L'ISPETTORE GENERALE CAPO
            per la finanza del settore pubblico allargato
  Vista  la  legge 28  dicembre  1995,  n.  549, recante  "Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visto l'art. 3 della predetta  legge n. 549/1995, ed in particolare
i commi 1, 2 e 3, con i quali e' stato provveduto, rispettivamente:
  a  disporre   la  cessazione,  a  decorrere   dall'anno  1996,  dei
finanziamenti in  favore delle  regioni a statuto  ordinario previsti
dalle norme richiamate nella tabella  B allegata alla stessa legge n.
549/1995,  per  gli  importi complessivi  indicati  nella  successiva
tabella  C  (col.  a),  anch'essa   allegata  alla  legge  in  esame,
intendendosi  trasferite   alla  competenza  regionale   le  relative
funzioni;
  a disporre  l'istituzione, a decorrere dall'anno  1997, nello stato
di previsione del  Ministero del tesoro, di un  fondo perequativo, ai
fini  della corresponsione  alle regioni  a statuto  ordinario di  un
importo pari  alla differenza  tra l'ammontare del  gettito regionale
relativo  all'accisa   sulla  benzina  (lire   350/litro)  realizzato
nell'anno 1996,  ai sensi  del comma  12 dello stesso  art. 3  di cui
trattasi, e l'ammontare di trasferimenti  ai sensi del predetto comma
1  cosi' come  indicati nella  gia'  richiamata tabella  C (col.  a),
nonche' a prevederne la dinamica  di crescita per gli anni successivi
in  relazione   al  tasso   programmato  di  inflazione   cosi'  come
individuato dal documento di programmazione conomicofinanziaria;
  ad individuare  i criteri  per l'attribuzione, a  partire dall'anno
1998,  alle  singole  regioni   a  statuto  ordinario  degli  aumenti
percentuali  come  sopra  previsti,  rapportandoli  alla  differenza,
calcolata  sui valori  per  abitante, tra  importo dei  trasferimenti
soppressi  rilevato  nella  tabella  C  sopra  richiamata  e  gettito
dell'accisa rilevato due anni prima;
  Considerato  che   per  la  determinazione  del   sopra  richiamato
risultato  differenziale per  l'anno  1997, pari  a complessive  lire
4.418  miliardi (col.  ba  della tabella  C),  da corrispondere  alle
regioni a  statuto ordinario  quale fondo  perequativo per  lo stesso
anno, l'ammontare del gettito  1996 derivante dalla quota dell'accisa
sulla benzina  attribuita alle  medesime regioni  ai sensi  del sopra
richiamato   comma   12,   e'  stato   provvisoriamente   considerato
nell'importo stimato  di complessive lire 6.862  miliardi, secondo la
distribuzione  evidenziata  alla col.  (  b)  della tabella  C  sopra
richiamata,  in attesa  di conoscere  i dati  definitivi del  gettito
realizzato nell'anno in questione;
  Considerato, peraltro, che al sensi del comma 5 dello stesso art. 3
piu' volte richiamato, il Ministro del tesoro e' stato autorizzato ad
apportare, con  proprio decreto, modifiche  agli importi di  cui alla
tabella C allegata alla legge  n. 549/1995 anche con riferimento alla
nuova  distribuzione delle  quote  regionali 1996  relative al  fondo
comune ex art. 8 della  legge n. 281/1970, e successive modificazioni
ed integrazioni, rientrante tra i trasferimenti soppressi individuati
nell'ambito della  col. (  a) della predetta  tabella C,  per effetto
della rideterminazione delle quote di fondo comune per l'anno 1995, a
cui il predetto fondo 1996 era parametrato ai fini della ripartizione
(ai sensi  dell'art. 5,  comma 2,  della legge  24 dicembre  1993, n.
