche' delle corrispondenti quote regionali, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 549/1995; Decreta: Art. 1. E' approvato l'unito prospetto 1 che forma parte integrante del presente decreto.