538), in  conseguenza dei conguagli  relativi al fondo comune  1993 e
1994;
  Visto  il  decreto ministeriale  8  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  178 del 1 agosto 1997, emanato  ai sensi delle
disposizioni  sopra richiamate,  con il  quale, sulla  base dei  dati
definitivi del  gettito dell'accisa regionale sulla  benzina relativi
all'anno 1996 e della predetta nuova distribuzione tra le regioni del
fondo comune 1996,  e' stato provveduto, tra  l'altro, ad individuare
(prospetto n. 3) le nuove quote regionali dicui alle colonne ( a ), (
b), e ( ba) della tabella C allegata alla predetta legge n. 549/1995,
nonche' a  rideterminare, di  conseguenza, in complessive  lire 4.378
miliardi  il fondo  perequativo da  attribuire per  l'anno 1997  alle
regioni a statuto ordinario;
  Considerato  che per  quanto riguarda  la determinazione  del fondo
perequativo  per l'anno  1998, nonche'  della relativa  distribuzione
regionale,  deve provvedersi,  secondo  i meccanismi  di crescita  in
precedenza   richiamati,   sulla   base  della   differenza   tra   i
trasferimenti  soppressi  di cui  alla  col.  (  a) della  tabella  C
allegata alla legge n. 549/1995 (come sopra modificata) ed il gettito
dell'accisa  di cui  al comma  12  dell'art. 3  della medesima  legge
rilevato due anni prima (1996);
  Considerato,  peraltro,  che   relativamente  alla  componente  del
predetto risultato differenziale  relativa ai trasferimenti soppressi
di cui  alla col.  ( a)  della piu' volte  citata tabella  C, occorre
provvedere  a  depurare  gli stessi  dell'importo  corrispondente  ai
conguagli del  fondo comune di cui  all'art. 8 della legge  16 maggio
1970, n.  281, e  successive modificazioni ed  integrazioni, relativo
all'anno  1993, pari  a  complessive lire  12  miliardi, che  seppure
inizialmente considerati  ai fini della quantificazione  dei predetti
trasferimenti, cosi' come evidenziato nella relazione illustrativa al
disegno  di  legge  concernente "Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica"  (A.S.2157) e  nella connessa  tabella esplicativa,
devono  considerarsi   effettuati  "una  tantum"   nell'ambito  della
determinazione del fondo perequativo relativo all'anno 1997;
  Visto il  documento di programmazione economicofinanziaria  per gli
anni 1998-2000,  deliberato dal Consiglio  dei Ministri il  30 maggio
1997,  con  il  quale,  nell'ambito  degli  obiettivi  macroeconomici
previsti per l'economia italiana per il triennio sopra richiamato, e'
stato fissato all'1,8% il tasso  programmato di inflazione per l'anno
1998;
  Visto  il compendio  statistico  italiano  relativo all'anno  1996,
edito  dall'Istituto nazionale  di statistica,  ed in  particolare la
tav.  2.7 dal  quale  sono  stati desunti  i  dati della  popolazione
italiana residente nelle regioni a statuto ordinario (aggiornati alla
data del 1994);
  Considerato, peraltro,  che ai  sensi dell'art.1, comma  150, della
legge 23 dicembre 1996, n.  662, il fondo perequativo determinato per
l'anno  1998   deve  essere  ridotto   di  un  importo  pari   al  6%
dell'ammontare  dei trasferimenti  soppressi di  cui alla  col. (  a)
della  tabella  C)  allegata  alla   legge  n.  549/1995,  fino  alla
concorrenza delle singole quote di Fondo perequativo spettanti;
  Visto l'unito prospetto  n. 1 con il quale, tenuto  conto di quanto
disposto dai  sopra richiamati  commi 2  e 3  dell'art. 3  della piu'
volte  citata  legge  n.  549/1995 e  sulla  base  dei  trasferimenti
soppressi ai sensi del comma 1 dello stesso art. 3 (col. 1), al netto
dei conguagli del fondo comune 1993 per i motivi richiamati (col. 2),
nonche' dal  gettito definitivo  dell'accisa regionale  sulla benzina
per l'anno 1996 (col. 3),  biennio precedente a quello della presente
determinazione, e' stato provveduto, con riferimento all'anno 1998:
  ad individuare il risultato differenziale (col. 5) a cui rapportare
gli aumenti percentuali previsti dalle disposizioni sopra richiamate;
  a calcolare  i conseguenti incrementi  in valore assoluto  (col. 9)
delle  quote regionali  nel rispetto  dei meccanismi  di attribuzione
individuati al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 549/1995;
  a determinare le  quote regionali lorde del  fondo perequativo 1998
(col. 11), sommando alle  quote regionali del risultato differenziale
di cui alla  col. 5 quelle relative agli  incrementi individuati alla
col. 9;
  ad  individuare  gli  importi  delle riduzioni  da  apportare  alle
singole quote  regionali di fondo perequativo  1998, individuate alla
sopra richiamata col. 11, per effetto e nei limiti di quanto previsto
dal predetto art. 1, comma 150, della legge n. 662/1996 (col. 13);
  a determinare, infine, le quote regionali di fondo perequativo 1998
al netto delle predette riduzioni (col. 14);
  Ritenuto pertanto di dover provvedere alla determinazione del fondo
perequativo  1998  nonche'   delle  corrispondenti  quote  regionali,
secondo  quanto previsto  dall'art. 3,  commi 2  e 3  della legge  n.
549/1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato  l'unito prospetto  1 che  forma parte  integrante del
presente decreto.